Come già detto in un articolo di ieri, in cui abbiamo parlato della Circolare 6/2016 del Ministero del Lavoro, e in un altro articolo del 25 gennaio scorso, dal titolo “Depenalizzazioni, omesso versamento delle ritenute INPS”, con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 8/2016 del 6 febbraio 2016 sono stati depenalizzati diversi illeciti legati al mondo del lavoro.
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Omesso versamento dei contributi previdenziali
Ad esempio non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali se l’omissione non supera la soglia di 10.000 euro annui. L’art. 3, comma 6, del D. Lgs 8/2016 sostituisce infatti il comma 1 bis dell’art. 2 del d.l. n. 463/83, che puniva con la reclusione fino a tre anni l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
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Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Le nuove disposizioni si applicano anche alle omissioni commesse prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.
La Fondazione Studi ha analizzato tutte le novità in materia nella sua ultima Circolare, la n.5/2016 del 10 febbraio 2016, vi invitiamo alla lettura della puntuale guida redatta come sempre dai Consulenti del Lavoro, con un taglio tecnico/pratico.
“L’omesso versamento dei contributi previdenziali non è più reato (fino a 10.000 euro).”
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, dal 6 febbraio 2016 non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali, se tale omissione non supera la soglia di 10.000 euro annui.
L’art. 3, co. 6 del d.lgs. n. 8/2016 interviene a sostituire il comma 1 bis dell’art. 2 del d.l. n. 463/83, che puniva con la reclusione fino a tre anni, prima dell’intervento di riforma, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
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