In tema di assenze, tutele e permessi il CCNL Metalmeccanici Industria prevede disposizioni specifiche per eventi e cause particolari.
All’art. 10, sezione IV, Titolo VI, del contratto collettivo sono infatti previsti appositi permessi ai sensi del Decreto Ministeriale 278 del 2000 (Regolamento in attuazione dell’art. 4 della Legge 53 del 2000 su congedi per eventi e cause particolari).
Vediamo dunque di cosa si tratta, per un esame più completo e approfondito si rimanda al testo integrale del CCNL.
Permessi nel CCNL Metalmeccanici Industria per eventi e cause particolari
Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a 3 giorni complessivi all’anno di permesso retribuito in caso di decesso o documentata grave infermità per:
- il coniuge, anche legalmente separato;
- un parente entro il 2° grado, anche non convivente;
- un soggetto componente la famiglia anagrafica;
Questi permessi vanno richiesti avvertendo il datore di lavoro dell’evento e in quali giorni verrà utilizzato. Nel calcolo di questi 3 giorni complessivi non verranno considerati i festivi e i giorni non lavorativi.
In caso di richiesta di permesso per grave infermità dei soggetti sopraindicati, entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, andrà presentata idonea certificazione medica. In caso invece di permesso legato ad un decesso è possibile, dove consentito, presentare una certificazione sostituiva che documenti l’evento.
I giorni di permesso vanno utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o per eventuali necessità terapeutiche conseguenti.
Accordo di riduzione oraria
Per i casi di grave infermità è inoltre possibile concordare con il datore di lavoro una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo, stipulato in forma scritta, deve indicare i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e le tempistiche di presentazione dei documenti che certificano la permanenza della grave infermità. La riduzione dell’orario di lavoro deve poi iniziare entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o delle relative necessità terapeutiche.
In caso venga meno la grave infermità per cui è stato richiesto questo accordo l’attività lavorativa deve riprendere con le modalità ordinarie. Eventuali periodi di permesso restanti possono essere utilizzati per altri eventi rifacendosi comunque a quanto disposto dall’art. 10, sezione IV, Titolo VI, del CCNL Metalmeccanici Industria.
Cumulabilità con i permessi Legge 104 del 1992
I permessi per eventi e cause particolari di cui sopra sono cumulabili con quelli stabiliti dall’art. 33 della Legge 104 del 1992 e sue successive modificazioni.
Tra le integrazioni previste dal recente rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria viene inoltre precisato che, per consentire una migliore programmazione dell’attività aziendale, il lavoratore o la lavoratrice devono presentare, tranne in caso di necessità o urgenza, un piano mensile dei permessi richiesti con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese di utilizzo.
Leggi anche: Assenze e permessi nel contratto Metalmeccanici Industria