Le lavoratrici autonome con partita iva iscritte alla gestione separata INPS o ad altre casse per professionisti, hanno diritto nel periodo di gravidanza (coincidente con la maternità obbligatoria delle lavoratrici dipendenti) ad una indennità di maternità che sostituisce il reddito perduto dalla lavoratrice nel periodo di interruzione del lavoro.
Il suddetto diritto all’indennità di maternità per lavoratrici autonome è riconosciuto per tutte le forme di lavoro autonomo indipendentemente dalla cassa previdenziale di appartenenza come la gestione separata Inps e le Casse professionisti.
La maternità per lavoratrici autonome è un reddito tassabile
Tuttavia, evidenzia la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro con questo parere, poiché l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome è sostitutiva di un reddito, costituisce, a norma dell’art. 6 del TUIR, base imponibile Irpef.
Succede quindi che l’indennità forma base imponibile fiscale e contemporaneamente diventa base imponibile su cui pagare i contributi previdenziali e assistenziali. Questo meccanismo non vale per le lavoratrici dipendenti, infatti in questo caso il datore di lavoro ha una totale esenzione contributiva come specificato nell’art. 6 D. Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997.
Ciò significa che in caso di assenza per maternità obbligatoria, il datore di lavoro corrisponde un’indennità alla lavoratrice dipendente per conto dell’Inps, attraverso il meccanismo dello scomputo nel DM10, ma non deve pagare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di legge su questa retribuzione.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha rilasciato il parere n.9/2016 con il quale evidenzia la forte iniquità del sistema previdenziale, il quale mette a rischio la costituzionalità della norma nel momento in cui gli Enti di previdenza impongono di pagare i contributi previdenziali anche su somme corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali. Inoltre, questa diversità di trattamento ha ripercussioni anche sulla tutela pensionistica e sulla misura della prestazione, che viene ridotta notevolmente per le lavoratrici autonome.
Parere Fondazione Studi 9/2016 (474,0 KiB, 791 hits)
Fonte: www.consulentidellavoro.it