Come funziona l’indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS? Questa è una domanda la cui risposta è all’apparenza semplice, ma in realtà è molto complessa. A determinate condizioni l’INPS eroga un’indennità a copertura dei periodi non lavorati a causa di eventi morbosi. La Gestione separata dell’INPS ha il compito di erogare agli iscritti prestazioni previdenziali e assistenziali a co.co.co e figure assimilate, come lavoratori autonomi occasionali, venditori porta a porta e professionisti senza cassa.
I destinatari dell’indennità sono tutti gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Si escludono pertanto i pensionati e coloro che hanno altre forme di previdenza obbligatoria, ad esempio i lavoratori dipendenti che sono iscritti anche in questa gestione.
La prestazione spetta a fronte di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità al lavoro da parte del collaboratore. Per ottenerla è necessario rispettare una serie di requisiti sia di carattere burocratico – amministrativo (invio del certificato medico all’INPS, reperibilità in caso di visita fiscale) che retributivo (numero delle mensilità accreditate presso la Gestione separata e ammontare dei compensi corrisposti). Vediamo nel dettaglio come funziona la malattia gestione separata.
Indennità di malattia Gestione separata: a chi spetta
Come anticipato, l’indennità di malattia spetta a coloro che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i quali si versa un contributo pari allo 0,72% della retribuzione imponibile destinato a coprire l’esborso INPS per gli eventi di malattia, maternità e assegni familiari (l’onere contributivo è per 2/3 a carico del committente mentre il restante è trattenuto al collaboratore). Ci si riferisce principalmente a:
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Liberi professionisti per i quali non è prevista un’apposita cassa previdenziale;
- Venditori a domicilio;
- Lavoratori autonomi occasionali.
Malattia gestione separata: a quali condizioni
Le condizioni per ricevere l’indennità di malattia sono:
- Almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nella Gestione separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di malattia (la somma minima perché sia accreditata una mensilità si ottiene applicando l’aliquota contributiva al minimale annuo pari per il 2019 ad euro 15.878,00);
- Nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato il periodo di malattia il reddito assoggettato a contributi non dev’essere stato superiore al 70% del massimale contributivo annuo (pari per il 2019 ad euro 102.543,00);
- Al verificarsi della malattia deve sussistere un rapporto di collaborazione;
- L’evento morboso deve comportare un’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Ne consegue che per vedersi accreditato un mese di contribuzione, per un collaboratore con aliquota al 34,23% (quale è quella applicata ai co.co.co), il contributo dovrà essere pari a:
- Minimale contributivo euro 15.878,00 * 34,23% = 5.435,04;
- I 5.435,04 euro dovranno poi essere divisi per 12 mensilità dando come risultato il contributo minimo mensile pari ad euro 452,92.
Il valore scende ad euro 340,32 mensili per i professionisti senza cassa cui si applica un’aliquota del 25,72%.
Durata dell’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata
L’indennità in parola spetta per i giorni di permanenza dell’evento morboso nel rispetto di un tetto massimo pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro, comunque non inferiore a 20 giorni per anno solare. Esclusa la prestazione INPS per le malattie di durata inferiore ai 4 giorni.
Giorni coperti
L’indennità spetta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia (incluse le festività) sino al raggiungimento del tetto massimo.
Indennità di malattia e Gestione separata: quanto spetta
L’importo dell’indennità di malattia si ottiene dividendo il massimale contributivo annuo (per il 2019 pari ad euro 102.543,00) per 365 giorni:
102.543,00 / 365 = 280,94
All’importo così ottenuto devono essere applicate differenti percentuali a seconda del numero di mensilità di contribuzione (anche non continuative) accreditate nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia:
- Se i contributi accreditati sono pari o inferiori alle 4 mensilità la percentuale è dell’4%;
- Da 5 a 8 mensilità la percentuale sale al 6%;
- Da 9 a 12 mensilità la percentuale è dell’8%.
Di conseguenza l’indennità giornaliera di malattia riconosciuta a un collaboratore con 10 mesi di contributi accreditati è pari a:
280,94 * 8% = 22,48 euro.
Come richiedere la malattia gestione separata
Per ottenere l’indennità di malattia il collaboratore deve innanzitutto farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante, il quale provvederà a trasmetterlo in via telematica all’INPS (il datore potrà visionare l’attestato avvalendosi dei servizi online messi a disposizione dall’Istituto). Se il medico è impossibilitato all’invio, dovrà essere il collaboratore stesso ad attivarsi per trasmettere entro 2 giorni dal rilascio:
- Il certificato di malattia all’INPS;
- L’attestato di malattia (trattasi di un certificato medico senza diagnosi con indicazione della sola prognosi) al datore di lavoro.
L’invio tardivo della documentazione comporta la perdita dell’indennità per tutti i giorni di ritardo.
A questo punto il collaboratore è tenuto a presentare apposita domanda di indennità di malattia all’INPS, da trasmettere in via telematica avvalendosi del servizio “Malattia e degenza ospedaliera per iscritti alla Gestione separata” presente sul portale dell’Istituto.
In alternativa, la domanda potrà essere inoltrata telefonicamente tramite Contact center o avvalendosi dei patronati.
Alla pratica dovrà essere allegato anche il contratto (o i contratti) di lavoro oltre ad una copia delle dichiarazioni fiscali (ad esempio la Certificazione Unica).
Visite fiscali gestione separata INPS
Al pari del lavoratore dipendente, anche l’iscritto alla Gestione separata deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce orarie previste dalla legge (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 sabati, domeniche e festivi compresi).
Le visite di controllo hanno lo scopo di accertare l’effettiva e temporanea incapacità a rendere l’attività lavorativa. Queste vengono effettuate esclusivamente dall’INPS d’ufficio o su richiesta del committente. L’assenza ingiustificata comporta il mancato indennizzo delle giornate di malattia:
- Per un massimo di 10 giorni di calendario dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza ingiustificata alla visita di controllo;
- 50% dell’indennità per il restante periodo di malattia, a fronte di seconda assenza ingiustificata alla visita di controllo;
- 100% dell’indennità a partire dalla data della terza assenza.
Il medico che riscontra l’assenza rilascia un invito a presentarsi per la visita di controllo ambulatoriale. L’ulteriore assenza potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste per la seconda assenza ingiustificata.
Da precisare che per gli eventi di durata inferiore ai 4 giorni, la visita di controllo INPS può essere disposta solo su richiesta del committente.
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