Il lavoratore che beneficia di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro può essere avviato ad attività o lavori socialmente utili (LSU). Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà, Fondi di Solidarietà, prevedono dunque la possibilità di coinvolgere il lavoratore in attività con fini di pubblica utilità. Vediamo allora cosa sono e come sono regolamentate.
Il lavoratore che beneficia di Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà, Fondi di Solidarietà, può essere avviato ad attività diverse dal rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro o di orientamento e riqualificazione professionale legate alla condizionalità della prestazione. L’art. 22, comma 2, del D.Lgs 150/2015 prevede infatti anche la possibilità di coinvolgere il lavoratore in attività o lavori socialmente utili (LSU) successivamente richiamate nello stesso decreto.
L’art. 26, comma 1, del D.Lgs 150/2015 definisce le attività o lavori socialmente utili (LSU) come attività con fini di pubblica utilità da svolgere in favore della comunità territoriale di appartenenza, quindi di residenza, sotto la direzione ed il coordinamento delle Amministrazioni Pubbliche cosí come definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, cioè tutte le amministrazioni dello Stato.
Ai progetti e attività o lavori socialmente utili (LSU) già in corso all’entrata in vigore del D.Lgs 150/2015, quindi prima del 24.09.2015, si applica ancora quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs 498/1997 in materia di utilizzazione dei lavoratori e modalità di utilizzo nelle attività di cui sopra.
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Lavori socialmente utili: lavoratori utilizzabili
L’art. 26, comma 1, del D.Lgs 150/2015 individua come lavoratori utilizzabili nelle attività o lavori socialmente utili (LSU) quelli che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro. Queste prestazioni sono:
- Cassa Integrazione Guadagni;
- Contratti di Solidarietà;
- Fondi di Solidarietà.
Lo stesso articolo, al comma 5, include inoltre come prestatori di attività LSU i lavoratori disoccupati con più di 60 anni che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia.
Sempre l’art. 26, comma 3, dello stesso decreto stabilisce che l’utilizzazione dei lavoratori in queste attività non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Le attività LSU devono inoltre avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
Importo della prestazione
La Circolare INPS 48 del 2016 precisa che l’importo mensile dell’assegno per le attività LSU è dal 01.01.2016 pari a 580,14 euro. A questa prestazione non si applica la trattenuta del 5,84 % prevista dall’art. 26 della Legge 41/1986.
L’assegno per i lavoratori disoccupati con più di 60 anni di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs 150/2015 viene erogato dall’INPS in base alla certificazione delle presenze da parte dell’Amministrazione Pubblica utilizzatrice secondo modalità fissate dall’Istituto stesso.
In questo caso trovano inoltre applicazione le disposizioni previste per la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, l’indennità di disoccupazione NASpI, introdotte dal D.Lgs 22/2015 anche in tema di compatibilità con altra attività lavorativa e decadenza della prestazione (vedi artt. 10 e 11). Gli oneri restano comunque a carico dell’Amministrazione Pubblica utilizzatrice del lavoratore.
Ai lavoratori impiegati in attività LSU spetta l’eventuale assegno per il nucleo familiare (ANF) come stabilito dalla Circolare INPS 82 del 1996.
Orario di lavoro
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs 150/2015, i lavoratori utilizzati nelle attività LSU devono essere impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento di sostegno al reddito e il livello retributivo iniziale (calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali) previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe nell’Amministrazione Pubblica promotrice.
I lavoratori disoccupati con più di 60 anni coinvolti in attività LSU non possono superare le 20 ore settimanali di lavoro (vedi art. 26, comma 5, dello stesso decreto). In questi casi l’importo mensile è pari all’assegno sociale, eventualmente riproporzionato per un orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali.
Assenze, ferie e permessi
Il comma 9 dell’art. 26 del D.Lgs 150/2015 prevede che le attività LSU vadano organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo entro i termini di durata dell’impegno preso con l’Amministrazione Pubblica. Durante i periodi di riposo viene comunque corrisposto l’assegno.
Il comma 10 dello stesso articolo regola poi le eventuali assenze. Ne deriva che:
- la Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto;
- le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell’assegno;
- è facoltà del soggetto utilizzatore concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate, in questo caso l’assegno non viene sospeso;
- in caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto il soggetto utilizzatore può richiedere la sostituzione del lavoratore;
- in caso di assenze per infortunio o malattia professionale, al lavoratore viene corrisposto l’assegno per i giorni non coperti dall’indennità INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali terminato il periodo di inabilità;
- le assenze per malattia, opportunamente documentate, non comportano la sospensione dell’assegno previsto per i lavoratori disoccupati con più di 60 anni di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs 150/2015.
In tema di ferie resta poi comunque sempre inteso quanto previsto dalla normativa sull’orario di lavoro regolata dal D.Lgs 66/2003.
I lavoratori coinvolti in attività LSU hanno diritto all’astensione dal lavoro e relativi permessi per maternità, paternità, assistenza familiari prevista dalla Legge 104/1992.
Aspetti assicurativi e previdenziali
Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs 150/2015 le Amministrazioni Pubbliche promotrici di attività LSU attivano per i lavoratori utilizzati idonee coperture assicurative con l’INAIL contro infortuni e malattie professionali legate allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Il comma 11 dello stesso articolo consente poi al lavoratore la possibilità di riscattare i periodi prestati di attività LSU a fini pensionistici ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo all’art. 5 e seguenti del D.Lgs 184/1997.
Per i lavoratori disoccupati con più di 60 anni di cui al comma 5 dello stesso articolo avviene il riconoscimento d’ufficio (art. 7, comma 9, Legge 223/1991) solo ai fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
L’assegno previsto in questi casi, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e i trattamenti di pensionamento anticipato. Sono invece cumulabili con questo trattamento gli assegni e le pensioni di invalidità civile o le pensioni privilegiate per infermità a causa del servizio obbligatorio di leva.
I titolari di assegno o pensione di invalidità possono eventualmente scegliere l’assegno di cui sopra in caso di inizio di attività o lavori socialmente utili (LSU).
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 (280,3 KiB, 10.494 hits)
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