Il diritto al godimento delle ferie annuali retribuite è previsto dall’art.36 Costituzione, comma 3, affermando che esse sono irrinunciabili; altre norme precisano e rendono effettivo il godimento del diritto : art.2109 c.c. e art.10 del Decr.Lgsl.n.66/2003 (come mod. dal D.Lgs.213/2004) ; si ritrovano poi nei singoli c.c.n.l. disposizioni per la gestione di accordi anche individuali tra datore di lavoro e dipendente.
L’istituto delle ferie ha come finalità originaria il consentire al lavoratore una pausa dopo un anno di lavoro per reintegrare le energie psicofisiche usurate; il consentire lo sviluppo delle relazioni personali , affettive , sociali e culturali.
Se non previsto diversamente dai c.c.n.l., il diritto matura in dodicesimi in relazione al perido prestato, nonché l’avere lavorato almeno un periodo di mese pari o superiore a 15 gg. ; questo comporta la spettanza di 1 rateo mensile di ferie , su quanto stabilito annualmente dal c.c.n.l.
Spesso i c.c.n.l. commisurano la durata delle ferie ai giorni lavorativi riferiti ad un orario settimanale distribuito su 6 giorni (lunedì – sabato); chi opera in regime di 5 gg. deve riproporzionare il periodo di ferie con il coeficente 1,20.
Formula generale per il calcolo delle ferie spettanti :
(giorni di ferie previsti in 1 anno ) gg.26 : 12 x 10 m. (numero di mesi di lavoro) + eventuale residuo anno precedente.
Le ferie maturano anche durante alcuni tipi di assenze, es.: astensione obbligatoria della madre e nel congedo di paternità, nella malattia, durante le ferie stesse, nel congedo matrimoniale, negli incarichi presso seggi elettorali.
Non maturano : nelle aspettative per vario titolo, nello sciopero, durante il periodo di preavviso non lavorato, nelle assenze ingiustificate, nella sospensione per cassa integrazione a zero ore, nel congedo parentale (art.34 comma 5, D.Lgs.26/3/2001, n.51).
Tutti i datori di lavoro , anche se non imprese, devono consentire l’effettuazione delle ferie , perciò tutte le categorie di lavoratori, anche domestici, hanno diritto al godimento ; il diritto alle ferie spetta durante l’assunzione in prova , anche se vi è recesso nel periodo stesso.
Corte Cost. 16/12/1980 n.189; illegittimità costituzionale dell’art.2109 c.c. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova , in caso di recesso dal contratto durante il periodo stesso.
Chi ha il potere di stabilire quando il lavoratore può godere delle ferie?
Deve tenersi conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (art.2109 c.c., comma2).
Il datore di lavoro deve comunicare preventivamente al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie (art. 2109 c.c., comma 3).
FAC SIMILE
Periodo di godimento delle ferie individuali
Al lavoratore ………………………….
Luogo e data……………………………
Sig…………………………..
facendo seguito alla richiesta del………………………. , ovvero in base alla decisione della Direzione di questa azienda………………….; comunichiamo che il periodo di ferie annuali a lei spettante dovrà essere fruito dal…………………….. al………………………….
Il datore di lavoro…………………….
Conseguenza è che il lavoratore non può scegliere il periodo di godimento delle ferie .
C.Cassazione 14/04/2008 n.9816. Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie nè imputare a ferie la malattia , trattandosi di evento da contemperare con le esigenze dell’impresa, la cui prerogativa è riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro ( nella specie la Corte di Cass. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento del dipendente che, autoassegnandosi giornate di ferie, non si era recato al lavoro per più di tre giorni in violazione del c.c.n.l.).
Ferie collettive
In conseguenza del proprio potere il datore di lavoro può decidere il periodo di godimento delle ferie chiudendo l’azienda (normalmnete nel mese di agosto) sospendendo in toto l’attività ovvero di fermare solo alcuni reparti , in questi casi il lavoratore non può opporsi.
Se il lavoratore è in malattia durante il periodo di ferie annuali, al ritorno ha diritto a godere delle ferie in un diverso periodo , concordandolo con il datore di lavoro (Corte UE 10/09/2009 – C277/08).
Il datore di lavoro ha facoltà, a fronte di serie e apprezzabili ragioni, di richiamare il lavoratore già in ferie ; il lavoratore deve adempiere e riprendere il lavoro.
FAC SIMILE
Avviso di chiusa impresa per ferie collettive
Luogo e data ………………………..
Con la presente si informa tutto il personale che l’unità produttiva resterà chiusa dal………………………. al ……………………….; durante tale periodo tutto il personale sarà considerato in ferie.
Firma datore di lavoro…………….
