Come ormai noto, la Legge di Stabilità 2016 ha confermato l’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato anche per il 2016 seppur con diverse differenze rispetto al famoso esonero contributivo triennale.
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L’attuale norma prevede che per usufruire del beneficio il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro che ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’art. 1, comma 118, della Legge n.190/2014. Lo sgravio, quindi, è escluso anche se sia stato già fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.
Tuttavia sono sorti dei dubbi in merito alla corretta applicazione dello sgravio in merito all’assuzione di un lavoratore che abbia usufruito dell’esonero presso un’altra azienda anche non collegata. Il dubbio riguardava soprattutto un passaggio della circolare esplicativa INPS numero 56/2016 che recita testualmente:
Inoltre, per espressa previsione della norma sopra citata, il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
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La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha rilasciato a riguardo il parere n. 2/2016 nel quale spiega che il nuovo esonero, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), oppure ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona.
Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche se l’assunzione si riferisce ad un lavoratore che ha già consentito la fruizione dell’esonero ad un diverso datore di lavoro.
ESONERO CONTRIBUTIVO 2016: DUBBI CHIARITI
La Legge di Stabilità 2016 ha confermato, seppure con alcune diversità, l’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato. La norma prevede che il beneficio non spetti nel caso l’esonero contributivo sia già stato usufruito in relazione “a precedente assunzione a tempo indeterminato”. Si chiede di conoscere il parere della Fondazione Studi in ordine alla corretta applicazione di questa condizione di legge.
Quadro normativo
La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto, sebbene in misura e durata diverse, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La durata dell’agevolazione è fissata in un biennio e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, la quale deve avvenire tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.
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Fonte: www.consulentidellavoro.it