Il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsto dal Jobs Act ha coinvolto anche le integrazioni salariali straordinarie. Analizziamo quindi cosa ha comportato per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Come abbiamo visto in precedenza, il Decreto Legislativo 148 del 2015 dopo aver stabilito delle disposizioni generali per i trattamenti di integrazione salariale (vedi Titolo I, Capo I) affronta il tema delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Il Capo III di questo decreto è destinato alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, abbreviata anche come CIGS, è un ammortizzatore sociale erogato dall’INPS e fruito dal beneficiario in costanza di rapporto di lavoro. Lo scopo è quello di sostenere il reddito dei lavoratori di imprese in difficoltà economiche, più profonde rispetto a quelle previste per le integrazioni salariali ordinarie, che comportano la riduzione o la sospensione della prestazione lavorativa.
Vediamo dunque quali sono le caratteristiche della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
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Imprese destinatarie della CIGS
La disciplina degli interventi di integrazione salariale straordinaria e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alla tipologia di impresa, ma anche in base al numero medio dei dipendenti, compresi apprendisti e dirigenti, occupati nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda.
L’art. 20, comma 1, del D.lgs 148/2015, individua le seguenti imprese che abbiamo impiegato, nel semestre precedente alla domanda di CIGS, più di 15 dipendenti compresi apprendisti e dirigenti:
- imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente (*);
- imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- imprese di vigilanza.
(*) Il comma 5, art. 20 D.Lgs 148/2015, precisa che, in relazione ai contratti di esecuzione di opere o prestazione di servizi o produzione di beni e semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, si ha influsso gestionale prevalente quando la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato nel biennio precedente il 50% del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse. Questo deve emergere dall’elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, e successive modificazioni
Il comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs 148/2015 individua le seguenti imprese che abbiamo impiegato, nel semestre precedente alla domanda di CIGS, più di 50 dipendenti compresi apprendisti e dirigenti:
- imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
Ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs 148/2015 viene precisato inoltre che, in caso di richieste presentate prima che siano trascorsi 6 mesi dal trasferimento di azienda, il requisito della classe dimensionale per l’impresa subentrante deve sussistere nel periodo decorrente dalla data del trasferimento.
Il comma 3 dello stesso articolo individua, a prescindere dal numero di dipendenti, le seguenti categorie:
- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
- partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D. Lgs 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/2014.
Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce infine che resta confermato quanto disposto in materia di imprese editrici e dell’editoria dagli artt. 35 e 37 della Legge 416/1981 e successive modificazioni, e dall’ art. 7, comma 10-ter, del D.Lgs 148/1993 convertito con modificazioni dalla legge 236/1993.
Causali
Ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs 148/2015, la CIGS viene corrisposta in alcune circostanze individuate come causali. Le integrazioni salariali straordinarie sono quindi previste per i dipendenti delle imprese di cui sopra che siano sospesi dal lavoro o che lavorino a orario ridotto nei seguenti casi:
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, tranne, a partire dal 01.01.2016, nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà.
Gli apprendisti (vedi art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs 148/2015) che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie sono destinatari del trattamento solo per la causale di crisi aziendale.
A sostegno delle prime due causali l’azienda richiedente la CIGS deve presentare un programma di intereventi volti a fronteggiare la situazione (commi 2 e 3 dello stesso articolo). Nello specifico:
- il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi che affronti le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori. Il programma deve sempre essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro;
- il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento che intervenga sugli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dell’occupazione.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del D.Lgs 148/2015, l’impresa, sentite le rappresentanze sindacali può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
Il contratto di solidarietà (vedi art. 21, comma 5, stesso decreto) viene invece stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 81/2015, e stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo impiego più razionale.
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 % dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 % nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà viene stipulato.
Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Gli accordi devono inoltre specificare le modalità attraverso cui l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Durata
La durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria viene regolata dall’art. 22 del D.Lgs 148/2015. In base alle causali di cui sopra avremo (commi da 1 a 3):
- per la riorganizzazione aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento di integrazione salariale straordinaria può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
- per la crisi aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento di integrazione salariale straordinaria può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi; una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione;
- per il contratto di solidarietà, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento integrazione salariale straordinaria può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. La durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, il comma 4 dello stesso articolo dispone che possono essere solo autorizzate sospensioni del lavoro nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo previsto dal programma autorizzato.
