Può capitare che la domanda di Naspi venga respinta, a questo punto il lavoratore può presentare una domanda di riesame della pratica oppure un ricorso. Ma qual è la differenza fra l’una e l’altra pratica? Partiamo dal presupposto che l’indennità di disoccupazione NASPI è una prestazione INPS destinata a sostenere economicamente coloro che abbiano perso involontariamente il lavoro. Per avere diritto alla NASPI il disoccupato deve rispettare una serie di requisiti legati ai contributi versati nella sua precedente carriera lavorativa e alle motivazioni per cui è cessato il rapporto.
La verifica dei requisiti spetta all’INPS, chiamata ad esaminare le domande inoltrategli. Può accadere che l’Istituto, come detto sopra, respinga la richiesta di NASPI, oppure può liquidare un importo errato, o ancora quantificare un periodo di settimane minori. In questi casi al disoccupato si aprono due strade: ricorso o riesame.
Che differenza c’è? E in quali casi è opportuno scegliere una rispetto all’altra? Analizziamo la questione nel dettaglio.
NASPI respinta: riesame o ricorso
La scelta tra riesame e ricorso è legata al motivo per cui la domanda di NASPI è stata respinta. Si predilige il riesame laddove l’esito negativo sia dipeso dall’omissione di alcuni dati necessari. Il ricorso dev’essere invece presentato nel caso in cui l’INPS abbia respinto la domanda perché ritiene non soddisfatti i requisiti per l’indennità.
Vediamo ora nel dettaglio le differenze tra riesame e ricorso
Riesame domanda NASpI: quando e come presentarlo
La domanda di riesame dev’essere presentata nei casi in cui la richiesta di NASPI sia stata respinta perché mancavano alcuni dati o documenti essenziali, ad esempio le buste paga consegnate dall’azienda all’atto dell’erogazione del compenso o il modello SR163 da compilare e trasmettere all’INPS (insieme alla domanda di NASPI) in cui indicare gli estremi bancari su cui si desidera ricevere l’indennità.
La richiesta di riesame può essere scritta in carta semplice e consegnata fisicamente presso gli sportelli INPS ovvero tramite PEC. In entrambi i casi si dovrà allegare all’istanza i documenti inizialmente omessi o comunque necessari per dimostrare il diritto del disoccupato alla NASPI. Il riesame non deve essere necessariamente preparato da un professionista abilitato o dal patronato, anche se è consigliato, ma può essere preparato direttamente dal cittadino.
Rispetto ai ricorsi, le domande di riesame scontano un iter accelerato vista la minor complessità delle verifiche che l’INPS deve svolgere.
Ricorso NASpI: quando e come presentarlo
Il disoccupato può presentare il ricorso all’INPS nei casi in cui la domanda di NASPI sia stata respinta per mancanza dei requisiti richiesti, nel caso in cui esso ritenga invece di essere in regola con i requisiti necessari.
Con il ricorso il disoccupato può dimostrare che l’esito negativo della domanda è dipeso da un errore dell’Istituto nella verifica dei suoi dati personali e lavorativi ovvero dalla presenza di informazioni obsolete o comunque non aggiornate.
Al ricorso si potrà allegare la documentazione necessaria a sostegno del preteso diritto alla NASPI.
L’istanza dev’essere inoltrata all’Istituto entro 90 giorni dal rigetto della domanda, esclusivamente online (attraverso l’apposito servizio “Ricorsi online”):
- In autonomia, collegandosi al sito INPS se in possesso di PIN dispositivo, credenziali SPID o CNS;
- Tramite patronati e intermediari abilitati.
Il ricorso viene inoltrato alla Commissione provinciale INPS chiamata a pronunciarsi entro i successivi 90 giorni.
In caso di esito negativo del ricorso, l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria, nello specifico il giudice previdenziale.
NASpI: cos’è e come funziona
Vediamo ora in breve quali sono i requisiti per accedere alla disoccupazione, come fare domanda, la decorrenza della prestazione, la durata del trattamento economico e l’importo da percepire. Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo comunque alla nostra guida completa ed aggiornata alla NASpI.
