Insieme alle festività natalizie, la Pasqua è la principale festività religiosa prevista anche nel nostro calendario di lavoro, è utile quindi sapere come vengono trattati i due giorni (insieme alla Pasquetta o Lunedì dell’Angelo) nel computo della busta paga. Prima di iniziare togliamo ogni dubbio: venerdì Santo si lavora, in quanto non festivo, come abbiamo spiegato in un’altra guida.
E ora veniamo all’argomento di oggi: generalmente durante le festività il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro, percependo comunque la retribuzione. Tuttavia se il lunedì dell’Angelo è una giornata di festivo retribuito, la Pasqua essendo sempre di domenica non figurerà come festività nel cedolino paga.
Di conseguenza, le giornate del 31 marzo e del 1° aprile 2024, non sono scoperte dal punto di vista retributivo, ma vengono retribuite in modo differente. Inoltre quest’anno le due giornate figurano in due mensilità differenti. Ribadiamo infine che, a differenza della Pasquetta, il giorno di Pasqua non è un festivo lavorativo, anche se coincide sempre con la domenica (se non per alcuni CCNL come vedremo in seguito). E ora passiamo ai dettagli.
Come gestire le festività di Pasqua e Pasquetta in busta paga?
Innanzitutto diciamo che un’eventuale richiesta dell’azienda al dipendente di lavorare durante la festività non basta, è necessario quindi un apposito accordo individuale tra le parti e le somme (o i riposi compensativi) riconosciute cambiano a seconda del tipo di retribuzione spettante al dipendente, se fissa o ad ore.
Le aziende e i dipendenti devono inoltre porre molta attenzione su quanto prevede il contratto collettivo applicato:
- Riconosce il giorno di Pasqua come festività?
- Quali maggiorazioni prevede per il lavoro festivo con riposo compensativo in altra giornata?
- Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo?
Senza dimenticare che i contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni differenti a seconda che il lavoro straordinario sia diurno o notturno. Ma vediamo ora come trattare queste festività in busta paga partendo dalla regola generale del lavoro festivo.
Lavoro festivo: la regola generale
Il dipendente durante i giorni festivi ha diritto di non svolgere attività lavorativa percependo comunque la retribuzione come se fosse stato in azienda a disposizione del datore. A fronte della richiesta di svolgere attività lavorativa il dipendente può legittimamente rifiutarsi.
La prestazione è possibile solo previo apposito accordo individuale tra le parti.
Elenco delle festività civili e religiose
Oltre alla domenica le giornate festive (comprese quelle di Aprile) sono determinate dalla legge (L. n. 260/1949) e dai contratti collettivi (ad esempio la festività del Santo Patrono).
Sono giorni festivi per legge:
- Primo dell’anno;
- Epifania (6 gennaio);
- Liberazione (25 aprile);
- Lunedì dell’Angelo (Lunedì dopo Pasqua);
- Festa del Lavoro (1° maggio);
- Fondazione della Repubblica Italiana (2 giugno);
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre).
Leggi anche: Ponti lavorativi e giorni festivi del 2024: calendario completo e aggiornato delle festività
Festività pasquali 2024 in busta paga: lavorato o assente
Vediamo ora la differenza della giornata festiva in busta paga a seconda che il dipendente abbia o meno prestato attività lavorativa.
Festività non lavorata
Nel giorno festivo del 1° aprile (Lunedì dell’Angelo) il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro percependo comunque la retribuzione.
Il trattamento economico è tuttavia diverso a seconda che il soggetto sia retribuito in misura fissa o ad ore:
- nel primo caso, la retribuzione di aprile non subirà alcuna variazione a causa della presenza di due festività. Questo perché i dipendenti pagati in misura fissa hanno diritto ogni mese alla stessa retribuzione a prescindere dai giorni di calendario. In tal caso, l’importo della retribuzione di aprile sarà lo stesso di maggio, giugno e così via.
