Lavoro dipendente e partita IVA: si può fare? Un lavoratore dipendente può avere contemporaneamente una partita IVA e svolgere lavoro autonomo? La risposta è sì, ma con tutta una serie di accortezze tali da evitare conseguenze spiacevoli a livello disciplinare, tanto nei confronti del proprio datore di lavoro quanto dell’eventuale ordine professionale di appartenenza.
Inoltre bisogna tener d’occhio una serie di aspetti fiscali e contributivi per evitare spiacevoli sorprese a livello economico. In ultimo, ma non meno importante, il lavoratore dipendente che apre o ha anche partita IVA, potrà avere delle limitazioni per l’accesso alla NASpI in caso di interruzione involontaria del rapporto di lavoro subordinato.
Ma andiamo con ordine e iniziamo a capire perchè al lavoratore subordinato potrebbe essere vitato aprire Partita IVA; oppure potrebbe essere obbligato ad avvisare il datore di lavoro che ha, oppure vuole aprire contemporaneamente una partita IVA. Ecco i dettagli.
Lavoro dipendente e partita IVA (contemporaneamente): aspetti lavorativi
Innanzitutto è bene chiarire che nell’ambito del rapporto di lavoro vige l’obbligo di fedeltà sancito dall’articolo 2105 Codice civile.
Quest’ultimo si traduce in:
- Divieto di concorrenza, nello specifico non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il datore di lavoro;
- Obbligo di riservatezza, precludendo al lavoratore di divulgare notizie riguardanti l’organizzazione ed i metodi di produzione ovvero di farne un uso pregiudizievole per l’azienda.
L’inosservanza di tali divieti espone il lavoratore a possibili contestazioni disciplinari, le quali possono comportare:
- Rimprovero verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa fino ad un massimo di 4 ore della retribuzione base;
- Sospensione non superiore a 10 giorni;
- Trasferimento;
e, nei casi di maggiore gravità, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa (in tale ipotesi senza il riconoscimento del periodo di preavviso). In aggiunta, il dipendente rischia di dover risarcire il danno subito dall’azienda, se quest’ultima è in grado di fornirne la prova.
Quindi non è possibile ad esempio lavorare come dipendente in un negozio che fa assistenza sui computer e contemporaneamente aprire partita IVA e svolgere attività di lavoratore autonomo come tecnico informatico. Il rischio di “rubare” i clienti al al datore di lavoro sarebbe troppo alto!
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Dipendenti pubblici
In linea di massima un dipendente pubblico può avere insieme una partita iva, solo se il suo contratto pubblico è part-time al 50% o inferiore, quindi fino ad un massimo di 18 ore settimanali. Inoltre il lavoro autonomo non deve contrastare con il principi di esclusività ed incompatibilità del Pubblico impiego.
Infine il lavoratore pubblico è tenuto a chiedere apposita autorizzazione scritta al proprio dirigente, per svolgere qualsiasi altro lavoro oltre a quello “statale”.
Limitazioni poste dai regolamenti professionali
Non si devono peraltro dimenticare le eventuali limitazioni poste dai regolamenti e codici deontologici dei singoli ordini professionali, la cui inosservanza può portare, come nel caso del lavoratore dipendente, a conseguenze disciplinari e / o richieste di risarcimento danni da parte di clienti o soggetti terzi coinvolti.
Ricordiamo che l’IVA è un’imposta gravante:
- Sulle cessioni di beni o servizi;
- Da parte di imprese, professionisti o artisti nell’esercizio della propria attività;
- Effettuate nel territorio italiano.
Tra le persone fisiche, sono da considerarsi soggetti IVA coloro che in maniera abituale e non occasionale, compiono un’opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Esclusi pertanto i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito da lavoro (a patto che l’associato non svolga altre attività di lavoro autonomo soggette ad IVA).
Analizziamo ora in dettaglio i risvolti contributivi e fiscali della convivenza tra lavoro dipendente e partita IVA.