Requisiti per la NASPI
L’esito negativo della domanda di NASPI e il successivo ricorso dell’interessato possono avere ad oggetto i requisiti per l’accesso all’indennità.
Per avere diritto alla NASPI è necessario:
- Essere in stato di disoccupazione;
- Aver totalizzato 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione;
- Aver svolto 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione dev’essere involontario. Si esclude pertanto il diritto alla NASPI in caso di dimissioni, tranne in alcuni casi come specificato nella nostra guida su NASpI e dimissioni.
Il diritto alla NASPI è altresì previsto per coloro che si trovano disoccupati a causa di:
- Licenziamento disciplinare;
- Dimissioni nel periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento di un anno di età del bambino);
- Risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta ovvero in ragione del rifiuto del dipendente al trasferimento ad altra sede purché distante più di 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
Domanda di NASPI
Per ottenere la NASPI il disoccupato deve inoltrare apposita domanda all’INPS entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto.
La richiesta può essere inoltrata:
- Direttamente dall’interessato se in possesso di PIN dispositivo, credenziali SPID o CNS, collegandosi al sito dell’INPS, sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”;
- Chiamando il Contact center INPS;
- Avvalendosi degli intermediari abilitati (CAF o patronati).
Come sopra anticipato, insieme alla richiesta di NASPI dev’essere inviato anche il modello SR163, in cui riportare il metodo di pagamento per l’accredito dell’indennità:
- Accredito in conto corrente bancario;
- Accredito in conto corrente postale;
- Libretto postale;
- Carta prepagata con coordinate IBAN;
- Bonifico domiciliato presso gli uffici postali.
Leggi anche: Domanda di disoccupazione NASpI online
Decorrenza della NASPI
L’indennità di disoccupazione NASPI decorre dal giorno successivo quello in cui è stata presentata la domanda. In ogni caso, la prestazione non può avere inizio prima che siano trascorsi 8 giorni dalla cessazione del rapporto.
Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
In aggiunta alla domanda, l’interessato deve dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro (cosiddetta “DID”) alternativamente:
- Attraverso il portale ANPAL;
- Recandosi presso patronati e Centri per l’impiego;
- Direttamente all’INPS in sede di richiesta della NASPI.
Oltre alla DID il disoccupato deve sottoscrivere presso i Centri per l’impiego il “patto di servizio personalizzato”, con cui si impegna a partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle competenze ovvero altre attività di carattere formativo o riqualificazione professionale. Con il patto il disoccupato si rende disponibile ad accettare offerte di lavoro congrue in termini di distanza dal proprio domicilio e retribuzione.
Durata della NASPI
Il periodo nel corso del quale il disoccupato ha diritto all’erogazione della NASPI è pari alla metà delle settimane per le quali sono stati versati i contributi all’INPS nel corso dei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto.
In ogni caso, la NASPI non può avere durata superiore a 24 mesi.
L’indennità viene corrisposta direttamente dall’INPS con cadenza mensile.
Importo della NASPI
L’indennità è calcolata in base a quella che è stata la retribuzione imponibile INPS dei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto. Per retribuzione imponibile si intende la somma su cui vengono calcolati i contributi dovuti all’INPS dall’azienda e dal dipendente.
Il totale delle retribuzioni in questione dev’essere diviso per il numero di settimane in cui sono stati versati contributi. A sua volta, il risultato viene moltiplicato per 4,33, ottenendo la retribuzione mensile di riferimento. Se questa è pari o inferiore a 1.221,44 euro la NASPI mensile sarà pari al 75% della retribuzione di riferimento.
Quando invece il valore è superiore ad euro 1.221,44 l’indennità sarà pari al 75% di 1.221,44 cui si somma il 25% della differenza tra 1.221,44 euro e la retribuzione di riferimento.
In ogni caso, la NASPI non potrà superare euro 1.328,76 mensili.
L’indennità subisce peraltro una decurtazione del 3% mensile, a partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.
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