Il lavoro a domicilio è un particolare contratto di lavoro in cui la prestazione lavorativa, anziché essere eseguita nell’azienda e sotto il diretto controllo del datore di lavoro, si svolge presso il domicilio del lavoratore o in locali di cui questi abbia la disponibilità.
Questa particolare tipologia di lavoro è regolata dalla L. 877/73 (modificata dalla L. 858/80) che individua l’elemento peculiare di tale rapporto di lavoro proprio nel luogo di svolgimento della prestazione che corrisponde al domicilio del lavoratore.
Infatti l’art 1 definisce lavoratore a domicilio:
chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia, con esclusione di manodopera salariata o apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime e attrezzature proprie dello stesso imprenditore
Contratto di lavoro a domicilio
La Legge 877/1973 così come modificata dalla Legge 858/1980 stabilisce che i datori di lavoro che vogliono assumere lavoratori a domicilio devono essere iscritti in un apposito registro dei committenti istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro.
Presso i centri per l’impiego è istituito uno speciale registro dei lavoratori a domicilio e l’assunzione del lavoratore avviene con il sistema dell’assunzione diretta con richiesta nominativa.
Caratteristiche del Contratto di lavoro a domicilio
Inoltre:
- il lavoratore deve essere fornito anche di un libretto personale di controllo dove sono indicati il lavoro da eseguire, quantità e qualità dei materiali consegnati, la misura della retribuzione;
- non è ammessa l’esecuzione di lavori pericolosi che comportano l’impiego di materiali o sostanze nocive o pericolose per la salute del lavoratore o della sua incolumità;
- è vietato al lavoratore di eseguire lavori per conto proprio o di terzi in concorrenza con il datore di lavoro;
- il datore deve garantire al lavoratore il rispetto della personalità e della sua libertà morale (art 115 D. Lgs. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”);
- i lavoratori devono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai CCNL. Se il contratto collettivo non prevede le tariffe di cottimo, la legge dispone che esse siano determinate da una Commissione (a composizione mista lavoratori – datori di lavoro) istituita presso le Direzioni Regionali del lavoro. I contratti collettivi prevedono inoltre ulteriori voci retributive, quali il TFR, la maggiorazioni per il lavoro festivo o notturno, il rimborso spese per l’uso di attrezzature di proprietà del lavoratore;
- E’ vietato ricorrere al lavoro a domicilio per l’ azienda interessata a programmi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per un periodo di tempo di un anno dall’adozione dell’ultimo provvedimento; nonchè alle aziende che dopo aver ceduto a terzi macchinari ed attrezzature, continui la medesima lavorazione affidandola a lavoratori a domicilio
I lavoratori a domicilio sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di legge in materia di orario settimanale, lavoro straordinario, riposo giornaliero, pause e lavoro notturno. E’ esteso, invece, il regime delle assicurazioni sociali obbligatorie contro vecchiaia e invalidità, disoccupazione, maternità e malattia, infortuni e assegni per nucleo familiare. Esclusa è la CIG.
Lavoratore a domicilio: sui caratteri della subordinazione
Il lavoro a domicilio è un rapporto di lavoro subordinato la cui specialità consiste nel fatto che l’esercizio dei poteri di direzione, controllo e disciplinari sono meno intensi proprio per l’assenza di un coordinamento spaziale e temporale con l’attività di impresa.
L’assenza di vincoli relativi al “quando” e al “dove” eseguire la prestazione di lavoro, comporta, infatti, una maggiore autonomia del lavoratore a domicilio rispetto alla generalità dei lavoratori subordinati.
La subordinazione che caratterizza il lavoro a domicilio è di tipo tecnico – funzionale nel senso che è sufficiente che il lavoratore sia assoggettato alle direttive del datore pur non trovandosi alle sue dipendenze.