Recarsi al lavoro può esporre il dipendente al rischio di esser coinvolto in un incidente stradale, oppure ad una caduta o altro, ma forse non tutti sanno che a determinate condizioni, eventi come quelli descritti possono essere coperti dall’assicurazione INAIL che interviene a copertura dei periodi di non lavoro dovuti alle conseguenze fisiche dell’infortunio.
Rispetto a quello ordinario ordinario, l’infortunio nel tragitto casa-lavoro, tecnicamente detto in itinere presenta delle particolarità sia a livello di denuncia all’INAIL che per quanto riguarda i documenti da fornire all’azienda. Analizziamo la questione nel dettaglio.
Infortunio nel tragitto casa-lavoro: obblighi in capo al dipendente
Al verificarsi dell’infortunio nel tragitto casa-lavoro il lavoratore deve informare immediatamente il datore. In caso di mancata comunicazione viene meno il diritto alla copertura assicurativa INAIL per i giorni antecedenti quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.
Il dipendente dovrà poi sottoporsi a visita medica presso la struttura sanitaria competente (pronto soccorso o ambulatorio medico) e fornire all’azienda il certificato medico di infortunio (per motivi di privacy solo la copia riservata al datore di lavoro).
Se trattasi di infortunio in itinere causato da incidente stradale, al fine di reperire i dati richiesti nella denuncia INAIL, è bene fornire copia della contestazione amichevole e / o il verbale dell’autorità di pubblica sicurezza intervenuta.
Qualora intervenga la copertura INAIL il dipendente dovrà:
- Sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche prescritte dall’INAIL;
- Rendersi reperibile alle visite di controllo (se previste dal CCNL applicato).
Leggi anche: Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro, ecco la nostra guida
Infortunio in itinere: cosa deve fare il datore di lavoro
In caso di infortunio in itinere il datore deve inoltrare all’INAIL in via telematica:
- La comunicazione di infortunio in caso di assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a tre (in questo caso la comunicazione ha solo fini statistici dal momento che l’INAIL non eroga alcuna prestazione assicurativa per il giorno dell’evento e i tre successivi) entro 48 ore dalla ricezione del certificato;
- La denuncia d’infortunio per gli eventi con prognosi superiore ai tre giorni (escluso quello dell’evento) entro due giorni da quando il datore ne ha avuto notizia o 24 ore in caso di morte o pericolo di morte.
La denuncia d’infortunio assolve anche all’obbligo di comunicazione degli eventi con prognosi superiore ai 30 giorni o mortali all’autorità locale di pubblica sicurezza del comune in cui l’evento stesso si è verificato.
Vediamo nello specifico cosa indicare nella denuncia d’infortunio.
Dati del datore di lavoro e del dipendente
Il modello INAIL 4 bis R.A. per la denuncia d’infortunio richiede innanzitutto i dati del datore di lavoro e quelli del dipendente. Per quest’ultimo si dovranno riportare oltre ai riferimenti anagrafici e alla residenza, anche le specifiche sul rapporto di lavoro, come data di assunzione, tipologia contrattuale, mansione ricoperta, articolazione dell’orario di lavoro (se full-time o part-time).
In seguito si dovranno riportare gli indirizzi del datore di lavoro (sede legale), dell’unità produttiva in cui opera abitualmente l’infortunato, oltre all’indirizzo cui l’INAIL deve inviare le proprie comunicazioni.
Se l’indennità per infortunio sul lavoro viene anticipata dall’azienda in busta paga, nella denuncia si dovrà indicare la modalità di pagamento per il rimborso da parte dell’INAIL.
Luogo dell’infortunio
Nella parte relativa al luogo dell’evento, si dovrà indicare l’indirizzo in cui l’incidente è avvenuto, e selezionare la casella “si” in corrispondenza della voce “infortunio in itinere”. Si dovrà poi specificare se trattasi o meno di incidente con mezzo di trasporto: rispondendo “si”, l’INAIL chiede di precisare se riguarda un incidente stradale, ferroviario, navale o altro.
Data dell’evento
Nella denuncia si dovranno riportare data e ora dell’evento, oltre ad indicare il giorno in cui il datore ha saputo del fatto e (qualora non presente) se ritiene che la descrizione riferita dal dipendente corrisponda al vero.
La stessa sezione ospiterà anche i dati del certificato medico: nello specifico il suo numero identificativo, la data del rilascio e il periodo di prognosi durante il quale il dipendente si dovrà astenere dal prestare l’attività lavorativa.
Infine, si dovrà descrivere dettagliatamente come è avvenuto l’infortunio e le lesioni provocate.
Testimoni
Nella denuncia si dovranno indicare i dati di eventuali testimoni, come cognome, nome, residenza e riferimenti telefonici. La procedura consente di inserire al massimo due testimoni.
Dati dei veicoli
Il modello INAIL chiede, in caso di infortunio provocato dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, di indicare per ogni veicoli coinvolto:
- Targa;
- Compagnia assicurativa;
- Autorità di pubblica sicurezza intervenuta;
- Dati del conducente (e del proprietario se trattasi di persona diversa).
Caratteristiche dell’infortunio nel percorso casa-lavoro
Per infortunio in itinere si intende l’evento che colpisce il dipendente durante il normale percorso:
- Di andata e ritorno dall’abitazione al lavoro;
- Che collega due luoghi di lavoro (per chi ha più rapporti);
- Di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (solo se manca un servizio di mensa aziendale).
Per normale percorso si intende l’itinerario più breve che collega un luogo ad un altro.
Eventuali modifiche o interruzioni del percorso ordinario sono comunque coperte dall’assicurazione INAIL quando, secondo la Cassazione, sono necessarie.
Tali si ritengono quelle dovute a:
- Forza maggiore;
- Esigenze improrogabili ed essenziali;
- Adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Le soste non necessarie sono ammesse se di breve durata, che non espongono il dipendente a rischi diversi da quelli cui sarebbe andato incontro se si fosse fermato durante il normale percorso.
Sono al contrario escluse da copertura INAIL le soste di apprezzabile durata e consistenza.
Mezzo utilizzato
L’infortunio in itinere copre anche l’utilizzo di un mezzo di trasporto privato; purché questo sia necessario dal momento che mancano trasporti pubblici ovvero questi non consentono una puntuale presenza al lavoro, sono particolarmente disagevoli o gravosi.
Non sono coperti gli infortuni causati da:
- Abuso di psicofarmaci o alcolici;
- Uso di stupefacenti o allucinogeni;
- Guida senza patente;
- Violazione di norme del codice della strada.
Casi particolari
La Cassazione (sentenza n. 7313/2016) ha ritenuto indennizzabile dall’INAIL l’infortunio occorso al dipendente che abbia fatto uso della bicicletta, dal momento che la normativa italiana ne incentiva l’utilizzo.
Al contrario, sempre la Suprema Corte (sentenza n. 22154/2014) non ha giudicato coperto dall’INAIL l’incidente stradale che ha colpito il dipendente mentre si recava al luogo di lavoro, distante meno di un chilometro dall’abitazione, dal momento che il tragitto era comodamente percorribile a piedi.
Parimenti, la Cassazione (sentenza n. 17544/2004) ha negato l’infortunio in itinere al dipendente coinvolto in un incidente con il proprio ciclomotore. Questo perchè la durata della pausa pranzo (2 ore) avrebbe comodamente consentito di compiere il tragitto di andata e ritorno dall’abitazione con i mezzi pubblici.
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