Cosa aspettarsi in busta paga per le festività di Natale e Santo Stefano 2023 (25 e 26 dicembre)? Domanda che tanti lavoratori si faranno in questo mese natalizio.
È bene innanzitutto precisare che le conseguenze nel cedolino sono differenti tra lavoratori con retribuzione fissa mensile o pagati ad ore. Non solo, la disciplina è diversa in caso di festività goduta (quando in sostanza il dipendente si assenta dal lavoro) o non goduta se la festività cade in un giorno di riposo settimanale (quindi il lavoratore si sarebbe comunque assentato dal lavoro). Infatti una regolamentazione a parte è riservata al 25 e al 26 dicembre 2023, quest’anno cadente di lunedì e martedì. La normativa cambia infine rispetto alle ipotesi in cui, a seguito di specifico accordo scritto con l’azienda, il festivo si va comunque a lavoro. Pensiamo ad esempio ai lavoratori del turismo e della ristorazione, oppure a chi lavora nella sicurezza oppure negli ospedali.
Analizziamo quindi la disciplina nel dettaglio.
Festività in busta paga: regola generale
Le festività, per regola generale, devono essere godute e il dipendente pertanto ha diritto di astenersi dal rendere l’attività lavorativa, mantenendo comunque la retribuzione.
A fronte dell’eventuale richiesta dell’azienda di lavorare nel giorno festivo il dipendente può legittimamente rifiutarsi, mantenendo comunque il diritto alla retribuzione festiva.
Il ricorso alla prestazione nelle festività è ammesso soltanto in presenza di apposito accordo scritto tra azienda e dipendente.
Nei paragrafi seguenti vedremo la differenza tra:
- Festività non lavorata;
- ” lavorata;
- ” cadente di domenica (o altro giorno di riposo).
Festività 25 e 26 dicembre 2023 in busta paga
Nel 2023 Natale e Santo Stefano cadono rispettivamente di lunedì e martedì. A differenza del 2022 in cui si potevano presentare due casi differenti:
- festività non goduta per la giornata del 25 dicembre che cadeva di domenica e quindi in un giorno già di riposo;
- festività goduta o infrasettimanale per il 26 dicembre che cadeva di lunedì e quindi in un giorno altrimenti lavorativo.
nel 2023 si tratta in entrambi i casi di festività goduta o infrasettimanale.
Come anticipato, il dipendente ha diritto di assentarsi dal lavoro durante i giorni festivi, mantenendo comunque il diritto alla retribuzione.
Di conseguenza, coloro che il 25 e il 26 dicembre non lavoreranno percepiranno:
- La normale retribuzione mensile (senza alcuna decurtazione per la festività goduta) per i lavoratori pagati in misura fissa;
- Un elemento retributivo accessorio a titolo di festività, per chi è pagato ad ore.
Leggi anche: Festività di dicembre in busta paga: tutto quello che c’è da sapere
Natale e Santo Stefano a lavoro: festività lavorata in busta paga
Per coloro che lavorano il 25 e/o il 26 dicembre gli effetti in busta paga cambiano se al dipendente viene riconosciuto o meno un giorno di riposo compensativo.
In caso positivo all’interessato spetta solamente la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal CCNL applicato. Riprendiamo l’esempio di Caio assunto con orario 40 ore settimanali su 5 giorni: nella settimana dal 20 al 26 dicembre lavora dal lunedì al venerdì, mentre in quella successiva il giorno 27 dicembre (lavorativo) gli viene concesso un giorno di riposo compensativo a copertura dell’attività svolta il 25 o il 26 dicembre.
Leggi anche: Lavoro festivo: vediamo come funziona e se è obbligatorio
Nella busta paga di dicembre Caio riceverà il compenso per la festività goduta nella giornata del 25 dicembre cui si aggiungerà la maggiorazione prevista per il lavoro festivo. Nel caso del CCNL Commercio e terziario – Confcommercio questa ammonta al 30% della retribuzione oraria, ipotizziamola pari a 11,39 euro.
Il valore base sarà pertanto:
- 11,39 * 30% = 3,42.