Modalità di fruizione delle ferie
In base alla legge si distinguono 3 periodi di ferie :
- primo periodo di almeno due settimane da fruire nel corso dell’anno di maturazione ; se richiesto dal lavoratore deve essere goduto in modo continuativo,indispensabile che venga richiesto per tempo così da permettere al datore di alvoro di organizzarsi. I ccnl possono ridurre tale limiti minimi solo in presnza di eccezionali ragioni di servizio (Min.lavoro nota 18/10/2006, prot. 25/I/004908)
- secondo periodo sempre di due settimane che può eser fruito in modo frazionato , salvo particolari previsioni contrattuali , le due settimane (14 gg) vanno godute entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. In relazione a questo secondo periodo la contrattazione collettiva può spostare il termine per il godimento oltre i 18 mesi previsti dalla legge; nel caso in cui il termine previsto dal c.c.n.l. sia più breve di 18 mesi, il superamneto non da luogo alla sanzione prevista dalla legge.
- un terzo periodo discende dal c.c.n.l. o dal contratto individuale che prevede più di 4 settimane di ferie ; in questo caso il periodo può essere frazionato e monetizzato (Min.lav circ.3/3/2005 n.8).
La monetizzazione, esclusa per le prime 4 settimane (28 gg.) , è invece ammessa nei seguenti casi:
con riferimento alle 4 settimane in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno; per le giornate spettanti che eccedono le 4 settimane; per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno ; in quest’ultimo caso non è ammissibile programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie e prevedere una maggiorazione retributiva (Min.lav. nota 6/8/2009 prot. 11383).
Ferie e l’indennità sostitutiva di ferie
C.Cassazione sez. trib. 5/5/2006 n.10363
L’indennità per ferie non godute ha, agli effetti fiscali, natura retributiva e , come tale, è soggetta a Irpef. L’attuale legislatore ha ampliato il concetto di retribuzione imponibile , per ricomprendervi tutte le somme corrisposte al lavoratore in connessione e nell’ambito del rapporto di lavoro. L’indennità sostituva di ferie non godute è assoggettabile anche a contribuzione .
Per le indennità non espressamente disciplinate resta valida la regola generale stabilita secondo la quale, le somme che dipendono dal rapporto di lavoro sono tassabili.
L’indennità sostitutiva di ferie non rientra nella nella nozione di retribuzione globale di fatto , che presuppone l’effettivo espletamento della prestazione.
Per la giurisprudenza la rivendicazione dell’indennità è soggetta a prescrizione decennale, decorrente anche in presenza di rapporto di lavoro (Cass.11/05/2011); l’Inps riconosce all’istituto natura retributiva e applica la prescrizione quinquennale.
Spetta al lavoratore richiedente la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie l’onere di provare e dimostrare che ha prestato l’attività lavorativa nei giorni destinati a ferie, mentre è posto a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare il pagamento avvenuto.
Ferie e periodo di prova
Salvo diverse previsioni dei c.c.n.l., il periodo di prova non è sospeso nelle ipotesi di mancata prestazione lavorativa relative allo svolgimento del rapporto di lavoro , es.: riposi settimanali, nelle festività; neppure nel godimento delle ferie, posto che quest’ultime consentono il recupero delle energie lavorative dopo un periodo di attività ; è invece sospeso in relazione ad eventi imprevedibili quali la malattia, l’infortunio, gravidanza, puerperio, permessi, sciopero.
Ferie e festività
I c.c.n.l indicano il trattamento applicabile in caso di festività nazionali e infrasettimanali
cadenti durante il periodo di ferie; ; viene previsto un corrispondente prolungamento delle ferie ovvero l’erogazione del relativo trattamento economico.
Ferie e malattia
Se la malattia si verifica prima dell’inzio del godimento delle ferie, per il lavoratore già in malattia, le ferie inizieranno al termine della malattia (periodo di chiusura per ferie collettive), fatto salvo il consenso del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione (sez unite) ha affermato il principio secondo cui l’effetto sospensivo non ha valore assoluto ma tollera eccezioni, avuto riguardo agli stati morbosi e alla incompatibilità con il riposo come recupero delle energie.
Sono state considerate illegittime le clausole contrattuali collettive che ammettono la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero ovvero se la durata della malattia è superiore ad un determinato numero di giorni.
Il lavoratore, già in ferie, deve comunicare immediatamente la malattia sul presupposto della incompatibilità con le ferie; questo determina la conversione delle ferie in malattia , salvo che il datore di lavoro non provi l’infondatezza del presupposto.
Ferie e comporto
Il lavoratore ha facoltà di sostituire la malattia con le ferie per interrompere l’evento morboso e sospendere il periodo di comporto.