Lavoro dipendente e partita IVA: aspetti contributivi
Dal punto di vista contributivo è opportuno distinguere tra i seguenti potenziali titolari di partita IVA che siano al tempo stesso lavoratori dipendenti:
- Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- Professionisti senza casse;
- Professionisti con albo e cassa.
Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri
L’attività di lavoro autonomo è assicurabile presso le gestioni INPS riservate ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni o mezzadri soltanto se prevalente rispetto a quella di lavoro subordinato. In tal caso dovranno essere accreditate due contribuzioni, una riguardante il lavoro autonomo, l’altra il rapporto subordinato. Per quest’ultima, di fatto, sussiste sempre l’obbligo di versare i contributi. Nel caso in cui invece sia prevalente l’attività di lavoro subordinato, il lavoratore può decidere di non versare contributi alla gestione dei lavoratori autonomi. In tal caso si dovrà fare apposita comunicazione all’INPS.
Professionisti senza casse
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ricorre nei confronti di tutti quei soggetti che, per professione abituale ancorché non esclusiva, svolgono attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non è subordinato:
- All’iscrizione ad appositi albi professionali;
- Al versamento contributivo ad enti previdenziali di diritto privato, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti.
In particolare, non è obbligatoria l’iscrizione o il versamento alla Cassa di appartenenza (e scatterà pertanto l’adesione alla Gestione separata) per:
- Mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito;
- Esercizio di attività di praticantato o tirocinio;
- Esistenza di altra copertura contributiva contestuale alla professione, per la quale il regolamento della Cassa esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo.
In caso di contemporanea iscrizione di un soggetto alla Gestione separata INPS ed al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD), gli effetti a livello contributivo saranno:
- Versamento alla Gestione separata del contributo ridotto pari al 24% (possibilità di addebitare ai committenti in via definitiva una percentuale del 4% calcolata sui compensi lordi);
- Versamento al FPLD in misura piena da parte del datore di lavoro, con trattenuta al dipendente dei contributi a suo carico.
Professionisti con albo e cassa
I professionisti con albo e cassa che prestano attività di lavoro dipendente sono soggetti:
- Al versamento da parte dell’azienda dei contributi previdenziali all’INPS, calcolati sul reddito percepito nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, di cui una parte è trattenuta sul compenso lordo in quanto a carico del lavoratore;
- Al versamento dei contributi soggettivi e / o integrativi alla Cassa di previdenza in base alle norme di legge ed allo statuto / regolamento che la disciplinano.
Su quest’ultimo aspetto si segnala la Risposta ad Interpello del Ministero del Lavoro n. 60/2008 in merito al versamento dei contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA).
Sul punto il documento evidenzia che in base alla normativa di legge ed allo Statuto “sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’INARCASSA e di pagamento del relativo contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato”. Al contrario, sussiste “indipendentemente dall’iscrizione, l’obbligo del versamento del contributo integrativo”.
Di conseguenza, continua l’Interpello, l’ingegnere “iscritto all’Ordine e munito di partita IVA che esercita in via non esclusiva la libera professione, affiancandola ad attività di lavoro dipendente dovrà versare” all’INPS Gestione separata il contributo previdenziale obbligatorio (con possibilità di rivalsa pari al 4% dei compensi lordi) e ad INARCASSA il contributo integrativo.
Lavoro dipendente e partita IVA: aspetti fiscali
A livello fiscale, le due attività (lavoro autonomo e subordinato) procedono su binari distinti fino al momento di presentare la dichiarazione dei redditi.
Non a caso, il reddito derivante da prestazioni abituali (svolte in forma individuale o associata), come professionisti iscritti ad un albo o altre figure, è determinato:
- In maniera forfettaria se i compensi sono pari o inferiori a 65 mila euro e le spese per prestazioni di lavoro non eccedono i 20 mila euro, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività;
- Secondo il regime analitico, pari alla differenza tra i compensi incassati e le spese sostenute.