Il comma 5 dello stesso articolo precisa invece che per i contratti di solidarietà, ai fini del calcolo della durata massima complessiva (art. 4, comma 1, D.Lgs 148/2015), la durata dei trattamenti viene calcolata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Queste disposizioni non vengono applicate nei casi di imprese edili e affini.
Contribuzione
L’art. 23, comma 1, del D.Lgs 148/2015, stabilisce un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie. Il contributo è così ripartito:
- 0,60 % a carico dell’impresa o del partito politico;
- 0,30 % a carico del lavoratore.
A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di CIGS è inoltre previsto il contributo addizionale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs 148/2015:
a) il 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate in relazione ai periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi fino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) il 12 % oltre il limite di cui alla lettera a) e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) il 15 % oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
Consultazione sindacale
L’art. 24, commi da 1 a 5, del D.Lgs 148/2015 descrive e regola l’iter di consultazione sindacale da attivare da parte dell’impresa in caso di richiesta di CIGS.
Il comma 1 del presente articolo dispone che l’impresa che intende richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale deve comunicare, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, quanto segue:
- le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
- l’entità e la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori interessati.
Entro 3 giorni da questa comunicazione viene presentata da una delle parti domanda di esame congiunto della situazione aziendale. La domanda viene trasmessa all’ufficio competente individuato dalla regione del territorio di riferimento per interventi verso unità produttive situate in una sola regione, oppure al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per interventi verso unità produttive dislocate in più regioni.
L’esame congiunto viene definito dal comma 3 dell’art. 24 dello stesso decreto di cui sopra, e deve prevedere:
- il programma che l’impresa intende attuare;
- la durata e il numero di lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario;
- le ragioni che rendono impraticabili forme alternative di riduzioni di orario;
- le misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale;
- i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, coerentemente con le ragioni per le quali è richiesto l’intervento;
- le modalità di rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione delle stesse (il mancato rispetto della rotazione comporta come sanzione l’incremento del contributo addizionale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs 148/2015).
Le parti devono, tranne che per le imprese edili e affini, espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà.
Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo l’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta. I tempi della procedura sono ridotti a 10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
Presentazione della domanda di CIGS
Le modalità di presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale straordinaria sono regolate dall’art. 25, commi da 1 a 7, del D.Lgs 148/2015. Precisiamo che, come previsto dall’art. 21, comma 6, del D.Lgs 148/2015, l’impresa non può richiedere la prestazione di CIGS per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l’intervento di integrazione salariale ordinaria.
La domanda va presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso dell’intervento di CIGS. Deve inoltre riportare l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario di lavoro.
Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale va anche comunicato, per l’unità produttiva oggetto dell’intervento, il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.
La domanda deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti. La concessione del trattamento di CIGS avviene con decreto del Ministero per l’intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo necessarie a fini istruttori, la concessione del trattamento avviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.
La sospensione o la riduzione dell’orario decorre non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. In caso di presentazione tardiva della stessa, il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda.
Le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio, nei 3 mesi successivi alla conclusione dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame della concessione della CIGS si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fatte salve eventuali sospensioni necessarie ai fini istruttori.
Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs 148/2015, in caso di omessa o tardiva presentazione della domanda di CIGS da cui ne derivi la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale per i lavoratori, l’impresa è tenuta a corrispondere una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Ulteriori riferimenti utili
Oltre alla disamina di quanto previsto dal D.Lgs 148/2015 che è stata oggetto di questo articolo, è senz’altro utile fare riferimento a due circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di CIGS. Si rimanda quindi a:
- circolare n. 24 del 05.10.2015: causali di intervento, durata e procedimento amministrativo per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria;
- circolare n. 30 del 09.11.2015: note integrative alla circolare n. 24 del 05.10.2015.
La stessa circolare INPS n. 197 del 02.12.2015, nella parte dedicata alle integrazioni salariali straordinarie, rimanda a quanto sopra.
Allegati
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (284,9 KiB, 1.667 hits)
Circolare n. 24 del 05-10-2015 (1,4 MiB, 1.414 hits)
Min. Lavoro - Circolare 30-2015 (98,6 KiB, 1.166 hits)