- Per i dipendenti pagati ad ore invece per i giorni festivi spetta la normale retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL o in mancanza dalla legge (pari a 40 ore settimanali). Facciamo l’esempio di un dipendente con retribuzione oraria pari a 11,80 euro cui si applica un CCNL che fissa il tempo pieno a 38 ore settimanali. La retribuzione per il 1° aprile sarà pari a:
- [11,80 * (38/6)] = 11,80 * 6,33 equivalenti ad euro 74,69.
Tuttavia la Cassazione ha affermato (sentenza n. 10132/1993) che per i dipendenti con settimana corta distribuita su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), la retribuzione oraria lorda dev’essere moltiplicata per 1/5 dell’orario settimanale, anziché 1/6.
All’azienda può giungere in soccorso il CCNL qualora preveda per le festività non lavorate di ragguagliare la retribuzione ad 1/5 dell’orario.
In assenza di disposizioni contrattuali in merito si consiglia in via prudenziale di accogliere la tesi della Cassazione.
Festività lavorata
Se il dipendente raggiunge un accordo con l’azienda per lavorare nelle giornata festiva del 1° aprile, la retribuzione spettante per il mese in questione varia a seconda che siano previsti o meno riposi compensativi per l’attività svolta durante le festività.
Nel primo caso se a fronte del lavoro svolto il Lunedì di Pasqua spettano giorni di riposo compensativo, oltre alla retribuzione per le ore lavorate il dipendente ha diritto alla sola maggiorazione che il CCNL riconosce per il lavoro festivo (quale può essere ad esempio quella del 10% che il CCNL Metalmeccanica – Industria riconosce in caso di lavoro festivo). Ad esempio retribuzione oraria lorda pari ad euro 11,80. La maggiorazione per lavoro festivo è pari al 20%. A fronte delle 4 ore lavorate il 1° aprile al dipendente è riconosciuto un riposo compensativo di pari durata e la maggiorazione per lavoro festivo così calcolata:
- 11,80 * 20% pari ad euro 2,36 da moltiplicare per le 4 ore lavorate il 1° aprile = 9,44.
Se a fronte del lavoro prestato nelle festività non vengono riconosciuti riposi compensativi, al dipendente spetta lo straordinario festivo previsto dal CCNL applicato (ad esempio il CCNL Metalmeccanica – Industria riconosce la normale retribuzione maggiorata del 55% per lo straordinario festivo oltre le 8 ore).
Retribuzione giorno di Pasqua
La legge non include il giorno di Pasqua (cadente di domenica) tra le festività lavorative. Di conseguenza nella busta paga è ininfluente il fatto che domenica 31 marzo 2024 sia Pasqua.
A meno che il CCNL applicato non disponga diversamente. Come specificato sopra, i contratti possono includere tra le festività la giornata del Santo Patrono o, per quanto qui d’interesse, il giorno di Pasqua.
E’ il caso ad esempio del CCNL Pulizia e Pulizia – Artigianato. In questi casi l’azienda dovrà retribuire i dipendenti come se il giorno di Pasqua fosse una festività alla stregua del 25 aprile, ivi compresa l’erogazione del trattamento per festività non goduta perché cadente di domenica.
Pasqua e Pasquetta in busta paga: retribuzione in caso di assenza
Nel 2024 queste due giornate di festa capitano in due mesi differenti, quindi le troveremo conteggiate nella retribuzione di marzo e di aprile. Al dipendente spetta comunque la retribuzione per le festività del 1° aprile (Pasquetta), oltre alla Pasqua se previsto dal CCNL, anche se assente in:
- Malattia, infortunio, maternità obbligatoria, congedo parentale, congedo matrimoniale, ferie e permessi;
- Sospensione dal lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
- Sospensione dal lavoro per riposo compensativo di lavoro domenicale.
Se per le assenze il trattamento economico è a carico dell’INPS o dell’INAIL, il datore deve intervenire per riconoscere una somma che integri quanto già erogato dagli enti pubblici.