Ho diritto alla NASPI con due contratti part-time, quando vengo licenziato da uno dei due? Questo è un dubbio molto comune fra i lavoratori dipendenti che si trovano ad avere un doppio lavoro a tempo parziale. Prima di vedere come funziona la disoccupazione con due contratti part time ripercorriamo insieme le regole della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Il lavoratore che si trovi involontariamente senza lavoro ha diritto, a determinate condizioni, ad un sussidio economico erogato dall’INPS che prende il nome di indennità di disoccupazione, oggi denominata nuova ASpI. Questa misura a sostegno del reddito è disciplinata dal Dlgs. n. 22/2015.
Vediamo quindi cos’è e a chi spetta il sussidio di disoccupazione e poi passiamo a vedere nello specifico cosa succede se si hanno due o più contratti di lavoro part time e si perde involontariamente uno di questi lavori. Per approfondimenti su “contratto di lavoro part time e NASpI” vi invitiamo a leggere invece il nostro approfondimento.
NASpI: a chi spetta e quali sono i requisiti necessari
La disoccupazione NASpI INPS spetta a tutti coloro che perdono involontariamente l’occupazione per:
- Licenziamento;
- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità;
- Risoluzione consensuale del rapporto intervenuta presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero avvenuta a seguito del rifiuto del lavoratore di essere trasferito ad altra sede dell’azienda distante oltre 50 km dal luogo di residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
In conseguenza della perdita involontaria del lavoro, il richiedente la NASPI deve trovarsi in uno stato di disoccupazione da intendersi come l’assenza di qualsiasi impiego e la dichiarazione telematica al sistema unitario delle politiche del lavoro della propria immediata disponibilità a rioccuparsi e a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale.
Requisiti
Unitamente ai requisiti citati, per ottenere la NASPI è necessario vantare:
- 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Il sussidio è erogato mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi INPS nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione (per un massimo quindi di 24 mesi).
Leggi anche: NASpI INPS: requisiti, durata e calcolo disoccupazione
NASPI con due contratti part-time
Trattandosi di un arco temporale piuttosto lungo, può accadere che durante la fruizione della NASPI il beneficiario trovi un nuovo lavoro in forma autonoma o subordinata. Il problema è capire a quali condizioni si possa mantenere il sussidio mentre si presta attività lavorativa.
E’ il caso ad esempio del lavoratore con più rapporti part-time. Se ne perde involontariamente uno ha comunque diritto alla disoccupazione e quale sarà il suo importo mensile? Analizziamo dettagliatamente la questione.
Spetta il sussidio?
Spetta la NASPI a chi è titolare di più rapporti part-time quando uno di questi cessa involontariamente per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, se, oltre ai requisiti ordinari, il reddito annuo utile ai fini fiscali derivante dalle altre occupazioni non supera la soglia attualmente pari a 8 mila euro.
NASPI e part-time: importo
Il dipendente che perde involontariamente una delle occupazioni part-time ha diritto, qualora ricorrano i requisiti citati, a percepire la NASPI sebbene in misura ridotta a condizione che comunichi all’INPS il reddito annuo previsto, entro 30 giorni dalla domanda di sussidio.
Il beneficiario percepirà un’indennità ridotta in misura pari all’80% del reddito previsto, rapportato all’arco temporale intercorrente tra la data di inizio dell’attività lavorativa (o del sussidio se all’atto della richiesta ha già un’altra occupazione) e il momento in cui cesserà di godere della NASPI o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione sarà comunque ricalcolata in sede di dichiarazione dei redditi in base a quanto effettivamente percepito nell’anno in questione.
Naspi-com: sospensione e decadenza
In caso di omessa comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto le conseguenze sono:
- Sospensione della NASPI per l’intera durata del rapporto se questo non supera i 6 mesi;
- Decadenza dalla NASPI se il rapporto di lavoro ha durata superiore ai 6 mesi o è a tempo indeterminato (a condizione che il reddito annuale ecceda gli 8 mila euro).
Come si calcola l’importo della disoccupazione
Come si è detto, l’ammontare della NASPI è ridotto in misura pari all’80% del reddito presunto. Per stabilire l’importo “pieno” del sussidio è sufficiente considerare la retribuzione imponibile ai fini INPS dei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione da dividere per il numero di settimane per cui sono stati versati contributi, il tutto moltiplicato per 4,33.
Se la retribuzione imponibile mensile è:
- Uguale o inferiore a 1.208,15 euro la NASPI sarà pari al 75% della retribuzione imponibile;
- Superiore a 1.208,15 euro, l’indennità è pari al 75% di 1.208,15 euro cui si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.208,15 euro.
In ogni caso, la NASPI mensile non potrà superare i 1.314,30 euro. L’indennità è ridotta del 3% al mese dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.
Domanda
Il soggetto in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la NASPI deve inoltrare apposita domanda telematica all’INPS entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto, a pena di decadenza.
La NASPI spetta a decorrere:
- Dall’8° giorno successivo la data di cessazione se la domanda è stata presentata entro l’8° giorno;
- Dal giorno successivo la data di presentazione della domanda se questa è stata presentata oltre l’8° giorno dalla data di cessazione.
I contributi
I contributi versati dall’azienda (sia per la parte a suo carico che per quella trattenuta al dipendente) e relativi al rapporto di lavoro “sopravvissuto” sono utili tanto ai fini dei requisiti per l’accesso quanto della durata di una nuova prestazione NASPI.
Leggi anche: Contratto di lavoro part-time: cos’è e come funziona
Compatibilità con il lavoro autonomo
Chi lavora come dipendente part-time durante la fruizione della NASPI ed eventualmente avvii anche un’attività di lavoro autonomo ha comunque diritto al sussidio, a patto che:
- Comunichi all’INPS il reddito annuo previsto, entro 30 giorni dalla domanda di NASPI;
- Il reddito annuo derivante dall’attività di lavoro autonomo non superi euro 4.800;
- Il reddito complessivo derivante sia dall’attività di lavoro autonomo che subordinato non superi euro 8 mila.
Se spettante, la NASPI sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito annuo previsto e proveniente dal complesso delle attività esercitate (subordinate e autonome).
Lo stesso regime previsto per il lavoro autonomo si applica anche in caso di svolgimento di attività parasubordinate (come le collaborazioni coordinate e continuative) o occasionali.
Peraltro, i compensi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro occasionale sono interamente cumulabili con la NASPI nel limite di 5 mila euro per anno civile. Oltre la soglia si applica il regime della riduzione del sussidio, dell’obbligo di comunicazione all’INPS entro 30 giorni e del rispetto del tetto di 8 mila euro annui a pena di decadenza.
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