A partire da oggi inizieremo ad esaminare sinteticamente uno dei contratti collettivi più diffuso in Italia, quello dei Metalmeccanici. Ogni articolo sarà dedicato ai temi principali e di maggiore interesse come ad esempio la malattia, la maternità, le ferie e i permessi, ecc.
Nello specifico cominceremo con il Titolo VI (assenze, permessi e tutele) all’art. 2, cioè il trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Esaminiamo quindi brevemente la malattia negli aspetti generali previsti da questo CCNL, concentrandoci prossimamente sugli elementi retributivi e quindi sul suo trattamento economico.
In una seconda parte di questa guida affronteremo il Trattamento economico dovuto al lavoratore in malattia e gli effetti della malattia sugli altri Istituti.
Trattandosi di una descrizione non esaustiva ai fini della sintesi, per un esame più completo e approfondito si rimanda al testo integrale del CCNL.
Malattia nel CCNL Metalmeccanici Industria, obblighi del lavoratore
In caso di malattia il lavoratore è tenuto a darne comunicazione e a certificare questo tipo di assenza. I principali obblighi a suo carico sono:
- avvertire l’azienda entro il 1° giorno di assenza e inviare entro 2 giorni dall’inizio dell’assenza il protocollo del certificato medico che attesta la malattia (l’invio del certificato avviene in modo telematico da parte del medico);
- eventuali continuazioni di malattia vanno comunicate all’azienda come sopra;
- il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, o nelle fasce orarie stabilite da disposizioni locali o nazionali, tutti i giorni compresi i domenicali e i festivi per consentire, se richiesto, l’accertamento dello stato di salute attraverso appositi servizi ispettivi;
- durante l’assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda eventuali cambiamenti di domicilio o dimora anche se temporanei.
Il mancato rispetto di quanto sopra può portare a provvedimenti disciplinari, contrattualmente previsti, nei confronti del lavoratore.
Conservazione del posto di lavoro e periodo di comporto
Il lavoratore, non in prova, in caso di malattia o infortunio non sul lavoro ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo detto di comporto.
Il periodo di comporto “breve” è così strutturato:
- 183 giorni di calendario fino a 3 anni di anzianità di servizio;
- 274 giorni di calendario oltre i 3 anni e fino a 6 anni di anzianità di servizio;
- 365 giorni di calendario oltre i 6 anni di anzianità di servizio;
Il periodo di comporto “prolungato” intercorre invece nei seguenti casi:
- malattia continuativa con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- 2 malattie comportanti, ciascuna, un’assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- alla scadenza del periodo di comporto breve è in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario;
Durante il periodo di comporto “prolungato” spetteranno quindi:
- 274 giorni di calendario fino a 3 anni di anzianità di servizio;
- 411 giorni di calendario oltre i 3 anni e fino a 6 anni di anzianità di servizio;
- 548 giorni di calendario oltre i 6 anni di anzianità di servizio;
Tutti i periodi di conservazione del posto di lavoro elencati sopra (comporto breve e prolungato) sono riferiti alle assenze complessive dei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio di malattia o infortunio non sul lavoro.
Al termine del periodo di comporto, salvo quanto previsto per l’aspettativa, il datore di lavoro potrà eventualmente procedere alla risoluzione del rapporto.
L’aspettativa per malattia
Superati i limiti di conservazione del posto di lavoro esiste la possibilità, previa richiesta scritta, di poter usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita continuativa (non frazionabile) per un massimo di 24 mesi. In questo periodo non decorre l’anzianità per nessun tipo di istituto.
Le assenze legate a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa senza comunque farne venir meno la capacità, consentono al superamento del periodo di comporto di poter usufruire dell’aspettativa, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.
Al termine del periodo di aspettativa, senza la ripresa del lavoro, l’azienda potrà eventualmente procedere alla risoluzione del rapporto.
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