Il Jobs act del lavoro autonomo è stato pubblicato lo scorso 13 giugno 2017 in Gazzetta Ufficiale, si tratta della Legge 81/2017 la quale costituisce un pilastro legislativo in materia di tutela del lavoro professionale ed autonomo.
L’incipit si ricollega all’Art. 2222 c.c. in cui le parole chiave sono riassunte in: Obbligo di Prestazione di opera o servizio, assenza di subordinazione Corrispettivo, Committente. L’urgenza di creare una normativa di tutela nasce dal fatto dalla reiterata abitudine di avvalersi di prestatori professionali, esigendo di fatto una prestazione da lavoro dipendente, ma con gli agi di rescindere sic et nunc, il contratto o di procrastinare i pagamenti.
Jobs act del lavoro autonomo, le tutele
La Legge 81/2017 interviene in modo incisivo su temi di tutela della salute, garanzie ed estensioni delle deduzioni fiscali. In analisi:
GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- L’obbligo di un contratto scritto, con inserimento di preavviso in caso di rescissione e facoltà di adire alla conciliazione;
- La punibilità a seguito di modifiche unilaterali di termini e condizioni;
- La possibilità di agire ed addizionare di interessi i pagamenti effettuati oltre i 60 giorni, con applicazione della norma 192/’98 in materia di condotte abusive per abuso di dipendenza economica.
LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE (Lg. 30/2005)
Sempreché le invenzioni del prestatore d’opera non costituiscano oggetto del contratto.
TUTELA DELLE ATTIVITA’ CORPORATIVE
Attraverso l’individuazione con futuri Decreti, di atti propri dell’Amministrazione Pubblica che possano essere espletati anche da Ordini e Collegi Professionali, superando possibili conflitti di interessi nell’esercizio della professione e tutelando i dati personali.
Jobs act del lavoro autonomo, tutele sociali
Il Jobs act del lavoro autonomo ribadisce anche la sua portata sociale, creando una rete di tutela anche di carattere privato, che fornisca prestazioni sociali, attraverso un’apposita contribuzione con la riduzione dei requisiti minimi di accesso per le prestazioni di maternità e malattia.
I CONGEDI PARENTALI
Potranno essere fruiti per un periodo massimo di 6 mesi per entrambe i genitori, entro i primi 3 anni di vita del bambino, previo l’attuale versamento addizionale alla gestione separata, con il requisito di almeno tre mensilità accreditate e con un riconoscimento pari al 30% del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione. I Congedi fruiti entro il primo anno di vita del bambino, indipendentemente dall’accredito contributivo, viene corrisposto a lavoratori e lavoratrici che ne abbiano titolo, con un’indennità pari al 30% del reddito di riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità e paternità.
MALATTIA, INFORTUNIO e GRAVIDANZA
Non costituiranno più motivo di recesso contrattuale, ma per coloro che prestano attività continuativa, potranno richiedere al Committente, la sospensione del contratto senza pagamento del corrispettivo, sino a 150 giorni nell’arco dell’anno solare.
Ci si chiede però perché il periodo termini con: “salvo il venir meno dell’interesse del committente”
MATERNITA’
Possibilità, come già prevede il T.U. di sostituire la lavoratrice autonoma da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia della prestatrice stessa, anche in compresenza dello stato di gravidanza e puerperio.
Qualora per malattia o infortunio, la prestazione dovesse venire interrotta per oltre 60 giorni, verrà sospeso il versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi, sino ad un massimo di due anni, con l’obbligo da parte del prestatore al versamento di un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
I periodi certificati di malattia a seguito di patologie oncologiche o cronico-degenerative che comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%, vengono equiparati alla degenza ospedaliera.
DISOCCUPAZIONE
Estensione dell’indennità anche per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con la previsione della DIS COLL, attiva dal 1^ luglio 2017 per quei soggetti che risultino disoccupati da quella data.
BENEFICI FISCALI
All’ Art. 54 c, 5 del TUIR vengono cancellati I limiti di deduzione di spese per albergo e ristorante, così come non viene confermato come non reddito da lavoro autonomo, tutto quanto anticipato e corrisposto direttamente dal committente, omettendo una precisazione sugli anticipi spese.
Possibilità di dedurre sino al 50% le spese di formazione, partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento professionale, mentre diventano totalmente deducibili entro i 10,000 euro annui, le spese per iscrizioni a masters e corsi di aggiornamento.
In linea con il Job Act anche la certificazione delle competenze potrà essere dedotta entro i 5.000,00 euro annuali.
Infine, la ricollocazione sul mercato, attraverso l’intervento di organismi autorizzati che si doteranno di uno sportello apposito per il lavoro autonomo, anche con convenzioni pare a titolo gratuito con ordini e collegi professionali, con ulteriore estensione del collocamento mirato per i lavoratori autonomi disabili.
Jobs act del lavoro autonomo, tutela dei rischi
Il Governo dovrà inoltre dotarsi entro un anno di Decreti inerenti alla Tutela e Sicurezza della Salute anche per i lavoratori autonomi in studi professionali. Ciò forse eviterà le attuali manleve poste dai committenti sugli infortuni avvenuti nei propri studi o presso propri clienti.
Testo della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81
LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 (227,3 KiB, 701 hits)