Quali tutele hanno lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) e professionisti con e senza albo in caso di malattia o infortunio sul lavoro? Partiamo col dire che i lavoratori che svolgono attività manuale e / o intellettuale sono esposti ad eventi che gli impediscono, in maniera temporanea o addirittura definitiva, di rendere la prestazione e, pertanto, ricevere il compenso o la retribuzione. Il rischio rappresentato da malattie o infortuni sul lavoro, non fa distinzione tra lavoratori subordinati, parasubordinati o autonomi.
Ciò che cambia è la tutela economica garantita agli interessati, a fronte dell’incapacità momentanea o a tempo indeterminato, di lavorare e, di conseguenza, ottenere entrate economiche.
Analizziamo quindi in dettaglio cosa prevede la normativa italiana per gli eventi di malattia o infortunio che interessano le varie categorie di partite IVA.
Infortunio e malattia professionisti iscritti ad albi
I professionisti tenuti ad iscriversi alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza sono obbligati a versare i contributi alle stesse, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti e statuti.
Di conseguenza, sono le singole Casse a disporre se riconoscere eventuali indennità per i periodi di malattia o infortunio, dal momento che né Inps né Inail estendono la propria copertura per i liberi professionisti.
Infortunio e malattia professionisti iscritti alla gestione separata INPS senza albo e cassa
L’iscrizione alla Gestione separata opera, oltre che nel caso “classico” dei collaboratori coordinati e continuativi, anche nei confronti dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio è svincolato da:
- Iscrizione ad albi professionali;
- In alternativa, dal versamento dei contributi ad enti previdenziali di diritto privato (le cosiddette casse professionali), in ottemperanza ai rispettivi statuti e regolamenti.
La Gestione separata Inps, grazie ai contributi versati dai soggetti assicurati, garantisce una serie di prestazioni per gli eventi di malattia.
Indennità per degenza ospedaliera
Gli iscritti alla Gestione separata hanno diritto all’indennità di malattia in caso di ricovero, presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, ovvero di degenza, autorizzata o riconosciuta a proprio carico dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.
Sono da equiparare al ricovero, le giornate interessate da prestazioni effettuate in regime di day hospital.
L’indennità spetta per ogni giornata di ricovero (comprese le festività e la giornata delle dimissioni), nel rispetto di un tetto massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Hanno diritto alla prestazione quanti sono in possesso di:
- Almeno una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia;
- Un reddito individuale non superiore al 70% del massimale contributivo annuo.
L’indennità (liquidata direttamente dall’Istituto) si determina applicando al massimale contributivo annuo (relativo all’anno di insorgenza dell’evento), diviso per 365 giorni, un’aliquota percentuale diversa a seconda del numero di mensilità di contribuzione, accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero:
- 16% se i contributi accreditati corrispondono a non più di 4 mensilità;
- 24% se i contributi accreditati sono pari o superiori a 5 mensilità ma non eccedono le 8 mensilità;
- 32% se i contributi accreditati sono pari o superiori a 9 mensilità ma non eccedono le 12 mensilità.
Per accedere alla prestazione il lavoratore è tenuto a presentare apposita domanda all’Inps, entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera, insieme all’autocertificazione relativa ai redditi posseduti l’anno precedente, assoggettati a contribuzione presso la Gestione separata.
Indennità di malattia
I lavoratori hanno diritto ad un’indennità giornaliera di malattia, a carico dell’Inps – Gestione separata, nel rispetto di un limite massimo di giornate pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro.
In ogni caso il periodo coperto da indennità non potrà essere inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi di durata inferiore a 4 giorni.
Sono peraltro indennizzabili:
- I primi tre giorni di malattia, per gli eventi che si qualificano come continuazione o ricaduta di una precedente malattia;
- Tutte le giornate di malattia, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o anno solare.
