Il periodo di prova è un lasso di tempo, previsto nel c.d. patto di prova contenuto per iscritto nel contratto di lavoro, in cui datore e lavoratore verificano la reciproca convenienza alla conclusione del rapporto di lavoro definitivo. Si tratta di un istituto giuridico disciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile che lo definisce come assunzione in prova del prestatore di lavoro. La durata della prova è stabilita generalmente dai contratti collettivi nazionali e varia a seconda della qualifica e delle mansioni da ricoprire.
Durante questo periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Si può comunque stabilire che questa si svolga per un periodo di tempo minimo, in questo caso il recesso può avvenire solo al termine di questo tempo prestabilito. Vediamo insieme cos’altro c’è da sapere su questo importante istituto del diritto del lavoro.
Periodo di prova, quanto dura
Come anticipato in premessa non c’è una durata minima prestabilita per il patto di prova; questa varia a seconda del CCNL, delle mansioni da svolgere e il ruolo che dovrà ricoprire il lavoratore. Normalmente lo scopo del datore di lavoro sarà quello di valutare il lavoratore in base alle sue abilità e competenze necessarie per svolgere un determinato lavoro, mentre lo scopo del lavoratore è quello di comprendere le condizioni di lavoro, come si svolge la prestazione e l’interesse personale verso il ruolo assegnato. Pertanto la prova dovrà svolgersi in un lasso di tempo congruo per permettere ad entrambi di raggiungere i propri scopi.
Patto di prova contratto a tempo indeterminato
La legge stabilisce comunque che questo periodo può essere concordato per iscritto fra le parti, ma non potrà mai eccedere l’intervallo stabilito dai contratti nazionali e comunque non potrà mai andare oltre i 6 mesi. Ad esempio la durata massima del patto di prova nel commercio per un contratto a tempo indeterminato è la seguente:
Inquadramento | Quadri e Primo Livello | Secondo e Terzo Livello | Quarto e Quinto Livello | Sesto e Settimo Livello |
Periodo di prova | 6 mesi | 60 giorni | 60 giorni | 45 giorni |
Periodo di prova contratto a tempo determinato
Discorso diverso invece vale per l’assunzione in prova nel contratto a termine; in questo caso infatti la legge stabilisce che nel contratto individuale di lavoro può essere inserita la clausola relativa alla prova.
Se la durata di questo lasso di tempo non è prevista dal contratto collettivo, questa può essere calcolata riproporzionandola alla durata del contratto a termine; tuttavia la legge stabilisce che non è in nessun caso ammessa la prova di durata pari a quella del rapporto stesso.
Patto di prova, come funziona
Tutto ciò premesso il patto di prova per essere valido e legittimo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- dovrà essere stabilito per iscritto a pena di nullità della prova. Normalmente si inserisce in un apposita clausola nel contratto individuale di lavoro;
- deve indicare già da subito il ruolo e le mansioni che dovrà svolgere il lavoratore in tale periodo;
- deve avere una durata massima così come stabilito dai CCNL (non può comunque mai eccedere i 6 mesi per legge);
- può avere una durata minima, entro la quale le parti non possono recedere liberamente dal contratto in prova, se non per giusta causa;
- si può contare a seconda del CCNL in mesi o giorni, di calendario o effettivamente lavorati;
- l’accordo scritto sulla prova deve avvenire prima o contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro, è nullo infatti un patto di prova successivo all’inizio;
- il periodo di prova è retribuito, inoltre il lavoratore matura tutte le spettanze, quali ratei di 13a, ferie ecc.;
- al termine della prova se nessuna delle due parti recede, il rapporto di lavoro prosegue normalmente, senza necessità di alcuna conferma o comunicazione e il periodo viene computato quale anzianità di servizio.
Dimissioni o licenziamento in prova
Come detto in premessa quindi durante il periodo prova sia il lavoratore che il datore possono recedere dal contratto senza dare nessun preavviso e senza alcuna motivazione; si parla in questo caso di licenziamento in prova o dimissioni durante la prova.
Dimissioni o licenziamento al termine della prova
Discorso diverso è il caso in cui si fissa una durata minima della prova, in questo caso infatti si potrà terminare il rapporto solo al termine della prova; si parla quindi di licenziamento al termine della prova o dimissioni al termine della prova.
Periodo di prova, cosa sapere
Sia che si sia fissato un lasso di tempo minimo o meno, il recesso avverrà per:
- dimissione durante il periodo di prova;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Il licenziamento in questi casi non prevede la forma scritta, si parla infatti di licenziamento ad nutum, letteralmente cioè con un solo cenno. Anche le dimissioni non seguono la normale procedura, infatti non sono previste le dimissioni online del lavoratore in prova, basta in questo caso una lettera di dimissioni consegnata per iscritto al datore di lavoro.
Altro caso particolare riguarda il licenziamento in prova della lavoratrice madre; in questo caso infatti è possibile fare il licenziamento anche senza giusta causa e questo non potrà essere impugnato. Stesso discorso per le dimissioni, che in questo intervallo di tempo non andranno convalidate presso la DTL anche se date nel periodo tutelato.
La clausola sulla prova potrà essere apposta anche in un nuovo contratto con lo stesso datore di lavoro; purchè le mansioni da svolgere siano completamente diverse dalle precedenti, oppure a patto che sia passato un lasso di tempo molto ampio e sono quindi cambiate le condizioni del lavoro e del lavoratore.
Infine il patto di prova può essere previsto anche:
- nei contratti part-time (proporzionalmente all’orario di lavoro),
- nell’apprendistato (a patto che si misuri la propensione del lavoratore a svolgere un lavoro),
- nella formazione lavoro,
- nel collocamento obbligatorio.