Si avvicinano le festività natalizie e il desiderio per i lavoratori di rimanere a casa per festeggiare con i propri cari la fa da padrona, ma purtroppo in alcune realtà il lavoro festivo è la normalità. Pensiamo ad esempio al commercio, oppure ai settori del turismo invernale, o alla ristorazione.
Ma è obbligatorio lavorare nei giorni festivi? Oppure il lavoratore può rifiutarsi di prestare la propria opera durante queste giornate e percepire comunque la retribuzione? Vediamo cosa prevede la legge e cosa dice la Cassazione.
Lavoro festivo, come funziona (in breve)
Il nostro ordinamento in materia di lavoro prevede che alcuni giorni dell’anno, diversi dalle domeniche, prendono le caratteristiche di festività in quanto sono dedicati collettivamente alla celebrazione di riti civili e religiosi.
I giorni festivi sono individuati dalla legislazione nazionale, oltre che dalla contrattazione collettiva e di secondo livello.
Le festività comuni a tutti i lavoratori sono:
- 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno – festività civili nazionali;
- 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1 Novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre – festività religiose nazionali;
- data variabile per il Santo Patrono del comune in cui è ubicata l’unità produttiva – normalmente indicata nella contrattazione collettiva.
Retribuzione del lavoro festivo
Rispetto alla retribuzione del lavoro festivo vi è una differenza da chiarire fra festività retribuita e lavoro nel giorno festivo. In linea di massima si può semplificare così:
- Festività retribuita. I lavoratori dipendenti anche se non lavorano durante le festività che capitano durante la settimana percepiranno comunque la retribuzione ordinaria come se avessero lavorato.
- Lavoro festivo. Tuttavia come capita di sovente il lavoratore può essere chiamato a lavorare proprio nel giorno di festività. In questo caso il lavoratore ha diritto oltre alla normale retribuzione della giornata lavorativa anche ad una retribuzione maggiorata, di solito prevista dal contratto collettivo.
- Festività non goduta. Infine se la festività capita di domenica o con altro giorno festivo, il datore di lavoro deve pagare una quota ulteriore rispetto alla retribuzione normalmente dovuta. Al contrario se la festività cade nel giorno di riposo (o nel sabato per le settimane di 5 giorni lavorativi su 7) al lavoratore non spetta nulla.
E’ obbligatorio lavorare nei festivi?
Il diritto al riposo nei giorni festivi non è un diritto assoluto, cioè non è regolato dalla legge o dalla Costituzione (a differenza delle ferie ad esempio Art. 36 Cost.).
Quindi in teoria vale ciò che prevedono i CCNL, gli accordi di secondo livello, i contratti individuali, la giurisprudenza e la prassi in materia.
Tuttavia la Cassazione afferma che l’obbligo a lavorare nei festivi non può essere incluso nel CCNL, ma può essere previsto nel contratto individuale di lavoro.
Sono infatti numerose le sentenze della Cassazione su questo tema e l’orientamento prevalente degli ermellini è il seguente:
Il lavoratore può rifiutare la prestazione lavorativa durante i festivi anche se questa viene richiesta dal datore di lavoro. Anche in presenza del suo rifiuto a fornire attività lavorativa, infatti, il lavoratore non perde il diritto alla normale retribuzione. Inoltre non può essergli contestata l’assenza ingiustificata, costituendo la presenza al lavoro nelle festività una libera scelta del lavoratore. E’ chiaro quindi che al lavoratore non essere imposto di lavorare nei giorni festivi e di conseguenza il lavoro festivo non è obbligatorio.
Sentenza Cassazione numero 27948 del 23/11/2017
Con la recentemente sentenza 23 novembre 2017, n. 27948 la Corte di Cassazione, ha ribadito questo orientamento.
La suprema corte richiamando la Sentenza della Cassazione n. 22482/2016, conferma che il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività civili e religiose non può essere compresso da specifica disposizione del Ccnl.
La disciplina prevista in materia di festività dalla L. 260/1949 non può essere derogata se non da accordo individuale con il datore di lavoro o da accordi stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.
Per queste ragioni in caso di rifiuto legittimo al lavoro festivo, non può venir meno il diritto alla retribuzione per tale giornata. La Cassazione conferma tuttavia che l’accordo a lavorare nei giorni festivi può essere previsto da una clausola speciale acclusa al contratto individuale di lavoro.
Festività di dicembre 2019 in busta paga: cosa c’è da sapere
Se proprio dobbiamo lavorare durante i festivi vediamo almeno quanto sarà la retribuzione in busta paga di dicembre. Durante l’ultimo mese dell’anno si contano infatti ben tre festività, vediamo quale compenso dev’essere riconosciuto in busta paga e cosa prevedono legge e contratti collettivi.
Nel 2019 la festività dell’8 dicembre è caduta di domenica. Le casistiche che possono presentarsi sono due: festività lavorata o meno. Per Natale e Santo Stefano, cadenti invece rispettivamente di mercoledì e giovedì, valgono le stesse regole citate per l’8 dicembre; con la differenza che non esistono CCNL che prevedano una quota ulteriore di retribuzione per le festività cadenti nei giorni feriali (escluso appunto il sabato in rari casi). Vi saranno poi molte città che prevedono la festa patronale proprio a dicembre, anche in questo caso bisognerà distinguere fra festività lavorata o di riposo.
Per approfondire questo argomento vi rimandiamo alla nostra guida: Festività di dicembre in busta paga: cosa c’è da sapere