I periodi di maternità determinano per ovvi motivi di salute e di cura del nascituro / neonato la necessità per la madre o, in talune circostanze per il padre, di assentarsi dal lavoro. A copertura dei periodi non lavorati interviene l’INPS riconoscendo un’indennità (anticipata dall’azienda in busta paga) che garantisca comunque una copertura economica in assenza della retribuzione.
La normativa (Dlgs. n. 151/2001) distingue i periodi di assenza tra obbligatori (dove il dipendente non può evitare di astenersi dal lavoro) e facoltativi, la cui fruizione è una libera scelta del dipendente.
Visto e considerato che il dipendente non può esimersi dal godere dell’astensione obbligatoria, a suo beneficio questi periodi vengono equiparati al lavoro ordinario, ai fini della maturazione e del diritto a tutta una serie di elementi retributivi e non legati alla presenza in azienda, tra cui ferie, TFR e mensilità aggiuntive. Lo stesso vale per la maternità anticipata. Discorso diverso per il congedo parentale facoltativo.
Vediamo la disciplina nel dettaglio analizzando prima i vari istituti, maternità obbligatoria, anticipata e facoltativa e poi le differenze in termini di maturazione delle ferie.
Maternità e lavoro
Andiamo ad analizzare i vari Istituti a tutela della maternità e paternità sul lavoro.
Congedo di maternità obbligatorio
La legge (Dlgs. n. 151/2001) obbliga la lavoratrice ad astenersi dall’attività nei seguenti periodi:
- 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- 3 mesi successivi al parto.
I 2 mesi si calcolano a ritroso senza includere nel conteggio la data presunta del parto. Se ad esempio la data presunta del parto è il 21 giugno la lavoratrice dovrà astenersi dal lavoro a partire dal 21 aprile.
Durante i periodi di non lavoro a seguito dell’astensione obbligatoria, alla lavoratrice spetta un’indennità economica a carico dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro in busta paga. Questa è pari all’80% della retribuzione media giornaliera (RMG) da moltiplicarsi per il numero delle giornate indennizzabili.
Per stabilire l’ammontare della RMG si prende a riferimento la retribuzione percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio la maternità.
L’indennità spetta per tutte le giornate comprese nel periodo di astensione eccezion fatta per:
- Se trattasi di operai le festività e le domeniche;
- Se trattasi di impiegati le festività cadenti di domenica.
L’azienda è tenuta ad anticipare l’indennità INPS e ad integrare quest’ultima (se ciò è previsto dal CCNL applicato), in modo tale da riconoscere alla lavoratrice una quota o il 100% della retribuzione spettante in caso di normale attività.
L’azienda deve inoltre farsi carico della retribuzione prevista per tutte le festività nel caso degli operai o delle sole festività cadenti di domenica se trattasi di impiegati.
Leggi anche: Congedo di maternità obbligatorio: come funziona, domanda INPS e novità
Congedo di paternità in alternativa alla madre
Il congedo di paternità spetta al padre lavoratore in alternativa alla madre in una serie tassativa di ipotesi:
- Morte o grave infermità della madre;
- Abbandono del bambino da parte della madre;
- Affidamento del bambino al solo padre.
Il congedo spetta per gli stessi periodi riconosciuti alla madre o per quelli residui se quest’ultima ne ha in parte usufruito.
Al padre spetta un’indennità pari all’80% della RMG calcolata con le stesse modalità previste per la madre.
Maternità anticipata
Il congedo di maternità obbligatorio può essere anticipato:
- per gravi complicazioni della gravidanza o malattie che possono essere aggravate dalla gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali possono arrecare pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro;
- quando la dipendente svolge un’attività faticosa o insalubre o che può comportare un rischio per la salute e la sicurezza e non può essere spostata ad altre mansioni.
In questi casi l’ASL o l’Ispettorato territoriale del lavoro possono disporre l’interdizione anticipata dal lavoro fino all’inizio del congedo di maternità.
Congedo parentale (o astensione facoltativa)
Il congedo parentale spetta ai genitori di figli di età non superiore ai 12 anni.
Se sono presenti entrambi i genitori il periodo di congedo non può eccedere:
- 6 mesi (trascorso il periodo di astensione obbligatoria) se il congedo è goduto solo dalla madre;
- 7 mesi successivi alla nascita del figlio se del congedo ne usufruisce solo il padre;
- 11 mesi se dei periodi di congedo ne usufruiscono entrambi i genitori, pur nel rispetto dei limiti individuali (6 mesi per la madre e 7 per il padre).
