La legislazione nazionale prevede il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo settimanale di regola coincidente con la domenica. Tuttavia entro determinati limiti di legge e contrattuali è ammessa la possibilità di prestare lavoro domenicale spostando il riposo in altro giorno della settimana.
Vista la discussione in corso sulla possibile chiusura dei centri commerciali e dei negozi durante le domeniche e nei festivi, vediamo in breve come funziona il lavoro di domenica. In particolare è obbligatorio lavorare di domenica? Quanto è la maggiorazione della retribuzione? Vediamo cosa dice la legge.
Lavoro domenicale: cosa dice la legge
Il diritto del dipendente ad un giorno di riposo settimanale, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e alle esigenze della propria sfera privata e familiare, è sancito dall’articolo 36 della Costituzione; mentre il codice civile (articolo 2109) afferma che di regola questo coincide con la domenica.
L’attuale disciplina del riposo settimanale è contenuta nell’art. 9 del Dlgs. n. 66/2003.
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Limiti legislativi
Il D.lgs. n. 66/2003 stabilisce che, ogni 7 giorni, il dipendente ha diritto ad un periodo di riposo pari almeno a 24 ore, di regola cadente di domenica.
Il periodo di non lavoro è calcolato come media nell’arco di 14 giorni. In pratica, dal giorno di riposo si va a ritroso di 13 giorni e si verifica se in quell’arco temporale il dipendente ha goduto di un’altra giornata di astensione.
Per la giurisprudenza di Cassazione il datore che non concede il riposo compensativo è tenuto al risarcimento del danno in favore del dipendente.
Sempre la Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo del lavoratore di rendersi reperibile nella giornata di domenica non costituisce prestazione lavorativa e di conseguenza non sorge il diritto al riposo compensativo.
Lavoro di domenica: le deroghe
Lo stesso D.lgs. n. 66/2003 consente lo svolgimento della prestazione lavorativa nella giornata di domenica, a patto che il dipendente goda di un riposo compensativo in altro periodo della settimana.
Lavoro domenicale e riposi giornalieri
Si rammenta, come peraltro dispone il Dlgs. n. 66/2003, che le 24 ore consecutive di riposo settimanale sia che vengano godute la domenica che in un giorno diverso, devono sommarsi a quelle di riposo giornaliero. Queste devono essere pari almeno a 11 ore di astensione consecutive ogni 24 ore.
Ciò significa che il dipendente deve godere di un riposo complessivo di 35 ore (11 ore di riposo giornaliero cui si sommano le 24 ore di riposo settimanale).
Lavoro domenicale maggiorazione, quanto spetta
Altra prescrizione è quella di riconoscere per le ore prestate di domenica le maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo applicato. Il CCNL Commercio prescrive ad esempio per ogni ora domenicale una maggiorazione del 30%, da calcolarsi sulla normale retribuzione oraria.
Particolari trattamenti sono inoltre disciplinati dai contratti collettivi per le ore di lavoro straordinario prestate la domenica o nei giorni festivi.
Per lavoro straordinario si intende l’attività compiuta oltre le 40 ore settimanali o il diverso orario di lavoro a tempo pieno fissato dal CCNL. Nel settore Commercio lo straordinario festivo sconta una maggiorazione del 30%.
Lavoro domenicale: la disciplina per i minori
Disciplina particolare per i minori. Il periodo di riposo settimanale dev’essere pari ad almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, comprendente la domenica.
L’astensione in un giorno diverso dalla domenica è concessa solo per coloro che svolgono attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo. Per gli adolescenti, invece, la deroga è ammessa esclusivamente nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione.
Lavoro di domenica colf e badanti e altre categorie particolari
Per i lavoratori domestici la Legge n. 339/1958 prevede il diritto al riposo settimanale pari ad una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o 2 mezze giornate, anche queste ultime comprendenti la domenica, salvo deroghe.
Le disposizioni del D.lgs. n. 66/2003 genericamente applicabili ai dipendenti e relative al riposo giornaliero e settimanale, si rivolgono anche ai prestatori che svolgono la propria attività nell’ambito del Contratto di prestazione occasionale (cosiddetto CPO).