Collaboratori domestici, colf, badanti, baby sitter, governanti ecc. rientrano nella categoria del lavoro domestico, che, come le altre tipologie di rapporti di lavoro ha un suo CCNL e sue regole di funzionamento; queste ultime tuttavia sono differenti rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, soprattutto per la peculiarità della controparte, che, anche se considerata a tutti gli effetti un vero e proprio datore di lavoro, non ha tutti gli obblighi che può avere un azienda o un imprenditore.
In questa guida vedremo come funzionano licenziamento e dimissioni di colf e badanti (per semplicità ci riferiamo a loro, ma le regole sono le medesime per tutti i lavoratori che rientrano nel CCNL lavoro domestico), ma prima vediamo quali sono le caratteristiche di questo specifico rapporto di lavoro.
Caratteristiche del rapporto di lavoro domestico
Se tante caratteristiche del rapporto di lavoro domestico coincidono con quelle della generalità dei rapporti di lavoro, vi sono alcune peculiarità. La principale è la possibilità di svolgerlo in regime di convivenza, ossia il lavoratore domestico convive a tutti gli effetti con la famiglia presso cui lavora.
Come tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro anche il lavoro domestico è regolamentato da apposito contratto collettivo nazionale che disciplina elementi normativi, quindi livelli, orario di lavoro, maturazione delle ferie, ed elementi economici.
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Caratteristica comune agli altri rapporti di lavoro è la stipula del contratto individuale di lavoro.
Il contratto di lavoro di colf e badanti
Come tutte le altre tipologie contrattuali, anche il rapporto di lavoro domestico può essere svolto tanto a tempo determinato quanto indeterminato, in regime di orario part time o full time.
Tutte queste informazioni come prassi vengono inserite all’interno della lettera di assunzione, o contratto individuale di lavoro, redatto in forma scritta, in cui sono contenuti tutti gli elementi che disciplinano il rapporto di lavoro stesso, partendo come base dall’apposito contratto collettivo di riferimento.
Il contratto deve contenere tutti gli elementi essenziali, quali:
- durata del rapporto di lavoro, specificando se si tratta di un tempo determinato o indeterminato;
- la mansione affidata e il relativo livello;
- il periodo di prova;
- l’orario di lavoro concordato e il relativo riposo;
- la sede di svolgimento dell’attività lavorativa e il trattamento economico concordato.
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Comunicazione di assunzione di colf e badanti
Anche nel caso di assunzione di colf e badanti, come per tutti gli altri rapporti di lavoro, la comunicazione di assunzione deve avvenire entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto stesso.
Nel caso di assunzione di colf e badanti la comunicazione di assunzione avviene in modo telematico nei confronti dell’INPS, a differenza degli altri rapporti di lavoro che vengono comunicati al centro per l’impiego.
Cessazione rapporto di lavoro colf e badanti
Caratteristiche specifiche sono previste in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le cause che possono determinare la risoluzione del rapporto di lavoro sono, in linea di massima, le stesse che disciplinano la cessazione di qualsiasi altro rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo si va dalla risoluzione durante il periodo di prova, alla scadenza naturale del contratto a termine fino alla risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
Licenziamento colf e badanti
Normalmente per licenziare un lavoratore vi deve essere una solida motivazione; nel rapporto di lavoro domestico invece il datore di lavoro può recedere liberamente. Tant’è che licenziamento di colf e badanti può avvenire “ad nutum”, ovvero senza fornire alcuna motivazione e senza giusta causa, ma con l’unico vincolo del preavviso (Art. 2118 c.c.). Inoltre non deve rispettare la forma scritta, infatti la locuzione “ad nutum” significa letteralmente “ad un cenno”.
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Ciò dà al datore di lavoro una libertà non indifferente rispetto agli altri datori in quanto non deve fornire una specifica motivazione. Unico caso nella generalità dei rapporti è quello della risoluzione durante il periodo di prova.
Dimissioni colf e badanti
Situazione analoga il caso di dimissioni di colf o badante. Infatti, qualora questi lavoratori intendano recedere dal rapporto di lavoro possono manifestare la loro volontà in qualsiasi forma.
Ciò significa che in linea generale potrebbero addirittura comunicare solo verbalmente la loro intenzione di dimettersi e trovarne efficacia. Raccomandiamo in ogni caso di procedere con almeno una comunicazione scritta che definisca la volontà. In ogni caso, però, il lavoratore domestico è escluso dall’obbligo di comunicare le dimissioni con la procedura telematica cui sono soggetti tutti gli altri lavoratori.
Preavviso colf e badanti
Tratto comune agli altri rapporti di lavoro è la necessità di rispettare i termini di preavviso. Come negli altri casi la durata del rapporto di lavoro varia in base all’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro.
I termini di preavviso sono quindi:
- per lavoratori con contratto di lavoro con orario fino a 25 ore settimanali con meno di 5 anni di anzianità il preavviso è pari a 8 giorni, ridotto a 4 in caso di dimissioni;
- fino a 25 ore settimanali con anzianità superiore a 5 anni, i giorni di preavviso salgono a 15, ridotti a 8 in caso di dimissioni;
- orario superiore alle 25 ore settimanali e anzianità di almeno 5 anni: giorni di preavviso per licenziamento 15 e 8 per le dimissioni;
- sopra le 25 ore settimanali e oltre 5 anni di servizio: 30 giorni di preavviso per licenziamento e 15 giorni per le dimissioni.
Se il preavviso non viene rispettato deve essere corrisposta la relativa indennità sostitutiva di preavviso.
Comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro
Appurate le modalità di recesso, il datore di lavoro deve procedere alle comunicazioni legate all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Come nel caso dell’assunzione, anche la cessazione viene comunicata all’INPS, entro 5 giorni dall’effettiva cessazione, rispettando le classiche tempistiche legate alla cessazione del rapporto.