Quando è presente un solo genitore il limite massimo di congedo è 10 mesi. Al contrario, se è presente un genitore solo con successivo ingresso del secondo il congedo può essere goduto per non più di 10 mesi elevati a 11 se il padre si è assentato dal lavoro per almeno 3 mesi.
Come avviene per il congedo obbligatorio anche in quello parentale il trattamento economico per i periodi di non lavoro è garantito dall’INPS in misura pari al 30% della RMG. Se previsto dal CCNL applicato il datore è tenuto ad integrare l’indennità.
Quest’ultima spetta nei seguenti limiti:
- 6 mesi complessivi per entrambi i genitori fino al compimento dei 6 anni del bambino;
- 10 o 11 mesi complessivi per entrambi i genitori (nel rispetto dei limiti individuali) fino al compimento degli 8 anni di età del bambino a patto che il reddito del beneficiario sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento pensionistico minimo.
Viceversa, dagli 8 ai 12 anni non spetta alcuna indennità.
Maturazione delle ferie
Le ferie maturano in un arco temporale di 12 mesi dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di conseguenza, chi lavora per un anno intero o eventualmente si assenta per eventi equiparati al lavoro ordinario (vedi il congedo obbligatorio) ha diritto alla maturazione dell’intero monte giornaliero di ferie previsto dalla legge (4 settimane) oltre ai giorni aggiuntivi riconosciuti dal CCNL.
Discorso diverso per chi viene assunto o cessa il rapporto in corso d’anno ovvero si assenta dal lavoro per eventi che non consentono la maturazione delle ferie, come il congedo parentale. In questi casi maturano tanti dodicesimi del monte giornaliero annuo di ferie quanti sono stati i mesi lavorati.
Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni vengono considerati come mese intero.
Ipotizziamo che il numero di giorni di ferie che un dipendente matura in un anno sia pari a 30 giorni. Di conseguenza per ogni mese lavorato le ferie maturate saranno pari a 30 / 12 = 2,5 giorni di ferie.
Se il dipendente da gennaio ad aprile ha fatto:
- Gennaio lavorato 2,5 giorni;
- Febbraio lavorato 2,5 giorni +;
- Marzo congedo parentale 0 giorni +;
- Aprile congedo parentale fino al giorno 10 ma il resto del mese è stato regolarmente lavorato 2,5 giorni +.
Il totale dei giorni di ferie maturati da Gennaio ad Aprile sarà pari a 7,5.
Permessi per allattamento e per malattia del bambino
Gli stessi effetti del congedo parentale si verificano per i riposi giornalieri nonché i permessi per malattia del bambino. Anche queste assenze non vengono considerate ai fini della maturazione delle ferie. Lo stesso dicasi per:
- Scioperi;
- Preavviso non lavorato;
- Aspettativa sindacale per cariche elettive;
- Periodo di non lavoro compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione;
- Cassa integrazione a zero ore e Cassa integrazione straordinaria (per le ore non lavorate).
Al contrario, sono conteggiate per il diritto alle ferie le seguenti assenze (oltre ovviamente al congedo obbligatorio):
- Malattia;
- Infortunio;
- Ferie;
- Permessi retribuiti;
- Permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 per lavoratori disabili o loro familiari;
- Congedo matrimoniale.
Ulteriori assenze che consentono la maturazione delle ferie possono essere previste dalla contrattazione collettiva la quale può intervenire con condizioni di miglior favore.
Congedo di maternità obbligatorio e ferie
Durante il congedo obbligatorio di maternità o paternità maturano gli stessi istituti del lavoro ordinario:
- Ferie;
- Anzianità di servizio;
- Mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima mensilità (se prevista dal CCNL applicato);
- Scatti di anzianità.
I periodi di congedo obbligatorio vengono quindi equiparati a quelli in cui il dipendente presta regolarmente la propria attività.
Maternità anticipata e ferie
Anche per la maternità anticipata vale lo stesso discorso del congedo obbligatorio. Infatti anche in questo caso per la lavoratrice maturano tutti gli Istituti del lavoro ordinario, comprese quindi anche le ferie.
Congedo parentale e ferie
I giorni di congedo parentale, al pari dei riposi giornalieri (il cosiddetto “allattamento”) e dei permessi per malattia del bambino non sono considerati utili ai fini della maturazione delle ferie.