Come si calcola la tredicesima in maternità? Cosa cambia fra i periodi di maternità obbligatoria, facoltativa e anticipata? Partiamo col dire che la tredicesima è un elemento della retribuzione definito mensilità aggiuntiva dal momento che si somma ai dodici mesi ordinari di paga. A differenza della retribuzione ordinaria, in cui la maturazione e la liquidazione sono mensili, la tredicesima mensilità viene erogata in un determinato periodo dell’anno, stabilito dal contratto collettivo applicato, di norma coincidente con le festività natalizie.
Di conseguenza, la “gratifica natalizia” matura per ogni mese in cui il dipendente è in forza in azienda. Si parla in questo caso di “ratei” di tredicesima. L’importo pieno della mensilità aggiuntiva corrisponde a dodici ratei, di norma maturati da gennaio a dicembre di ciascun anno.
Ma prima di procedere al calcolo della tredicesima in maternità, ecco un breve cenno della tredicesima in caso di assenze dal lavoro.
Tredicesima e assenze dal lavoro
In presenza di periodi inferiori, la tredicesima matura per tanti mesi quanti sono stati quelli di vigenza del contratto, considerando come mese intero qualsiasi periodo di durata pari almeno a quindici giorni di calendario (fatte salve previsioni diverse del CCNL). Dal calcolo dei ratei devono altresì essere sottratti eventuali giorni di assenze ingiustificate.
Vengono invece compresi nel conteggio i periodi di non lavoro, in cui il dipendente ha una valida motivazione per assentarsi. Si parlano ad esempio di ferie, permessi retribuiti, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, permessi Legge n. 104/1992, solo per citare i casi principali.
Nelle righe che seguono analizzeremo il rapporto tra tredicesima e congedo di maternità, coincidente con i due mesi e i tre successivi la data del parto. Fanno eccezione i casi di anticipo o posticipo del periodo di assenza nonché la flessibilità concessa alla dipendente di assentarsi:
- Durante il solo nono mese di gravidanza e nei quattro successivi il parto (formula 1+4);
- Lavorando anche nel nono mese di gravidanza e assentandosi nei cinque successivi il parto.
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Tredicesima in maternità obbligatoria
Il Decreto legislativo n. 151 prevede all’articolo 22 comma 3 che i periodi di assenza in congedo obbligatorio siano computati ai fini della maturazione di:
- Anzianità di servizio;
- Ferie;
- Tredicesima o gratifica natalizia.
Per calcolare la mensilità aggiuntiva durante il periodo di maternità è opportuno distinguere tra:
- Aziende tenute ad integrare l’indennità INPS al 100%;
- Aziende che non integrano l’indennità INPS.
Analizziamo nel dettaglio le due ipotesi.
Integrazione al 100%
Le aziende che applicano contratti collettivi che prevedono l’obbligo di integrazione della maternità al 100% sono tenuti a considerare i periodi di assenza del dipendente al pari di quelli lavorati. Gli stessi sono quindi compresi nel calcolo dei ratei mensili.
I datori di lavoro dovranno perciò erogare la tredicesima per intero, senza operare alcuna decurtazione per i giorni o mesi indennizzati dall’INPS.
CCNL che non integrano la maternità
Al contrario di quanto detto nel paragrafo precedente, per le aziende soggette a contratti collettivi che non prevedono l’integrazione dell’indennità INPS, in sede di erogazione della tredicesima il datore dovrà trattenere al dipendente la quota di mensilità aggiuntiva compresa nella prestazione dell’Istituto.
Per calcolare l’importo da recuperare, l’azienda opererà la cosiddetta “lordizzazione”. Questo tipo di calcolo si rende necessario in quanto l’indennità INPS non è soggetta a contributi, al contrario della tredicesima erogata dall’azienda. Di conseguenza, si dovrà aumentare l’indennità dei contributi INPS a carico del dipendente.
Ipotizziamo che la tredicesima complessiva a carico dell’azienda sia pari ad euro 1.500,00 lordi. La tredicesima corrisposta dall’INPS nel corso dei periodi di maternità è invece pari ad euro 80,00. A questo punto il primo passaggio è individuare la percentuale di contributi previdenziali trattenuti ogni mese al dipendente. Pensiamola pari al 9,19%.
