I lavoratori dipendenti che decidono di donare il sangue o il midollo osseo gratuitamente hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, senza perdere la retribuzione, usufruendo di permessi dal lavoro per donazione di sangue e donazione di midollo osseo.
La legge prevede inoltre che i lavoratori dipendenti hanno diritto alla retribuzione e all’accredito della relativa contribuzione figurativa anche nel caso in cui risultino inidonei alla donazione.
Permessi dal lavoro per donazione di sangue
La legge prevede in maniera generica per tutti i contratti collettivi nazionali che per poter usufruire dei permessi dal lavoro per donazione di sangue il quantitativo minimo della donazione deve essere pari a 250 grammi.
Il lavoratore può fruire di un riposo compensativo di 24 ore decorrenti dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per compiere la donazione di sangue, oppure dal momento esatto della donazione, se l’ora risulta trascritta nell’apposito certificato medico.
Fra gli obblighi del lavoratore vi è quello di avvisare per tempo il datore di lavoro della sua assenza, con un preavviso minimo previsto dai vari CCNL.
Successivamente il lavoratore dovrà consegnare un valido certificato medico comprovante l’avvenuta donazione, la quantità di sangue donato, i dati del lavoratore, del medico e della struttura presso la quale è avvenuta la donazione.
Per la giornata di assenza per donazione del sangue, il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione, che il datore di lavoro potrà recuperare dall’INPS tramite il meccanismo della compensazione. Al lavoratore saranno inoltre accreditati regolarmente i contributi senza oneri a suo carico, anche in questo caso a spese dell’INPS.
Retribuzione garantita anche in caso di inidoneità alla donazione di sangue
La legge tutela il lavoratore anche nel caso in cui si assenti dal lavoro per la donazione di sangue, ma poi risulti inidoneo alla donazione. Il Decreto Ministeriale del 18/11/2015 in vigore dal mese di marzo 2016 (in attuazione della Legge n.219/2005), ha infatti garantito al lavoratore il diritto a percepire la retribuzione anche in caso di inidoneità alla donazione.
La retribuzione è garantita per i lavoratori dipendenti del settore privato, in caso di inidoneità alla donazione di sangue limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.
Con la circolare n. 29/2017 l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative all’erogazione del contributo così come previsto dalla Legge n.219/2005.
Circolare INPS numero 29 del 07-02-2017 (124,3 KiB, 3.159 hits)
Permessi dal lavoro per donazione di midollo osseo
Il lavoratore ha altresì diritto ad assentarsi dal lavoro senza perdere il diritto alla retribuzione per tutti i giorni necessari alla donazione di midollo osseo, usufruendo di appositi permessi dal lavoro previsti dalla legge, che in questo caso durano più giorni, vista la complessità della donazione.
Allo stesso modo dei permessi per donazione di sangue, il lavoratore avrà diritto alla normale retribuzione e alla contribuzione INPS senza oneri a suo carico:
- per le giornate di prelievo per i dati genetici, per verificare l’idoneità alla donazione e per lo studio di compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- per le giornate di degenza necessarie al prelievo e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, come risultante da apposita certificazione medica.
Le giornate d assenza vanno comunque preventivamente comunicate al datore, a cui vanno inoltre consegnati i certificati medici. Anche in questo caso il datore di lavoro recupererà la retribuzione direttamente dall’INPS.