Con il D. Lgs. numero 151/2015 recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, nonché altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità” in attuazione del Jobs Act sono state modificate anche le disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale.
Oltre alla maxi-sanzione per lavoro nero, che vedremo in un prossimo approfondimento, il legislatore ha apportato modifiche, ovvero introdotto nuove sanzioni su Libro Unico del Lavoro, prospetti paga e assegni familiari, introducendo un criterio di commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione sia al numero dei lavoratori coinvolti che ai periodi in cui permanga la condotta illecita.
Libro Unico del Lavoro (LUL)
In riferimento al LUL, viene riformulato il comma 7 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008 prevedendo, per le condotte di omessa o infedele registrazione dei dati, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 1500.
La sanzione è aumentata nei seguenti termini:
- da 500 a 3000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a più di 6 mesi;
- da 1000 a 6000 euro se la viuolazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a più di 12 mesi.
Prospetti paga
Anche l’art. 5 della L. n. 4/1953 (relativo alla mancata o ritardata consegna, ovvero all’omessa o inesatta registrazione sul prospetto paga) è riformulato mediante la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900. La sanzione è aumentata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti o del periodo interessato:
- da euro 600 ad euro 3.600 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da euro 1.200 ad euro 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
Assegni familiari
Il nuovo comma 2 dell’art. 82 del D.P.R. n. 797/1955 (omessa corresponsione degli assegni familiari) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione viene aumentata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e del periodo interessato nei seguenti termini:
- da euro 1.500 ad euro 9.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da 3.000 ad euro 15.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
Tutte le disposizioni sanzionatorie, così come modificate, si applicano esclusivamente agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dal 24 settembre 2015.
Approfondimenti: Circolare n.26 del 12/10/2015 del Ministero del Lavoro