Il secondo step consiste nel moltiplicare la tredicesima INPS per 100 e successivamente dividere il risultato per 100 – i contributi a carico del dipendente, nel nostro caso 9,19:
- (80,00*100) / 100 – 9,19 = 88,10 euro.
L’importo individuato sarà poi trattenuto dalla tredicesima complessiva: 1.500,00 – 88,10 = 1.411,90.
Indennità INPS
I periodi di congedo obbligatorio sono indennizzati dall’INPS in misura pari all’80% della “retribuzione media giornaliera”, detta anche “RMG”.
Nel calcolo della RMG si dovrà tenere conto della retribuzione percepita nel periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente quello in cui ha avuto inizio la maternità.
Una volta individuata la retribuzione media, alla stessa dovrà essere applicata la percentuale dell’80%. Il risultato sarà infine moltiplicato per i giorni coperti dall’indennità INPS, nello specifico:
- Per gli operai tutte le giornate di assenza eccezion fatta per giorni festivi e domeniche;
- Per gli impiegati tutte le giornate di assenza, escluse le festività cadenti di domenica.
Integrazione aziendale della tredicesima
Innanzitutto è bene precisare che sono sempre a carico dell’azienda le giornate di congedo non coperte dall’indennità INPS, come:
- Giorni festivi, nel caso degli operai;
- Festività cadenti di domenica, per gli impiegati.
Inoltre, se il contratto collettivo lo prevede, i restanti giorni di maternità devono essere integrati dal datore di lavoro in misura pari al 100%. Di norma i CCNL prevedono l’integrazione totale dell’indennità INPS, si citano ad esempio:
- Commercio e terziario – Confcommercio;
- Alimentari – Industria;
- Metalmeccanici – Industria.
Per calcolare l’integrazione è innanzitutto necessario stabilire la retribuzione intera a carico azienda per i giorni di assenza. Successivamente, si dovrà lordizzare l’indennità a carico INPS. Infine, verificare se la retribuzione a carico azienda è superiore rispetto all’indennità INPS lordizzata. In caso positivo si dovrà corrispondere la differenza tra i due importi a titolo appunto di “integrazione indennità di maternità conto INPS”.
In caso contrario, nulla è dovuto dal datore di lavoro.
Esempio
Facciamo l’esempio di Mevia assente in congedo di maternità per tutto il mese di Agosto 2020. Mevia avrebbe diritto ad una retribuzione lorda di 1.250,00 euro, mentre l’indennità INPS ammonta ad euro 1.100,00.
A questo punto lordizziamo l’indennità di euro 1.100,00 ipotizzando che i contributi a carico dipendente siano pari al 9,19%:
- (1.100,00 * 100) / 90,81 = 1.211,32 euro.
L’importo ottenuto è inferiore alla retribuzione cui avrebbe avuto diritto Mevia, di conseguenza l’integrazione sarà pari a 1.250,00 – 1.211,32 = 38,68 euro.
A differenza dell’indennità di maternità, l’integrazione è soggetta a contributi INPS. Entrambe, tuttavia, sono tassate ai fini IRPEF.
Tredicesima in maternità anticipata
In caso di maternità anticipata ossia maternità per gravidanza o lavori a rischio la maturazione dei ratei e il calcolo della tredicesima mensilità avviene allo stesso modo del congedo di maternità obbligatorio.
Leggi anche: Maternità anticipata per lavoro o gravidanza a rischio: cosa c’è da sapere
Tredicesima in maternità facoltativa (o congedo parentale)
A differenza del congedo obbligatorio, nel caso della maternità facoltativa (o congedo parentale) la tredicesima mensilità non matura, come previsto dall’articolo 34 comma 5 del Decreto legislativo n. 151.
La norma prevede infatti che i periodi di assenza in congedo parentale siano utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, ma non per quanto concerne ferie e tredicesima mensilità / gratifica natalizia.
I contratti collettivi possono tuttavia prevedere condizioni di maggior favore disciplinando la maturazione dei ratei di mensilità aggiuntiva anche per i periodi di maternità facoltativa. Lo stesso dicasi per i contratti aziendali o regolamenti interni.