Le pause di lavoro, durante lo svolgimento della prestazione oppure giornaliere o periodiche, sono riposi previsti per legge e servono a garantire il recupero di energie fisiche e mentali del lavoratore. L’azienda riconosce dei momenti di pausa durante la giornata lavorativa, come ad esempio la pausa pranzo o la pausa sigaretta, e questi normalmente sono regolamentati nella generalità dei casi dai contratti collettivi, oppure dai regolamenti aziendali.
Al di là di un limite minimo di ore di riposo che l’azienda è tenuta a riconoscere, la programmazione delle pause dipende dall’organizzazione dell’attività lavorativa e dalle esigenze produttive.
La legge infatti disciplina il diritto del dipendente a:
- Pausa intermedia di almeno 10 minuti;
- Riposo giornaliero;
- Riposo settimanale.
Tutti limiti che il datore deve aver tenuto in considerazione nel fissare i periodi di pausa per i lavoratori. Cerchiamo di comprendere meglio partendo dall’inizio.
Pause di lavoro: quali sono, chi le stabilisce e come funzionano
E’ l’azienda a stabilire durata e collocazione delle pause di lavoro, in base alle proprie esigenze produttive e organizzative. La disciplina è di norma indicata nel contratto collettivo di lavoro ovvero nei regolamenti aziendali che vengono consegnati in sede di assunzione.
In linea di principio le pause spettano a tutti i dipendenti senza alcuna distinzione, eccezion fatta per tutta una serie di deroghe che l’azienda nell’organizzazione concreta del lavoro può applicare.
Il punto fermo è comunque quanto stabilisce la legge e i contratti collettivi sulla distribuzione e l’ammontare delle ore di lavoro.
Vediamo ora nello specifico tutto quello che c’è da sapere.
Pausa pranzo
La pausa pranzo rappresenta quel momento dedicato alla consumazione dei pasti e al recupero delle energie psico-fisiche spese dopo la prima parte della giornata lavorativa. La sua durata è generalmente stabilita nel contratto di assunzione, raramente nei regolamenti aziendali e di solito contenuta entro un tetto di due ore.
In corrispondenza del paragrafo dedicato all’orario di lavoro si precisa infatti che lo stesso è pari ad esempio a 40 ore settimanali così distribuite:
Lunedì 8,30 – 12.30 14,00 – 18,00
Martedì 8,30 – 12.30 14,00 – 18,00
Mercoledì 8,30 – 12.30 14,00 – 18,00
Giovedì 8,30 – 12.30 14,00 – 18,00
Venerdì 8,30 – 12.30 14,00 – 18,00
Sabato
Domenica RIPOSO
In questo caso la pausa pranzo sarà compresa tra le 12,30 e le 14,00, periodo di sospensione del lavoro non retribuito. Quello appena citato è ciò che di norma avviene per gli impiegati.
Leggi anche: Pausa pranzo sul lavoro: a chi spetta e quanto deve durare
Discorso diverso per gli operai. Generalmente (soprattutto per quelli addetti alle linee produttive) la pausa pranzo è compresa nell’orario di lavoro e pertanto retribuita.
Nella lettera di assunzione di un operaio si preciserà che l’orario di lavoro è pari (riprendendo l’esempio precedente) a 40 ore settimanali così distribuite:
Lunedì 06,00 – 14,00
Martedì 06,00 – 14,00
Mercoledì 06,00 – 14,00
Giovedì 06,00 – 14,00
Venerdì 06,00 – 14,00
Sabato
Domenica RIPOSO
Specificando altresì che “la pausa pranzo è fissata dalle 12,30 alle 13,30 collocata all’interno dell’orario di lavoro” o in alternativa “la pausa pranzo è pari a trenta minuti collocati all’interno dell’orario di lavoro nell’apposita fascia oraria comunicata dal capo-reparto o dalla direzione aziendale nella bacheca affissa nei locali d’ingresso”.
Pause intermedie
Le pause intermedie sono quelle comunemente definite “pause caffe”. La loro durata è contenuta (tra i dieci e i trenta minuti), non vengono previste nel contratto di assunzione e si collocano all’interno dell’orario di lavoro.
Nel caso degli impiegati la regolamentazione delle pause intermedie è affidata al responsabile dell’ufficio o addirittura alla discrezionalità del dipendente stesso, eventualmente coordinandosi con i colleghi se trattasi di mansioni dove è necessario garantire una copertura costante (si pensi ad esempio agli addetti al ricevimento merci o all’ufficio spedizioni di una grande azienda, chiamati a gestire i trasporti in entrata o in uscita).