In tale caso non è costituzionalmente legittimo precludere il diritto alle ferie non potendo operare – in conseguenza della probabile perdita del lavoro – il criterio della sospensione delle stesse per essere godute al termine della malattia. Spetta al datore di lavoro , il quale ha generalmente il diritto di scelta del periodo di ferie, dimostrare di aver tenuto conto del fondamentale interesse del lavoratore ad evitare la perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto (C.Cass.3/3/2009 n.5078).
Ferie e malattia del figlio
La malttia del bambino fino ad 8 anni di età, solo se dà luogo a ricovero ospedaliero certificato, interrompe a richiesta del genitore, il decorso delle sue ferie (art.47, D.Lgs. 26/03/2001 n. 151).
Ferie e permessi ex Legge n.104/1992
La fruizione delle ferie non influisce sui permessi di cui all’art.33 Legge n.104/1992 in capo ai familiari che assistono persone con handicap e ai lavoratori con disabilità . Il godimento dei permessi, qualunque sia la modalità di fruizione, è utile ai fini della maturazione delle ferie (INPS circ.1/3/2011 n.45).
Ferie e preavviso
L’art. 2019 c.c. prevede che il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.
Ferie e CIG
Nella Cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria, in deroga) quando si abbia la totale sospensione dell’attività lavorativa è possibile che l’evento del godimento delle ferie residue e non godute sia posticipato alla cessazione dell’evento sospensivo.
Nel caso di cassa integrazione a orario ridotto il godimento delle ferie almeno in misura parziale è giustificato.
Durante la cassa integrazione a orario ridotto le ferie maturano , non maturano invece in caso di cassa integrazione a zero ore.
Nei casi di alternanza di periodidi CIG a zero ore e CIG a orario ridotto, ci sono due interpretazioni:
– indirizzo sindacale
le ferie maturano interamente nel momento in cui il periodo utile alla maturazione sia almeno pari a 15 di calendario;
– indirizzo datoriale
le ferie maturano proporzionalmente alla effettiva prestazione lavorativa nel mese.
Ferie e apprendistato
In tal caso siamo di fronte ad una sospensione fisiologica del rapporto di lavoro e non comporta il prolungamento dell’apprendistato (Fond.studi CDL parere 26/04/2011).
Ferie e lavoro a tempo parziale
Il lavoratore part-time ha il medesimo numero di giorni di ferie del tempo pieno , salvo il necessario riproporzionamento della retribuzione per il periodo di ferie.
Nel part-time verticale il numero dei giorni di ferie viene riproporzionato in relazione all’orario di lavoro effettivamente prestato (Min.lav.circ.18/04/2000 n.24) Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time il lavoratore avrà diritto ad un periodo di ferie intero come maturato fino alla trasformazione.
Esempio:
n. 30 gg. di ferie : 5 gg. (gg.di lavoro settimanali a tempo pieno) = X : gg.2 (giorni di lavoro a settimana del dipendente a p.t verticale) = gg.12 di ferie per il lavoratore a part -time verticale .
Ferie e cure termali
Le prestazioni idrotermali possono essere per effettive necessità riabilitative su prescrizione del medico specialista dell’unità sanitaria locale.
Tra il periodo di cure e le ferie devono inercorrere almeno 15 gg. . Al fine di poter far coincidere il periodo di cure con le ferie occorre che il medico specialista valuti la maggiore utilità terapeutica della cura termale con le ferie.
L’Inps non eroga l’indennità di malattia nel caso in cui il lavoratore disponga di ferie utili per l’esecuzione della cura; l’onere della prova sulla impossibilità di effettuare le cure termali durante un periodo di ferie è a carico del lavoratore.
Il danno per mancato godimento delle ferie
Il non godimento delle ferie nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla legge e dai c.c.n.l. provoca un danno al lavoratore relativamente al recupero delle energie psicofisiche.
- Il lavoratore può agire in giudizio per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale; ma dovrà provare la consistenza del danno e il nesso causale tra il danno e il mancato godimento delle ferie; spetta al lavoratore dimostrare l’entità del danno subito in base al danno psicofisico per mancato godimento.
C.Cass.15/02/2003 n.2326 , solo nel caso in cui il lavoratore, senza motivo, rifiuta ogni soluzione offerta dal datore di lavoro di contemperare il diritto alle ferie con le esigenze aziendali, si estingue il diritto alle ferie ed alle conseguenti pretese risarcitorie.
Se le ferie pur essendo fruibili, di fatto non lo sono state, il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva senza alcuna indagine sulla eventuale colpa del datore di lavoro.
- Il lavoratore può pretendere il godimento tardivo dei periodi maturati e non goduti.
Tale soluzione è ammissibile dalla Corte di Giustizia Europea (vedi CGCE 6.4.2006, C-124/05, dove si stauisce che il diritto alle ferie annuali retribuite è “principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva stessa” ).
Dr.ssa Carla Binci
Dossier Lavoro 2012 , il sole24 ore
Pratica lavoro 2010, ipsoa