Con interpello nr. 34 del 15 ottobre 2010, il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito della Confartigianato, in ordine alle modalità di computo del “periodo di sospensione del lavoratore apprendista”. In pratica si chiede al Ministero un’interpretazione circa il reale termine di scadenza del rapporto di apprendistato in presenza di sospensione del medesimo e se quest’ultima comporti o meno una sua proroga.
Si chiede inoltre se i periodi di sospensione “brevi” possano essere complessivamente sommati durante il periodo di vigenza della CIG in deroga e disoccupazione ordinaria.
Il Ministero del lavoro, dopo aver richiamato l’interpello n. 17/2007 il quale, in riferimento al rapporto di apprendistato, esamina gli aspetti relativi alla sospensione e alla proroga della durata del contratto di apprendistato nelle ipotesi di sospensione per malattia, in assenza di una specifica disciplina legislativa; chiarisce che:
in assenza di una specifica disciplina contrattuale, occorre fare
riferimento al principio di effettività, in virtù del quale, le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero “ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento”.
Nel caso di assenza superiore o uguale al mese invece, il rapporto di apprendistato sarà da considerarsi prorogato, per i medesimi periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato dalla singola impresa.
In mancanza di una disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata caso per caso dall’impresa medesima, sulla base del richiamato principio di effettività e quindi sull’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo.
Pertanto, conclude l’interpello, “quando tale assenza non comprometta il raggiungimento dell’obiettivo formativo, individuato e scadenzato dal Piano Formativo Individuale, non sarà necessaria la proroga del rapporto”.