Il risultato a questo punto dev’essere moltiplicato per le ore prestate il 25 dicembre:
- 3,42 * 8 = 27,36 euro lordi (indicato in busta come “maggiorazione lavoro festivo”).
Riposo compensativo o compenso per lavoro straordinario
Al contrario, se al dipendente che lavora il 25 dicembre non viene riconosciuta una giornata di riposo compensativo gli spetterà il compenso per lavoro straordinario festivo.
Se nel caso di Caio, a fronte dell’attività svolta il 25 dicembre non è previsto alcun giorno di riposo compensativo, gli spetta la retribuzione oraria per le 8 ore svolte, maggiorata secondo quanto prevede il CCNL per il lavoro straordinario festivo, nel nostro esempio ipotizziamo il 65%.
Il calcolo prevede l’applicazione della percentuale alla retribuzione oraria:
- 11,39 * 65% = 7,40.
A questo punto sommiamo 11,39 + 7,40 e moltiplichiamo il risultato per le 8 ore lavorate il 25 dicembre, ottenendo la somma che sarà presente in busta paga a titolo di “straordinario festivo” pari a 150,32 euro lordi.
Festività non goduta cadente di domenica
Solo per ampliare il discorso ricordiamo che nel caso in cui, come nel 2022 la festività del 25 dicembre cade di domenica (o altro giorno di riposo), ai dipendenti spetta un’ulteriore quota di retribuzione pari a:
- Retribuzione lorda mensile divisa per 26 nei confronti dei lavoratori pagati in misura fissa;
- Retribuzione pari ad 1/6 dell’orario settimanale (ad esempio retribuzione oraria * 6,67 in caso di 40 ore settimanali) per i pagati ad ore.
Lavoratori pagati in misura fissa
Per i lavoratori pagati in misura fissa le festività godute cadenti di domenica non determinano alcuna variazione in busta paga, dal momento che il dipendente ha diritto alla stessa retribuzione lorda a prescindere dalle ore lavorate; eccezion fatta per eventuali assenze non retribuite, ad esempio aspettativa non retribuita, assenze ingiustificate, sciopero.
Al contrario, i dipendenti pagati in misura fissa mensile ricevono, in aggiunta alla normale retribuzione, somme accessorie a titolo ad esempio di straordinari o maggiorazioni.
Lavoratori pagati a ore
Discorso diverso per chi è pagato in funzione delle ore lavorate. In tal caso, l’assenza per festività goduta è comunque economicamente coperta dall’azienda attraverso un apposito elemento retributivo; questo è denominato in busta paga, a seconda dei casi, “festività goduta” o semplicemente “festività”.
A seconda del contratto collettivo applicato (CCNL) la retribuzione per la giornata festiva può essere calcolata in base alle ore che il dipendente a tempo pieno avrebbe dovuto svolgere se fosse stato al lavoro. Prendiamo ad esempio il caso di Caio (pagato ad ore) assunto con orario 40 ore settimanali su 5 giorni. La retribuzione per la giornata festiva goduta del 25 dicembre sarà pertanto pari a 8 ore. Ipotizziamo che la retribuzione oraria sia 10,39 euro. Questo importo sarà moltiplicato per 8 ore ottenendo euro 82,88 lordi a titolo di festività goduta.
Al contrario, il CCNL applicato può riconoscere per le festività godute una retribuzione calcolata in funzione di 6 giorni lavorativi fissi, anziché quelli effettivamente previsti dal contratto individuale o dalle intese successivamente intervenute (ad esempio 5). Riprendiamo l’esempio di Caio. Se il CCNL a lui applicato prevede il calcolo della festività su 6 giorni lavorativi si dovrà dividere l’orario settimanale (40 ore) per 6, ottenendo come risultato il valore 6,67. In questo caso il compenso per la festività goduta del 25 dicembre sarà:
- 10,39 (retribuzione oraria) * 6,67 = 69,30 euro lordi.
Naturalmente l’azienda è libera di introdurre condizioni di maggior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL, ad esempio riconoscendo la festività in base alle ore lavorabili il 25 dicembre anziché secondo il coefficiente richiesto dal contratto.