La caratteristica principale del rapporto di lavoro dipendente è quella di essere un contratto a prestazioni corrispettive, in cui il datore di lavoro si impegna a riconoscere la retribuzione al dipendente, a fronte dell’attività lavorativa manuale e / o intellettuale svolta da quest’ultimo. La corrispettività della prestazione si riscontra anche nel settore dello sport professionistico, dove è possibile costituire non solo rapporti di lavoro in forma subordinata, ma altresì parasubordinata ed autonoma.
La disciplina del lavoro sportivo è contenuta nella Legge 23 marzo 1981 numero 91 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, così come nel codice civile, nella legislazione del lavoro e negli accordi collettivi. Non si ritengono comunque applicabili le norme in materia di controlli a distanza, accertamenti sanitari, mansioni e tutela del lavoratore in caso di licenziamento.
Di recente, in attuazione della delega contenuta all’articolo 5 della Legge 8 agosto 2019 numero 86 “Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo” è stato adottato dapprima il Decreto legislativo 28 febbraio 2021 numero 36 e, successivamente, il Decreto legislativo 5 ottobre 2022 numero 163, contenente una serie di disposizioni integrative e correttive del citato D.Lgs. numero 36/2021. In particolare, dal 1° gennaio 2023, la Legge numero 91/1981 sarà abrogata e sostituita dal Decreto numero 36.
Al di là di quella che è la riforma del lavoro sportivo, analizziamo in dettaglio le caratteristiche del rapporto, attualmente vigenti.
A chi si applica il la disciplina del lavoro sportivo
Vediamo ora a chi si applica la normativa del lavoro sportivo.
Sportivi professionisti
Le disposizioni sul lavoro sportivo professionistico operano per le sole discipline individuate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano):
- Calcio, serie A, B e C;
- Pallacanestro, serie A e Legadue;
- Ciclismo, gare su strada e su pista, approvate dalla Lega ciclismo;
- Motociclismo, velocità e motocross;
- Pugilato, I, II e III serie nelle 15 categorie di peso;
- Golf.
Per “sportivo professionista” si intende colui che:
- Svolge un’attività sportiva a titolo oneroso;
- Con carattere di continuità;
- Nelle discipline regolamentate dal CONI;
- Conseguendo la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali.
In particolare, si definisce:
- Atleta, colui che scambia la prestazione agonistica con la retribuzione, al fine di ottenere sostentamento dall’attività sportiva;
- Tecnico – allenatore, l’incaricato che provvede alla selezione, alla preparazione e all’allenamento degli atleti;
- Tecnico – preparatore atletico, colui che cura la formazione atletica degli sportivi;
- Direttore tecnico – sportivo, l’incaricato alla conduzione tecnica di un’area federale, con responsabilità sui risultati agonistici raggiunti.
Datori di lavoro
I contratti di lavoro sportivo possono essere stipulati dalle società (sportive) costituite in forma di s.p.a. o s.r.l., nel cui atto costitutivo è previsto che gli utili siano destinati interamente alla società, per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.
La società, inoltre, dev’essere affiliata ad una o più federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI.
Lavoratore sportivo: autonomo o subordinato?
L’attività dello sportivo, svolta a titolo oneroso e con continuità, può essere inquadrata nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato o autonomo.
Se trattasi di un atleta, opera la presunzione del lavoro subordinato. Al contrario ricorre il lavoro autonomo, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- Attività svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni, purché collegate in un breve periodo di tempo;
- Mancanza del vincolo alla partecipazione a sedute di allenamento o preparazione;
- Prestazione di tipo continuativo, ma non eccedente le 8 ore settimanali, i 5 giorni al mese o i 30 giorni all’anno.
Per le altre figure di sportivi è necessario accertare, caso per caso, se si rientra nell’alveo del lavoro subordinato o autonomo.
E’ in ogni caso ammessa la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con uno autonomo, tra le stesse parti, a patto che risultino ben distinte le prestazioni e i compensi.
Contratto di lavoro sportivo subordinato
Il contratto di lavoro subordinato dev’essere stipulato sulla base di un contratto tipo, predisposto in conformità all’accordo collettivo che ogni tre anni viene siglato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.
