Il disegno di legge 2233-B “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” conosciuto come Jobs Act autonomi o Jobs Act del lavoro autonomo è stato approvato in via definitiva lo scorso 10 maggio.
Il provvedimento è strutturato in 26 articoli e si compone di due insiemi di norme:
- da un lato si considerano tutele tanto sul piano economico quanto sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale
- contemporaneamente si amplia l’orizzonte verso una maggiore flessibilità dei rapporti di lavoro subordinato disciplinando modalità flessibili in tempi e luoghi della prestazione lavorativa.
In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vediamo nel dettaglio quali ambiti del lavoro autonomo non imprenditoriale sono stati toccati da questo disegno di legge.
Jobs Act autonomi, previste maggiori tutele
Innanzitutto l’articolo 2 disciplina la tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali: tra lavoratori autonomi ed imprese oppure tra lavoratori autonomi e amministrazione pubblica.
L’articolo 3 del Jobs Act autonomi, invece, introduce delle clausole relative a modifiche unilaterali, recesso e termini di pagamento, secondo le quali devono considerarsi abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto.
Nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, il Jobs Act autonomi introduce la possibilità di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
La tutela per il lavoratore autonomo prevede il diritto al risarcimento dei danni, nel caso si verifichino le condizioni di cui sopra.
Nei confronti della Pubblica Amministrazione il Governo dovrà adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei princìpi di terzietà, tutela dei dati personali e non sussistano situazioni di conflitto di interessi.
In un’ottica di tutela e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:
abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
DIS-Coll diventa strutturale
Sempre in quest’ottica a decorrere dal 1° luglio 2017, la DIS-COLL, prestazione di disoccupazione mensile in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, diventa strutturale ed è riconosciuta oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.
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A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
Partendo dall’articolo 8 vengono modificate alcune disposizioni fiscali e maggiori tutele dal punto di vista sociale.
Dal lato fiscale il Jobs Act autonomi modifica la deducibilità delle spese per la formazione e per l’aggiornamento professionale, infatti è prevista l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.
Ricordiamo che precedentemente le spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno erano deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.
Allo stesso modo sono integralmente deducibili, questa volta entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Passando a questo punto ad un lato più sociale rispetto a quanto analizzato fino ad adesso vediamo cosa viene disciplinato.
Sportello Autonomi presso il Centro per l’Impiego
Innanzitutto viene toccato un ambito che fino ad ora è sempre stato legato al lavoro dipendente: i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione.
L’idea è quella che i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si debbano dotare di uno sportello dedicato al lavoro autonomo anche avvalendosi di convenzioni con gli ordini e le associazioni professionali, per favorire il rientro nel mercato del lavoro.
Questo sportello quindi ha il compito di raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, di fornire le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, ed infine di fornire informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
Tornando al rapporto con la pubblica amministrazione, questa deve promuovere in qualità di stazioni appaltanti la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
A tal fine è riconosciuta ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
- di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste;
- di costituire consorzi stabili professionali;
- di costituire associazioni temporanee professionali.
Jobs Act autonomi: maternità, infortunio e malattia
L’ultimo aspetto sempre di carattere sociale che viene toccato dal Jobs Act autonomi è quello relativo alla malattia, all’infortunio, alla gravidanza e alla tutela della maternità e della paternità.
Si prevede che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non determinino l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
È evidente che tale ultima precisazione consenta, di fatto, al committente, di risolvere il rapporto di lavoro, vanificando in concreto gli effetti positivi della norma.
In caso di maternità, e previo consenso del committente, viene data la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
Infine, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi resta sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Viene inoltre riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 2017 il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata.
I trattamenti economici eventualmente fruiti in altra gestione o cassa previdenziale non possono complessivamente superare il limite di sei mesi.
Jobs Act autonomi PDF testo legge
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