La Legge 104/92: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è lo strumento per i soggetti portatori di handicap, ovvero coloro i quali presentano una minorazione di tipo fisico, oppure psichico ovvero sensoriale, che comporta una di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, per inserirsi nell’ambiente lavorativo e allo stesso tempo di godere di alcuni benefici.
Con questa guida andremo a riepilogare tutti i benefici di tipo normativo ed economico di cui hanno diritto i beneficiari della Legge 104/92.
Legge 104/92, chi ne ha diritto
Innanzitutto bisogna definire lo status di “handicap”, cioè una situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive.
Dato che la Legge si riferisce sempre ad uno stato di handicap grave, è bene sottolineare che è riferito alla situazione in cui una persona necessita di assistenza permanente.
Proprio per questo motivo rientrano tra i beneficiari di permessi retribuiti anche i lavoratori che devono assistere un parente beneficiario della Legge 104.
In modo schematico, ricordiamo che la valutazione della situazione di handicap viene fatta da una commissione operante presso ogni azienda USL, composta da un medico specialista in medicina legale con la funzione di presidente di Commissione e da due medici, uno dei quali specializzato in medicina del lavoro.
L’interessato, o chi lo rappresenta, deve presentare la richiesta di riconoscimento dello stato di handicap all’INPS territorialmente competente, come spiegato nell’approfondimento relativo.
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Legge 104, permessi
La Legge 104/92 è spesso ricordata principalmente per la possibilità data ai portatori di handicap di assentarsi dal lavoro fruendo permessi retribuiti.
Questo diritto riconosciuto anche a chi presta assistenza ai soggetti con handicap: il lavoratore che assiste un figlio o un familiare intendendo il coniuge, affine o parente entro il terzo grado, in situazione di handicap grave ha diritto a 3 giorni mensili di permessi retribuiti.
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Il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta di permesso del lavoratore, può, però, richiedere:
- una programmazione delle assenze;
- nonché un preavviso nell’indicazione delle giornate in cui non sarà presente al lavoro.
Innanzitutto i tre giorni di permesso devono necessariamente essere fruiti nel corso del mese, senza possibilità di riportare il residuo non fruito in mesi successivi.
Legge 104/92, permessi a ore
I tre giorni di permesso mensili, oltre al classico modo di utilizzo in tre giornate di lavoro, possono essere utilizzati anche in modo frazionato.
I 3 giorni equivalgono a sei mezze giornate sempre nel corso dello stesso mese; parimenti possono essere anche utilizzati ad ore mantenendo il totale del monte ore concesso mensilmente.
Oltre a questi modi vi sono ulteriori possibilità di fruizione, come illustrato nella guida dedicata, ma sintetizzando:
- possibilità per i genitori di prolungare il congedo parentale entro il dodicesimo anno di età utilizzandolo in maniera continuativa o frazionata, a giorni, a settimane o a mesi;
- usufruire di un periodo di congedo di tre anni: questo termine vale per ogni figlio disabile ed è il massimo fruibile complessivamente non solo dal padre e dalla madre, ma anche fra congedo parentale e prolungamento dello stesso;
- congedo straordinario di 2 anni nell’arco della vita lavorativa;
- permesso di due ore giornaliere, possibilità riservata al lavoratore portatore di handicap grave.
Dato che per estensione vengono coinvolti anche i parenti della persona con disabilità, è bene precisare che il permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per assistere la stessa persona ma deve esserci un referente unico: questo può mutare, anche temporaneamente, sempre a condizione che si tratti di un parente entro il secondo grado, qualora il disabile trasferisca – anche in modo provvisorio – il proprio domicilio presso un altro soggetto.
Unica deroga è concessa ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, ai quali viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.
La retribuzione dei permessi L. 104/92
A livello economico, durante queste assenze permane il diritto a percepire la retribuzione e conseguentemente i periodi di assenza per fruire di permessi o congedi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie e alla tredicesima mensilità.
L’importo corrispondente per i giorni di assenza è un’indennità a carico INPS pari all’intero ammontare della retribuzione; viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS e recuperata tramite i conguagli contributivi da esporre attraverso procedura Uniemens.
Allo stesso modo anche durante il periodo di congedo straordinario il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, cioè a quella del mese precedente il congedo, escludendo gli emolumenti variabili della retribuzione.
Permessi L. 104/92 non utilizzati per l’assistenza
L’ultimo aspetto da considerare in questa guida pratica riguarda una riflessione sull’utilizzo dei premessi.
Come abbiamo più volte ripetuto lo scopo dei permessi è quello di prestare assistenza al soggetto disabile, quindi cosa succede se chi ha il diritto di assentarsi dal lavoro per quello scopo, usufruisce solo parzialmente – o addirittura per nulla – del tempo concesso per l’assistenza alla persona disabile e dedica il restante tempo ad altre attività?
La corte di Cassazione con Sentenza 5574/16 del 22/03/2016 legittima il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, usufruendo dei permessi relativi alla L. 104/92 non utilizzasse il tempo per dedicarsi all’assistenza della persona disabile.
L’azienda, infatti, aveva proceduto al licenziamento di un lavoratore che durante i 3 giorni di permesso mensile aveva trascorso la maggior parte del tempo dedicandosi ad attività di interesse personale anziché curare la persona con disabilità.
Il Giudice ha ritenuto che la sanzione fosse:
proporzionata all’evidente intenzionalità della condotta e alla natura della stessa, indicativa di un sostanziale e reiterato disinteresse del lavoratore rispetto alle esigenze aziendali e dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che potesse rilevare in senso contrario, stante l’idoneità della condotta a ledere il rapporto fiduciario, la sussistenza di un marginale assolvimento dell’obbligo assistenziale.
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Legge 104/92: agevolazioni fiscali
Oltre ai benefici su indicati, che riguardano per lo più la gestione del tempo dedicato all’assistenza del soggetto disabile, la legge 104/92 prevede anche agevolazioni di tipo fiscale.
Le detrazioni fiscali, possono essere godute durante il rapporto di lavoro come nel caso delle detrazioni IRPEF per i figli portatori di handicap, oppure in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda le spese detraibili ovvero quelle ammesse interamente in detrazioni del 19% ricordiamo:
- il trasporto in ambulanza del disabile;
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture o per la correzione di difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzina.
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Agevolazioni Legge 104 per le auto
Fra le agevolazioni di tipo economico vanno sicuramente annoverate quelle relative all’acquisto, le riparazioni e il bollo per l’auto.
Queste agevolazioni fiscali sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
La normativa prevede 4 tipologie di benefici cumulabili fra di loro:
- detrazione Irpef del 19% del costo del veicolo;
- pagamento Iva ridotta al 4% sull’acquisto del veicolo;
- esenzione bollo auto;
- esonero dal pagamento dell’imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà.
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Legge 104 novità 2017
In conclusione di questa guida, è doveroso ricordare che sono in corso di discussione in Parlamento alcune importanti modifiche alla normativa racchiusa nella Legge 104/92.
Le novità previste dal Ddl Bignami che dovrebbe essere approvato entro il 2017, dovrebbero portare alla stesura di un Testo Unico sull’assistenza familiare.
Novità principale della riforma è il riconoscimento del cosiddetto Caregiver Familiare, (letteralmente “colui che si prende cura”) che sarà non più solo la persona che presta assistenza ad un disabile, ma anche per chi presta assistenza a un familiare over 80.
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