Il Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105 introduce una serie di novità a decorrere dal 13 agosto 2022 per quanto riguarda i diritti dei lavoratori dipendenti chiamati ad assistere familiari con disabilità grave.
Ci si riferisce in particolare a due distinte prestazioni INPS, che hanno come obiettivo quello di garantire copertura economica durante le assenze per:
- Permessi ai sensi dell’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 numero 104;
- Congedo straordinario biennale di cui all’articolo 42, comma 5, Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151.
Permessi 104 e congedo straordinario: cosa cambia dal 13 agosto?
Dal momento che è l’Istituto stesso il soggetto deputato a ricevere le domande di permesso o congedo, è intervenuto il Messaggio del 5 agosto 2022 numero 3096, con lo scopo di fornire utili chiarimenti operativi e soprattutto come presentare le richieste in attesa dell’aggiornamento delle piattaforme telematiche.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Permessi 104
Le novità
L’articolo 3, comma 1, lettera b) punto 2 del Decreto legislativo numero 105 modifica la disciplina dei permessi retribuiti previsti dalla Legge numero 104/1992 in particolare eliminando il principio del cosiddetto “referente unico dell’assistenza”.
La normativa previgente disponeva infatti che, eccezion fatta per i genitori, non poteva essere riconosciuta, a più di un lavoratore dipendente, la possibilità di ottenere i periodi di permesso retribuito per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il nuovo articolo 33 della Legge 104 dispone infatti che fermo restando “il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti” i quali possono fruirne “in alternativa tra loro”.
Tale previsione normativa, precisa il Messaggio INPS numero 3096, comporta che, a far data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto “possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave”.
A chi spettano i permessi?
L’articolo 33 comma 3 della Legge numero 104 riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, il diritto di fruire di permessi retribuiti per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale l’interessato sia:
- Coniuge;
- Parte dell’unione civile;
- Convivente di fatto;
- Parente o affine entro il secondo grado.
In caso di mancanza (per assenza naturale, giuridica o per situazioni di assenze continuative giuridicamente assimilabili a quelle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità) ovvero decesso di genitori, coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto ovvero nel caso in cui gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado.
Quanti giorni di permesso?
Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave ha diritto a tre giorni al mese di permesso retribuito.
Indennità
I periodi di assenza del lavoratore in permesso Legge 104 sono economicamente coperti dall’INPS, attraverso un’indennità anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Quest’ultimo potrà successivamente recuperare quanto a carico dell’Istituto, riducendo i contributi da versare con modello F24.
Come chiarisce la stessa normativa i giorni di permesso mensile sono coperti da contribuzione figurativa.
Domanda
Per poter fruire dei permessi è necessario innanzitutto inoltre apposita richiesta in modalità telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Conclusasi positivamente l’istruttoria, l’INPS comunica all’interessato la data a partire dalla quale questi può legittimamente fruire dei permessi.
A seguire il lavoratore dovrà presentare la documentazione al datore di lavoro, unitamente all’indicazione dei giorni in cui intende assentarsi.
Congedo straordinario
Quali novità?
Nell’ottica di garantire periodi di assenza retribuita ai lavoratori chiamati ad assistere i familiari con handicap grave, il Decreto legislativo numero 151/2001 riconosce all’articolo 42 comma 5 un congedo straordinario biennale.
A decorrere dal 13 agosto, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto numero 105, si introduce (articolo 2, comma 1, lettera n) il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76” tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo.
Il congedo spetterà in base al seguente ordine di priorità
Ne consegue che, a decorrere dal 13 agosto 2022, il congedo spetterà in base al seguente ordine di priorità:
- Coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente, convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
- Padre o madre (anche adottivi o affidatari) della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016;
- Figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- Fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori ed i figli conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- Parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli / sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il diritto al congedo straordinario, ribadisce il nuovo articolo 42 comma 5, spetta anche “nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”.
Domanda
Il congedo spetta previa domanda all’Istituto, presentata collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Indennità
Nel corso dei periodi di assenza spetta un’indennità a carico dell’INPS, anticipata in busta paga dal datore di lavoro (eccezion fatta per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, per i quali le somme vengono corrisposte direttamente dall’Istituto).
L’importo spettante è calcolato in base alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, nel rispetto comunque di un limite massimo di reddito annualmente rivalutato.
I periodi di assenza sono peraltro coperti da contribuzione figurativa, valida per il diritto e la misura della pensione.
Durata
Una volta accolta la domanda da parte dell’INPS, l’interessato ha diritto di assentarsi per un periodo non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il limite in questione è da intendersi complessivo tra tutti gli aventi diritto, per ogni disabile grave. Chi ha più familiari disabili può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma in ogni caso non potrà eccedere i due anni.
Domande dal 13 agosto
Il Messaggio INPS numero 3096 rende noto che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, a partire dal 13 agosto 2022 è comunque possibile “richiedere i permessi e il congedo di cui al presente, come modificati dalla novella normativa, presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato)”.
Peraltro, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. numero 445/2000, dalla quale risulti la convivenza di fatto con il disabile da assistere.
In caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, riguardante l’impegno ad instaurare la convivenza con il familiare disabile “entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso” (Messaggio INPS).