La Circolare INPS 139 del 2016 illustra il nuovo procedimento di concessione della CIGO Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria come da Decreto Ministeriale 95442, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che individua i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO).
La circolare 139 dell’INPS, successiva al precedente messaggio 2908 dello stesso Istituto, fornisce quindi le istruzioni amministrative per la concessione di questo ammortizzatore sociale. Ricordiamo che le nuove disposizioni previste dal DM 95442 si applicano alle domande presentate dal 29.06.2016.
Alle domande presentate prima del 29.06.2016 si continueranno ad applicare i criteri di esame, compresa la richiesta di esibizione della documentazione di corredo, previsti dal precedente procedimento di concessione gestito dalle Commissioni Provinciali come indicato nella Circolare INPS n. 7 del 2016 (nuova disciplina della concessione delle integrazioni salariali e competenza concessoria delle strutture territoriali dell’INPS).
Esamineremo dunque brevemente, nei tratti principali, la prima parte della circolare che illustra il nuovo procedimento di concessione della CIGO. Per un esame completo della procedura si rimanda al testo integrale il cui collegamento trovate a fondo pagina.
Il prossimo articolo sarà invece incentrato sulla seconda parte della circolare 139, cioè le precisazioni fornite dall’INPS in merito all’attività di istruttoria della domanda.
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Il sistema del Ticket
Il processo amministrativo di riferimento per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale sarà gestito prossimamente solo attraverso il sistema del Ticket, e prevede:
- l’invio della domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell’azienda con associazione del ticket in caso di evento di Cassa Integrazione Guadagni;
- la concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS;
- l’abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;
- il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite Uniemens;
- il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa distinto tra diretto e anticipato dall’azienda, quindi a conguaglio.
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Il nuovo procedimento di concessione della CIGO
Le caratteristiche principali del nuovo procedimento di concessione della CIGO sono:
- competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
- facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
Richiamando l’art. 2 del DM 95442, la circolare 139 sottolinea come l’azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata. Questa deve indicare le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata, dimostrando anche sulla base di elementi oggettivi attendibili che la stessa continui ad operare sul mercato.
La circolare 139 ribadisce inoltre che le richieste di proroga della domanda originaria vanno comunque accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria: sono infatti considerate domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti elementi probatori che supportino il perdurare delle ragioni di integrazione salariale presentate nella prima istanza. In allegato alla circolare, per fornire un supporto indicativo sul contenuto che dovrebbe avere la relazione tecnica dettagliata, è possibile trovare dei modelli di relazione in base alle diverse causali previste.
Le comunicazioni infine tra Istituto e azienda, anche in caso di supplemento di istruttoria o richiesta di integrazione dei dati, dovranno avvenire tramite mail PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a queste richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento. All’esito dell’istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le modalità descritte al punto 1.7 della circolare INPS 197 del 2015.
Requisiti generali e fattispecie che integrano le causali
La circolare 139 sottolinea quanto già illustrato dal DM 95442 in materia di requisiti generali per la concessione della CIGO. Vengono quindi messi in evidenza i concetti di “transitorietà” e “temporaneità” legati alla ripresa dell’attività lavorativa.
Viene inoltre precisato che per quanto riguarda la temporaneità dell’evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione.
La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva indicano infatti una “non transitorietà” della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo:
non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (vedi circolare INPS 249 del 1990).
Le aziende infatti soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro, in periodi ricorrenti e causate da particolari caratteristiche del processo produttivo, non possono accedere all’intervento di CIGO durante queste soste indipendentemente dal carattere stagionale delle stesse. La ciclicità della contrazione produttiva può essere inoltre causata da:
- una non ottimale organizzazione aziendale (viene meno il requisito della “non imputabilità” dell’evento);
- l’esubero di personale e come tale non integrabile.
Per la “non imputabilità” il riferimento è l’art. 1, comma 3, del DM 95422, e per l’impresa o i lavoratori si concretizza quando la situazione aziendale è legata alla involontarietà o alla mancanza di imperizia e negligenza delle parti.
La circolare 139 si sofferma inoltre sul concetto di ripresa dell’attività lavorativa, estendendolo anche alla gestione degli esuberi.
Questi requisti sono essenziali in ognuna delle fattispecie che integrano le causali individuate dall’art. 1, comma 1, del DM 95422 e di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs 148/2015. La circolare le descrive in dettaglio richiamando gli articoli da 3 a 9 dello stesso decreto, nello specifico:
- mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato (art. 3);
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto (art. 4);
- mancanza di materie prime o componenti (art. 5);
- eventi meteo (art. 6);
- sciopero di un reparto o di altra impresa con attività collegata all’impresa richiedente la CIGO (art. 7);
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità, sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (art. 8);
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria (art. 9).
Viene inoltre ulteriormente precisato che in ogni caso non verranno accolte le seguenti fattispecie poiché non integrabili per la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente:
- mancanza di fondi;
- chiusura per ferie;
- preparazione campionario;
- infortunio o morte del titolare;
- sosta stagionale, inventario;
- mancanza di fondi impresa committente.
Il contributo addizionale e i casi di esonero
Il contributo addizionale non è dovuto quando le integrazioni salariali ordinarie sono autorizzate per eventi oggettivamente non evitabili.
La caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” (EONE) è riconosciuta a quelle fattispecie che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa per i quali risulti evidente la forza maggiore.
Sono quindi da considerarsi “eventi oggettivamente non evitabili”:
- gli eventi meteo, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa richiedente;
- le fattispecie che integrano le causali di cui all’art. 8 del DM 95442: incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica – impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.
Un’ apposita circolare INPS illustrerà prossimamente le istruzioni tecniche e operative relative alla disciplina del contributo addizionale.
Circolare INPS numero 139 del 01-08-2016 (311 bytes, 801 hits)