Per aver diritto all’indennità è necessario che:
- Sia stato accreditato almeno un mese di contribuzione nella Gestione separata, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso;
- Nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, il reddito individuale, assoggettato a contribuzione, non dev’essere superiore al 70% del massimale contributivo annuo (di conseguenza, per gli eventi insorti nel 2022, il limite di reddito non può eccedere il 70% del massimale 2021, corrispondente ad euro 103.055,00).
- Il lavoratore si astenga effettivamente dall’attività lavorativa.
La prestazione economica a carico dell’Inps (liquidata direttamente dall’Istituto) è pari al 50% dell’importo calcolato a titolo di indennità per degenza ospedaliera (di conseguenza dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno di inizio della malattia).
Per ottenere l’indennità di malattia, l’interessato è tenuto a presentare apposita domanda telematica all’Inps, entro il termine di prescrizione di un anno, calcolato dal giorno successivo la fine della malattia.
All’istanza dovrà essere allegata una copia del contratto di lavoro e delle dichiarazioni fiscali (modello CU – Certificazione unica o modello 730).
Il certificato di malattia è invece trasmesso dal medico curante direttamente all’Inps, al pari di quanto avviene per i lavoratori dipendenti.
Assicurazione Inail e indennità d’infortunio
I liberi professionisti senza albo né cassa non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria Inail. Pertanto non hanno coperture per gli infortuni sul lavoro.
Infortunio e malattia artigiani e commercianti
All’inizio della propria attività, artigiani e commercianti sono obbligati ad iscriversi all’apposita Gestione speciale in Inps denominata “Gestione Artigiani e Commercianti”.
Il versamento dei contributi da parte dei soggetti in parola ha lo scopo di finanziare una serie di prestazioni tra cui, ad esempio, pensioni, indennità di maternità, congedo parentale.
Malattia
Per artigiani e commercianti non è prevista alcuna tutela, da parte della rispettiva Gestione Inps, per gli eventi di malattia.
Assicurazione Inail
L’assicurazione Inail è obbligatoria:
- Per tutti gli artigiani;
- Per i commercianti che operano in società, nonché agli associati in partecipazione ed ai collaboratori dell’impresa familiare.
Di conseguenza, i soggetti citati possono accedere alle prestazioni economiche e sanitarie garantite dall’Inail in occasione degli eventi di infortunio o malattia professionale.
Infortunio e malattia agricoli
I lavoratori agricoli autonomi:
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, oltre a quanti appartengono ai rispettivi nuclei familiari e che esercitano le stesse attività;
- Imprenditori agricoli professionali;
sono tenuti ad iscriversi nell’apposita Gestione speciale in Inps (cosiddetta “Gestione Agricoli Autonomi”).
Malattia
L’indennità di malattia non rientra tra le prestazioni garantite dalla Gestione Agricoli Autonomi di pensioni, assegni familiari, trattamento di maternità e congedo per donne vittime di violenza.
Assicurazione Inail
L’assicurazione Inail opera nei confronti di:
- Proprietari, mezzadri, affittuari, enfiteuti, coloni parziari, usufruttuari, usuari, loro coniuge o parte dell’unione civile, figli (anche adottivi), parenti ed affini entro il quarto grado, esposti regolarmente affidati;
- Coloro che esercitano funzioni di direzione o sorveglianza di lavori, per incarico o interesse dell’azienda agricola o forestale, anche se non partecipano materialmente ai lavori;
- Soci di cooperative conduttrici di aziende agricole.
Con esclusivo riferimento a proprietari, mezzadri, coloni, affittuari, usufruttuari, i requisiti per l’assicurazione Inail sono:
- Conduzione di fondi con fabbisogno pari o superiore alle 104 giornate di lavoro (per i coltivatori diretti);
- 120 giornate per mezzadri e coloni;
- Le prestazioni del nucleo familiare coprono il fabbisogno per almeno un terzo;
- I lavori manuali di coltivazione dei terreni sono esclusivi o prevalenti, in termini di tempo impiegato e reddito conseguito.
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