Il contratto di lavoro rappresenta sostanzialmente l’incontro tra l’esigenza aziendale di poter contare sullo svolgimento di una prestazione lavorativa manuale e / o intellettuale e l’interesse del dipendente di avere un’entrata economica in grado di sostenere i bisogni e le esigenze proprie e della famiglia.
Di conseguenza, può accadere che su richiesta del datore di lavoro o del dipendente, la prestazione debba concretizzarsi secondo un monte ore ridotto rispetto a quello a tempo pieno, quest’ultimo pari a quaranta ore settimanali o alla diversa soglia prevista dal contratto collettivo applicato.
In questi casi si parla di lavoro a tempo parziale o part-time, la cui disciplina è attualmente contenuta nel Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, articoli dal 4 al 12.
La norma in questione precisa, all’articolo 4, che nel “rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno” o “a tempo parziale”.
Al pari di quanto avviene con i contratti full-time, può accadere che il lavoratore a tempo parziale totalizzi ore di lavoro eccedenti, rispetto alla durata della prestazione lavorativa definita nel contratto di lavoro (quest’ultimo, peraltro, da stipularsi in forma scritta ai fini della prova).
In questi casi si parla di “lavoro supplementare”, da non confondersi con il lavoro straordinario previsto invece al superamento dell’orario full-time.
Analizziamo in dettaglio cos’è e come funziona il lavoro supplementare.
Cos’è il lavoro supplementare
Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, per lavoro supplementare si intendono le prestazioni svolte oltre l’orario di lavoro part-time definito tra le parti (azienda e dipendente), in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, fino al limite dell’orario normale previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno.
Ipotizziamo il caso del dipendente Caio, assunto dall’azienda Alfa con un contratto part-time orizzontale pari a quattro ore giornaliere per cinque giorni, per un totale di venti ore settimanali.
Alfa applica un contratto collettivo che fissa il tempo pieno a trentotto ore settimanali.
Di conseguenza, le prestazioni svolte da Caio:
- Oltre le venti ore settimanali, ma nel rispetto del limite di orario previsto per il tempo pieno (trentotto) saranno da considerarsi lavoro supplementare;
- Oltre il limite dell’orario a tempo pieno (trentotto ore) si qualificheranno come lavoro straordinario.
Se in una determinata settimana, Caio ha totalizzato:
- Quattro ore il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
- Sei ore il venerdì;
per complessive ventidue ore di lavoro, le due ore eccedenti l’orario individuale (venti ore) si qualificheranno come lavoro supplementare.
La disciplina dei contratti collettivi
Al di là di quella che è la definizione contenuta nel Decreto legislativo numero 81/2015, il datore di lavoro ha la facoltà di chiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva o (in mancanza di questa) dalla legge.
Di norma, i Ccnl fissano:
- Il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili;
- Le causali a fronte delle quali si può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari;
- Le conseguenze in caso di superamento delle ore di lavoro supplementare, consentite dal contratto collettivo stesso;
- La maggiorazione prevista per le ore di lavoro supplementare.
Ccnl Alimentari – industria
Consideriamo ad esempio il contratto collettivo Alimentari – industria. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare è “ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato” (articolo 20). Inoltre, le prestazioni in parola sono ammesse “previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale” (ancora il Ccnl, articolo 20).
Le ore di lavoro supplementare saranno compensate con una maggiorazione:
- Del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore;
- Del 30% per le prestazioni eccedenti il limite sopra citato.
In ogni caso, il lavoro supplementare non potrà superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale.
Le prestazioni eccedenti le quaranta ore settimanali, saranno compensate con una maggiorazione del 45%.
Chimica – industria
Il Ccnl Chimica – industria (articolo 3, lettera d), punto 10) stabilisce che il lavoro supplementare, intendendosi per tale “quello svolto oltre l’orario di lavoro concordato fra le Parti” può essere svolto nel rispetto dei seguenti limiti annuali:
- Part-time fino a quattro ore giornaliere, 50% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time;
- Part-time fino a cinque ore giornaliere, 30% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time;
- Part-time fino a sei ore giornaliere, 20% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time;
- Part-time oltre sei ore giornaliere, 10% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time.
La maggiorazione applicata per le ore di lavoro supplementare è pari al 10%, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
Le ore eventualmente prestate oltre i limiti sopra citati, comporteranno una maggiorazione del 50%, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
Ccnl Commercio e terziario – Confcommercio
Il contratto collettivo Commercio e terziario – Confcommercio definisce il lavoro supplementare come l’attività prestata su “base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno” (articolo 94).
Le ore di lavoro supplementare vengono retribuite con la “quota oraria della retribuzione di fatto” e la maggiorazione “forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto”.
Cosa accade se il Ccnl non disciplina il lavoro supplementare
Il Decreto legislativo numero 81/2015 prevede una clausola di salvaguardia nel caso in cui il contratto collettivo applicato in azienda nulla disponga in merito al lavoro supplementare.
In queste ipotesi (articolo 6, comma 2) il datore di lavoro “può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate”.
Il dipendente, a sua volta, può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare “ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale”.
In ogni caso, il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Come gestire il lavoro straordinario nel part-time
La prestazione di lavoro svolta nell’ambito di un contratto a tempo parziale può comportare, oltre al lavoro supplementare, anche il ricorso al lavoro straordinario.
Questo accade quando si supera il limite dell’orario settimanale a tempo pieno, definito dal Ccnl applicato.
Lo stesso Decreto legislativo numero 81/2015 dispone in maniera chiara (articolo 6) che è “consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario”.
In queste ipotesi si applicano le maggiorazioni e le altre disposizioni in vigore per i lavoratori a tempo pieno.
Come gestire la busta paga e il calendario presenze
La retribuzione riconosciuta per le ore di lavoro supplementare dev’essere evidenziata in busta paga, all’interno del riquadro riservato alle voci variabili del mese.
Le somme erogate sono peraltro totalmente imponibili ai fini contributivi e fiscali e, come tali, soggette alle trattenute per contributi Inps e tassazione Irpef a carico del lavoratore.
Da ultimo, all’interno del calendario presenze del Libro Unico del Lavoro (LUL), le ore di lavoro supplementare devono essere identificate con una causale ad hoc.