Come si fa e cosa contiene il contratto di lavoro sportivo subordinato
Il contratto di lavoro, stipulato in forma scritta a pena di nullità, deve far riferimento, per quanto riguarda il trattamento normativo, al contratto tipo.
Al contrario, altre condizioni (quali la durata del rapporto) sono lasciate alla libera determinazione delle parti. E’ peraltro ammessa una clausola compromissoria, che deferisca ad un collegio arbitrale le eventuali controversie tra la società e lo sportivo.
Non possono invece essere inserite clausole di non concorrenza o, in generale, condizioni limitative della libertà professionale dell’interessato, per il periodo successivo all’interruzione del contratto.
Quanto dura
Il contratto di lavoro sportivo può essere concluso a tempo indeterminato o a termine. In quest’ultima ipotesi la durata massima è 5 anni, fatta salva la possibilità di rinnovo.
Il contratto tra allenatori professionisti e società dilettantistiche, al contrario, ha una durata di 1 anno.
Alla scadenza del termine, il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto. Fanno eccezione le ipotesi di interruzione anticipata, in presenza di giusta causa.
Deposito
Alla società è fatto obbligo di depositare il contratto presso la Federazione sportiva nazionale per l’approvazione (articolo 4, comma 2, Legge numero 91/1981).
Come sostenuto dalla Corte di Cassazione (sentenza del 12 ottobre 1999 numero 11462), in caso di mancato deposito il contratto si ritiene inefficace.
Cessione
Prima della scadenza del contratto è ammessa la cessione dello stesso “da una società sportiva ad una altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali” (articolo 5, comma 2, Legge numero 91/1981).
Diritto alla stipulazione del primo contratto
Una caratteristica particolare del lavoro sportivo (articolo 6, Legge numero 91/1981) riguarda il diritto della società o dell’associazione sportiva, in virtù di un tesseramento dilettantistico giovanile, di stipulare il primo contratto professionistico con il medesimo atleta.
In caso di primo contratto, le Federazioni sportive nazionali devono stabilire il premio di addestramento e formazione tecnica, in favore della realtà presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
Il premio in questione dev’essere reinvestito per fini sportivi.
Come avviene la cessazione del rapporto di lavoro sportivo
Il rapporto di lavoro sportivo può interrompersi per:
- Dimissioni del lavoratore;
- Licenziamento;
- Scadenza del termine;
- Cause preesistenti o sopravvenute, che non consentono lo svolgimento o la prosecuzione del rapporto (come la malattia o l’infortunio);
- Risoluzione consensuale;
- Vizi di forma del contratto.
Qual è la copertura previdenziale e assicurativa
La tutela assicurativa e previdenziale è garantita dalla gestione ex ENPALS presso l’Inps. L’obbligo di iscrizione ricorre per i seguenti soggetti:
- Atleti, allenatori, direttori tecnico – sportivi e preparatori atletici, i quali svolgono l’attività a titolo oneroso e con continuità, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI;
- Addetti agli impianti sportivi quali “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005), comprese le piscine, quando l’attività esercitata è di natura prettamente sportiva.
La contribuzione destinata a finanziare gli eventi invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) è la stessa prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti: 33%, di cui 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore.
Assicurazione Inail
Sono soggetti all’assicurazione Inail gli sportivi professionisti, dipendenti di realtà destinatarie dell’obbligo assicurativo. In tal caso operano gli stessi adempimenti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La base imponibile per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione effettivamente corrisposta, nel rispetto di appositi minimali e massimali, comunicati annualmente.
Il tasso da applicare sulla retribuzione imponibile, è definito con apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2002.
Il D.M. in parola ha istituto, all’interno della “tariffa industria” il “sottogruppo 0590 – Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici), con il tasso medio nazionale pari al 79 per mille” (articolo 1).
Altre polizze assicurative
Le società escluse dall’obbligo assicurativo Inail sono comunque tenute a stipulare, in favore degli sportivi professionisti, polizze di assicurazione contro il rischio morte o infortuni (anche se provocati da eventi estranei all’attività sportiva), quale possibile causa di invalidità sportiva permanente.