In caso di malattia il lavoratore dipendente è tutelato dalla legge sia dal punto di vista economico e retributivo (indennità di malattia), sia per la conservazione del posto di lavoro (comporto). Allo stesso tempo il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile durante alcune fasce orarie stabilite dalla legge per permettere agli organi preposti di verificare il suo stato di malattia (visite fiscali). Questi diritti sono garantiti ai lavoratori con contratti part-time e a tempo determinato. L’indennità INPS spetta però in misura diversa a seconda che il dipendente sia a tempo pieno o part-time; in quest’ultimo caso, le regole cambiano ulteriormente se si tratta di un tempo parziale orizzontale o di un part-time verticale o misto.
Il part-time verticale si caratterizza per l’attività lavorativa che è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In questi casi il numero di ore di lavoro è inferiore rispetto al tempo pieno e di conseguenza anche la retribuzione spettante.
Analizziamo ora brevemente le regole generali dell’indennità di malattia per poi esaminare le particolarità del part-time verticale.
Indennità di malattia part-time verticale
La prestazione economica di malattia erogata dall’INPS spetta agli operai di tutti i settori contributivi. Ad esclusione dei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, l’indennità di malattia viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Istituto e da questo poi recuperata sui contributi da versare con modello F24.
In caso di part-time di tipo verticale, bisogna prima procedere al calcolo delle indennità giornaliere di malattia, cioè si deve riproporzionare la retribuzione teorica di riferimento. Questo importo sarà poi moltiplicato per il numero di giornate “perse” per la malattia.
Calcolo indennità giornaliere di malattia per operai e impiegati
Per gli operai, per individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è necessario procedere prima al riproporzionamento e poi al calcolo effettivo:
- per il riproporzionamento, bisogna sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio della malattia e dividere l’importo ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile);
- moltiplicare l’importo di cui al punto 1 per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per il quoziente 12.000;
- dividere l’importo ottenuto al punto 2 per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 26.
In caso di impiegati, per individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è necessario:
- sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l’importo così ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile);
- moltiplicare l’importo così ottenuto per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per 12.000;
- dividere l’importo ottenuto al punto 2 per le giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 30.
Fonte: INPS circolare 30 del 03/03/2010
Periodo massimo indennizzabile
Anche per i lavoratori con part-time verticale l’indennità di malattia INPS viene erogata per un periodo massimo di:
- 180 giorni nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato;
- per i contratti a termine il limite è pari alla durata dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti la malattia (fermo restando il limite massimo di 180 giorni di cui sopra).
Se i lavoratori a tempo determinato non possono far valere periodi superiori ai 30 giorni, l’indennità è prevista per un periodo non eccedente i 30 giorni nell’anno solare. Ai fini del rispetto dei limiti di durata si considerano tutte le giornate collocate all’interno dell’evento morboso anche se non coperte da indennità.
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Comporto malattia part-time verticale
In caso di part-time verticale anche il periodo di comporto per malattia viene riproporzionato alle effettive giornate di lavoro. Quindi non si prendono in considerazione tutti i giorni coperti da certificazione medica ma solo quelli nei quali il dipendente sarebbe tenuto a rendere la prestazione lavorativa.
Di conseguenza per verificare l’eventuale del superamento del periodo di comporto si computano solo i giorni di malattia del lavoratore coincidenti con quelli nei quali, in base all’articolazione dell’orario di lavoro part-time verticale, è tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa.
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Visite fiscali part-time verticale
Per quanto riguarda le visite fiscali INPS durante il periodo di malattia del lavoratore in part-time verticale il discorso è diverso. Infatti per gli orari reperibilità in questo caso non si tiene conto delle giornate in cui si dovrebbe svolgere effettivamente il lavoro.
Per semplificare il concetto si potrebbe dire che il lavoratore non può essere ammalato “a turni”. Pertanto così come il lavoratore a tempo pieno che lavori dal lunedì al venerdì dovrà essere reperibile anche il sabato e la domenica, così anche il lavoratore con part-time verticale che lavori solo il sabato e la domenica dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì ovvero durante gli altri giorni della settimana in cui non lavora (sempre nelle stesse fasce orarie stabilite dalla legge).
Orari Visite fiscale
Sia lavoratori del pubblico che del privato devono essere reperibili dal lunedì alla domenica.
Per i dipendenti del settore privato gli orari di reperibilità sono:
- mattina: dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità sono:
- mattina: dalle 9.00 alle 13.00;
- pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00.
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