Anche per gli operai la regolamentazione delle pause intermedie dipende dalle mansioni svolte. Possono verificarsi casi in cui spetta la sola pausa pranzo ovvero altri in cui le stesse vengono concesse dalla regolamentazione aziendale, dal capo-reparto o dalla direzione produttiva.
La cosiddetta pausa sigaretta
Regole particolari possono riguardare i fumatori, che possono dedicare le pause intermedie a quest’attività.
Nelle realtà produttive di grandi dimensioni è generalmente adottata un’apposita regolamentazione aziendale per esigenze di sicurezza nei luoghi di lavoro che disciplina le aree dedicate ai fumatori, contrassegnate con apposita segnaletica stradale o cartelli.
Pause intermedie
La legge (Dlgs. n. 66/2003) riconosce a tutti coloro che hanno un orario superiore alle 6 ore giornaliere il diritto di fruire di una pausa la cui durata è fissata dai contratti collettivi, in mancanza dei quali si stabilisce che la stessa non possa comunque essere inferiore ai 10 minuti consecutivi. Scopo della pausa è quello di garantire il recupero delle energie psico-fisiche ovvero la consumazione del pasto o comunque attenuare la monotonia dell’attività lavorativa.
La decisione su dove collocare la pausa spetta all’azienda, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e produttive.
L’azienda riconoscendo la pausa pranzo (retribuita o meno) nonché le pause intermedie assolve in questo modo anche agli obblighi di legge, a condizione che i periodi di stacco abbiano complessivamente durata non inferiore ai 10 minuti.
Ferie, permessi, Rol, festività e riposi: breve riepilogo
Ricordiamo ora le altre prescrizioni di legge, in particolare quelle sul riposo settimanale e giornaliero.
Riposo settimanale
La legge (sempre il Dlgs. n. 66/2003) impone all’azienda il diritto di ogni dipendente di usufruire di un riposo settimanale di durata non inferiore alle 24 ore consecutive (che si sommano al riposo giornaliero di cui parleremo tra poco) ogni 7 giorni e di regola coincidenti con la domenica.
Alcune delle regole citate possono essere derogate (come il riposo la domenica e ogni 7 giorni) a condizione che al dipendente vengano concessi nell’arco di 14 giorni almeno due giorni di riposo.
Per stabilire l’osservanza della legge si prende a riferimento l’ultimo giorno di riposo e da questo si va a ritroso di 13 giorni. In questo lasso temporale il dipendente deve aver fruito di un altro giorno riposo.
Riposo giornaliero
Oltre al riposo settimanale, i dipendenti hanno diritto ad un periodo di almeno 11 ore di astensione dal lavoro ogni 24. Di conseguenza la giornata lavorativa non può superare le 13 ore.
Ferie e permessi
Ferie e permessi sono ore retribuite di astensione dall’attività lavorativa finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori e per permettere agli stessi di dedicarsi alla propria vita privata e sociale.
L’azienda deve tenerne conto nella programmazione delle pause, posto che il loro godimento è imposto dalla legge (nel caso del periodo minimo di quattro settimane di ferie) o dal contratto collettivo (come avviene per le ferie eccedenti le quattro settimane ovvero per permessi ex festività e per riduzione dell’orario di lavoro cosiddetti “ROL”).
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Festività
Nella programmazione delle pause e dei riposi l’azienda deve tener conto anche dei giorni festivi, nel corso dei quali il dipendente non svolge attività lavorativa salvo accordo contrario con il datore (individuale o a livello collettivo).
Le festività sono fissate dalla legge, con la possibilità per i contratti collettivi di prevederne delle altre, come accade ad esempio per la ricorrenza del Santo Patrono.
Sono considerati giorni festivi dalla legge:
- Primo giorno dell’anno;
- Epifania (6 gennaio);
- Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile (Liberazione);
- 1° maggio (Festa del lavoro);
- 2 giugno (Festa della Repubblica);
- 15 agosto;
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (Santo Stefano).
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Orario normale di lavoro
Nel determinare le pause il datore deve verificare se il proprio contratto collettivo prevede un orario a tempo pieno o, in caso contrario, applicare quello previsto dalla legge pari a 40 ore settimanali.
I contratti collettivi possono stabilire infatti un orario inferiore o superiore a quello fissato dalla legge o fissare l’orario normale di lavoro come la media delle prestazioni lavorative in un determinato arco temporale.