L’Art. 38 della Costituzione in correlazione con l’Art. 2110 c.c. tutelano l’evento di assenza per morbilità, garantendo al lavoratore, la tutela della salute, del posto di lavoro dipendente e della relativa retribuzione, per tutto il periodo previsto dalla Contrattazione Collettiva di riferimento, noto come “Periodo di Comporto”.
La nozione di alterazione psicofisica tale da impedire temporaneamente la prestazione lavorativa è stata notevolmente ampliata nel corso del tempo, applicando l’Istituto anche a periodi di terapie salvavita e di carattere oncologico, estendendo la garanzia per l’assenza anche alla tutela familiare grazie ai T.U. Maternità e Paternità 151/2001 e 104/’92. In caso di patologie gravi infatti, la maggior parte della contrattazione collettiva ha disposto che non vengano computati i giorni per effettuare terapie, day hospital, consentendo al soggetto di percepire l’intera retribuzione anche se in periodo di malattia.
Di fatto, non esiste una normativa specifica in tema di malattia, occorre pertanto rifarsi ai C.C.N.L., alle sentenze ed alle Circolari INPS in merito. Sottolineando che quest’ultimo se da un lato non tutela tutti i lavoratori, ad esempio gli autonomi, personale domestico, i servizi di portierato ed i dirigenti, non opera poi totalmente, in tutti i Contratti Collettivi come l’Industria e l’artigianato in cui tutela solo gli operai e, così ancora nel Credito ed Assicurazioni.
Eccetto i primi tre giorni di assenza, ossia il periodo di carenza, totalmente a carico del Datore di Lavoro, l’INPS interviene, attraverso il calcolo della lordizzazione, utile affinchè il lavoratore non percepisca oltre il dovuto, con un’integrazione del 50% per poi seguire al 66,67% , con un differente calcolo e parametro di riferimento tra impiegati ed operai.
Per quanto tempo il dipendente può stare in malattia?
Per la generalità dei contratti il periodo di comporto è fissato in 180 giorni, basandosi sul calcolo di “Comporto Secco”, dato dal totale dei giorni di assenza per un unico evento e, “Comporto per Sommatoria”, computando la somma effettiva dei giorni di assenza.
Durante tutto questo periodo l’Azienda non può licenziare il lavoratore assente che non abbia raggiunto il limite (il licenziamento sarebbe nullo: Cass. 18/11/2014 n. 24525), come peraltro, non è tenuta a fornire alcun avviso della scadenza, ma raggiunto il termine di comporto, può licenziare il dipendente, entro un ragionevole lasso di tempo. (Sent. Cass. No. 19234/2011).
Invero, soprattutto verso i dipendenti più fidelizzati, oggi molte Aziende, in caso di malattia prolungata, consentono lo smaltimento delle ferie residue ed un periodo di aspettativa non retribuita (dovuta se contemplata dal C.C.N.L). il datore di lavoro che neghi la fruizione di tale periodo ha l’onere di indicare le ragioni poste a base del proprio rifiuto. (Cass. 12/3/2013 n. 6130.
Nello stesso modo, il Dipendente che a seguito di malattia, non connessa all’attività lavorativa (ex Art. 2087 c.c.), non essendo più in grado di continuare la propria mansione, potrebbe veder risolto il contratto di lavoro per inidoneità alla mansione, qualora non vi fossero posizioni alternative.
C.C.N.L. Gomma Plastica, malattia e comporto
Notevole interesse suscita l’analisi del C.C.N.L. Gomma Plastica che prevede che in caso di malattia (non professionale e non indotta da comportamenti molesti del lavoratore), il dipendente che abbia superato il periodo di prova, abbia diritto alla conservazione del posto in base all’anzianità di servizio (dal momento dell’assunzione):
- sino a 3 anni: 6 mesi;
- dai 3 ai 6 anni: 9 mesi;
- oltre i 6 anni: 12 mesi.
L’Art. 39 del rinnovato C.C.N.L. gomma plastica viene quindi ad operare in miglior favore, avvallando quanto sopra esposto e cioè non computando ai fini della malattia le assenze per gravi malattie e terapie salvavita certificati, per l’intero periodo di comporto spettante, ma estendendo l’esclusione anche alla malattia durante il periodo di gravidanza e puerperio.
Il Comporto in questo settore viene calcolato sia come “Secco” che per una “Sommatoria” di eventi di morbilità sino a 36 mesi, convertiti in 30 giorni mensili, computando anche i giorni festivi e non lavorativi (per 5 giorni lavorativi per settimana) compresi nella certificazione di malattia.
Lo stesso articolo dispone il calcolo della relativa indennità:
- per gli Operai, anticipata e conguagliata dal Datore di Lavoro in Uniemens;
- dal 4° al 180° tra il 1^ gennaio ed il 31 dicembre.
Pertanto, le malattie a cavallo, i 180 giorni saranno da riferirsi ad ogni anno solare, ma con la precisazione da parte della Circ. INPS 145/1993 che esaurito il comporto di un anno, la malattia proseguisse nel successivo, il limite verrà concesso solo se non vi siano stati non più di due mesi di sospensione retributiva negli ultimi 2 anni.
Il C.C.N.L. Gomma Plastica in esame esclude l’indennità a carico INPS per le altre categorie di lavoratori, facendone ricadere il costo sull’Azienda sempre in base all’anzianità di servizio:
- Sino a 3 anni: 6 mesi (di cui i primi 3 al 100% ed i successivi per i 2/3 della retribuzione)
- Dai 3 ai 6 anni: 9 mesi (di cui i primi 4 al 100% ed i successivi per i 2/3 della retribuzione)
- Oltre i 6 ani: 12 mesi (di cui i primi 5 al 100% ed i successivi per i 2/3 della retribuzione)
- In caso di prolungamento del periodo di comporto per terapie salvavita, alla Categoria degli impiegati, verrà corrisposto il 50% della retribuzione.
Particolare attenzione quindi a quanto contenuto nelle certificazioni mediche, ma anche un occhio alla Privacy del Lavoratore che non è tenuto a specificare la diagnosi di malattia (in caso di malattie contagiose che comportino pericolo per la salute collettiva, dovrebbe essere lo stesso medico certificante a darne notizia all’ASL competente che di seguito, attraverso gli Ispettori Sanitari, notificherà il caso all’Azienda).