Cos’è e come funziona la negoziazione assistita e quando si applica nell’ambito del lavoro? Introdotta dal Decreto – legge 12 settembre 2014 numero 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 numero 162) questa procedura rappresenta un accordo, mediante il quale le parti, assistite da avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà, per risolvere in via amichevole una controversia.
Sino alla recente riforma del processo civile, questa tipologia di negoziazione era stata esclusa per la risoluzione delle controversie individuali di lavoro.
Esisteva infatti la volontà di rendere negoziabili i diritti dei lavoratori subordinati soltanto nelle “sedi protette” (come dinanzi al giudice del lavoro o presso l’Ispettorato del lavoro) dove la presenza di un soggetto terzo, oltre a datore di lavoro e dipendente, potesse garantire la tutela della consapevolezza del lavoratore rispetto agli effetti delle sue decisioni.
Successivamente, grazie alla previsione di una serie di correttivi, come la tutela garantita dall’articolo 2113 del Codice civile e l’eventuale assistenza di un consulente del lavoro, la citata riforma del processo civile, adottata con il Decreto legislativo numero 149/2022, ha esteso la negoziazione assistita alle controversie individuali di lavoro.
Alla luce di questa novità, analizziamo in dettaglio in cosa consiste e come funziona questa procedura.
Cosa deve contenere la convenzione di negoziazione
Ai sensi dell’articolo 2 del D.L. numero 132/2014 la convenzione di negoziazione, redatta in forma scritta a pena di nullità, deve precisare:
- Il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
- L’oggetto della controversia, che “non deve riguardare diritti indisponibili” (articolo 2, comma 2, lettera b).
Il nuovo comma 2-bis, inserito dalla riforma del processo civile, dispone quali ulteriori contenuti della convenzione la possibilità di:
- acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia;
- acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
- svolgere la negoziazione con modalità telematiche;
- svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.
Da ultimo, salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense.
Invito alla convenzione
L’invito a stipulare la convenzione deve contenere:
- L’oggetto della controversia;
- L’avvertimento che la mancata risposta all’invito, entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di “quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile” (articolo 4, comma 1).
La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito, avviene da parte dell’avvocato che ha formulato l’invito stesso.
Interruzione di prescrizione e decadenza
A partire da:
- Comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita;
- In alternativa, dalla sottoscrizione della convenzione;
si producono sulla prescrizione “gli effetti della domanda giudiziale” (articolo 8, comma 1).
A partire dalla stessa data, è altresì impedita, per una sola volta, la decadenza. Tuttavia, se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di trenta giorni, la domanda giudiziale dev’essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo, certificata dagli avvocati.
Esecutività dell’accordo
In caso di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, lo stesso ha efficacia di titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Peraltro, l’accordo che “compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore” (articolo 5, comma 1-bis).
Mancato accordo
In caso di mancato accordo, gli avvocati designati sono tenuti a produrre un’apposita dichiarazione.
Assistenza legale
Oltre a precisare (articolo 2, comma 5) che la convenzione è conclusa con l’assistenza di avvocati, il Decreto numero 132 impegna i legali a:
- Certificare “l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale” (articolo 2, comma 6);
- Informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.
Improcedibilità
Coloro che intendono esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti devono, tramite l’avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Allo stesso modo deve procedere chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro, eccezion fatta per i casi previsti dall’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legislativo numero 28/2010.
In queste ipotesi, l’improcedibilità dev’essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Le disposizioni sull’improcedibilità non si applicano:
- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del Codice di procedura civile;
- procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- procedimenti in camera di consiglio;
- nell’azione civile esercitata nel processo penale.
Restano inoltre ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
Come anticipato sopra, la riforma del processo civile ha, tra le altre cose, esteso l’utilizzo della negoziazione assistita alle controversie individuali di lavoro.
Per farlo, è stato abrogato il divieto contenuto all’articolo 2, comma 2, lettera b) del D.L. numero 132/2014 in cui si prevedeva che “l’oggetto della controversia” interessata dalla negoziazione non deve “vertere in materia di lavoro”.
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La legge delega
La Legge del 26 novembre 2021 numero 206 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il “riassetto formale e sostanziale del processo civile” in funzione di obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione” (articolo 1, comma 1).
Tra i punti interessati dalla riforma del processo civile figura (articolo 1, comma 4, lettera q) il prevedere, per le controversie individuali di lavoro, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, senza che ciò costituisca “condizione di procedibilità dell’azione”, a patto che:
- Ciascuna delle parti sia assistita dal proprio avvocato o consulente del lavoro;
- All’accordo sia assicurato il regime di “stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile”.
La norma
Il Decreto legislativo del 10 ottobre 2022 numero 149, entrato in vigore il successivo 18 ottobre, è stato adottato in attuazione della citata Legge 26 novembre 2021 numero 206, recante la delega al Governo per “l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” oltre a “misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
Nello specifico, l’articolo 9 del D.Lgs. numero 149/2022 introduce l’articolo 2-ter al Decreto – legge 12 settembre 2014 numero 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 numero 162), in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Il nuovo articolo 2-ter prevede, sulla falsariga di quanto disposto nella legge delega, per le controversie individuali di lavoro (di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile) una nuova forma di negoziazione assistita.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter dello stesso Codice di procedura civile (riguardante conciliazione ed arbitrato), le parti interessate, assistite da almeno un avvocato ed altresì da un consulente del lavoro, possono ricorrere alla negoziazione assistita, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nei confronti dell’accordo raggiunto all’esito della procedura in parola, si applica l’articolo 2113, comma 4, del Codice civile. L’accordo, pertanto, è equiparato ad una conciliazione avvenuta nelle cosiddette “sedi protette”. Si tratta, peraltro, di un titolo esecutivo.
Da ultimo, si dispone, a carico di una delle due parti ed entro dieci giorni, la trasmissione dell’accordo “ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Il riferimento è alle Commissioni di Certificazione.