In quest’ultima ipotesi il risultato positivo dovrà essere sommato in dichiarazione dei redditi con le retribuzioni percepite nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che, in questa sede, saranno ricalcolati:
- L’IRPEF lorda in base agli scaglioni di reddito;
- Gli importi anticipati in busta paga dal datore di lavoro a titolo di detrazioni da lavoro dipendente o per familiari a carico in quanto determinati tenuto conto di un reddito complessivo che non comprendeva il lavoro autonomo;
- Per la stessa ragione appena citata, si determinerà sulla base del reddito complessivo l’importo effettivamente spettante a titolo di trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”) pari a 1.200 euro netti annui (per chi ha redditi non superiori a 28 mila euro) o ulteriore detrazione (redditi superiori a 28 mila e sino a 40 mila euro).
Come evitare il conguaglio IRPEF a debito
Eventuali accorgimenti utili per evitare di dover versare in un’unica soluzione le imposte rideterminate in virtù del lavoro autonomo sono:
- Rinunciare all’applicazione in busta paga di detrazioni per redditi da lavoro dipendente e per familiari a carico, trattamento integrativo ed ulteriore detrazione, attendendo la dichiarazione dei redditi per stabilire se e quanto effettivamente spetta degli sgravi citati in ragione del reddito complessivo;
- Chiedere al datore di lavoro / sostituto d’imposta di calcolare l’IRPEF considerando non solo i redditi dallo stesso erogati ma anche quelli (ipotetici) che il contribuente si attende di percepire dall’attività di lavoro autonomo.
Regime forfettario
In tema di regime forfettario è necessario prestare particolare attenzione ai casi in cui questo è escluso:
- Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui siano in corso ovvero erano intercorsi (nei due precedenti periodi d’imposta) rapporti di lavoro, nonché in favore di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di cui sopra (eccezion fatta per coloro che avviano un’attività dopo la pratica obbligatoria svolta ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- Chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e / o assimilati di importo superiore a 30 mila euro, ad esclusione delle ipotesi in cui il rapporto è cessato nell’anno precedente (a patto che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione o di lavoro dipendente derivate da un altro rapporto di lavoro).
Partita IVA e NASpI
Il rapporto tra partita IVA e lavoro dipendente interessa anche l’indennità di disoccupazione NASpI; ovvero la prestazione economica erogata dall’INPS per gli eventi di perdita involontaria del lavoro.
Lavoro e Diritti ha dedicato un approfondimento sulla convivenza tra sussidio di disoccupazione e partita IVA.
I punti di contatto sono essenzialmente tre:
- Lavoratore che perde il posto e contestualmente svolge attività di lavoro autonomo;
- Percettore di NASpI che apre partita IVA;
- Beneficiario del sussidio che opta per la liquidazione anticipata della NASpI (in un’unica soluzione) al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo.
Nei primi due casi disoccupazione e partita IVA possono coesistere a patto che:
- Il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa sia pari o inferiore ad euro 4.800,00;
- L’interessato comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività (ovvero entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente) il reddito annuo che prevede di percepire.
Il sussidio mensile sarà in tal caso ridotto in misura pari all’80% dei compensi presunti, rapportati al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina l’erogazione della NASpI o, se antecedente, la fine dell’anno. Una volta noto il reddito effettivo (a seguito di presentazione della dichiarazione dei redditi) l’INPS ricalcolerà d’ufficio l’importo.
Come anticipato, il lavoratore con diritto alla NASpI può, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività, chiedere la liquidazione dell’indennità residua in un’unica soluzione.
Tra le ipotesi contemplate dalla normativa e dettagliate dall’INPS (Circolare n. 174 del 23 novembre 2017) figura l’avvio di attività di lavoro autonomo, tra cui rientrano anche quelle esercitate da liberi professionisti.