Recentemente abbiamo visto come vengono trattate le malattie e gli infortuni non sul lavoro secondo il CCNL Metalmeccanici Industria. Ci concentreremo oggi invece sui veri e propri infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Siamo sempre all’interno della sezione IV, titolo VI del contratto, quella cioè che regola assenze, permessi e tutele. In questo caso prenderemo però in considerazione quanto disposto dall’art. 1.
Trattandosi di una descrizione non esaustiva ai fini della sintesi, per un esame più completo e approfondito si rimanda al testo integrale del CCNL.
Conservazione del posto per infortunio sul lavoro e malattia professionale
Alla lavoratrice e al lavoratore spetta la conservazione del posto:
- in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello in cui è percepita l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio sul lavoro fino alla guarigione clinica comprovata dal rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Inail.
In seguito ad eventuali postumi invalidanti, che non consentono di assolvere come in precedenza il lavoro, andrà possibilmente ricercata una mansione più adatta alla ridotta capacità lavorativa.
Per le assenze legate alla malattia professionale valgono le disposizioni previste dall’art. 2, sezione IV, titolo VI, del contratto collettivo in materia di malattie.
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Il trattamento economico ed effetti su altri istituti
In caso di infortunio sul lavoro viene mantenuto il diritto all’intera retribuzione per la 1° giornata nella quale viene abbandonato il lavoro.
Al lavoratore e alla lavoratrice assente per infortunio o malattia professionale l’azienda corrisponde un’integrazione di quanto percepito, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto.
Vale inoltre quanto previsto in termini di trattamento economico e conservazione del posto di lavoro come da art. 2 di cui sopra. Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente le scadenze previste verrà percepito il normale trattamento assicurativo.
L’assenza per malattia professionale o infortunio è utile ai fini del TFR e non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ad esempio le ferie.
Ai lavoratori che si sono trattenuti oltre il normale orario di lavoro per prestare assistenza o soccorso ad altri lavoratori spetta la retribuzione per il tempo trascorso.
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Ripresa del lavoro e superamento dei termini di conservazione del posto
Entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore o la lavoratrice deve riprendere la normale attività lavorativa.
Nel caso in cui la prosecuzione dell’invalidità temporanea superi i termini di conservazione del posto di lavoro, la risoluzione del rapporto da diritto al solo trattamento di fine rapporto. In caso contrario, con l’azienda che non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso tranne che per la decorrenza dell’anzianità legata al preavviso.
L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento nei limiti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui sopra e di cui all’art. 2, sezione IV, titolo VI, del contratto collettivo Metalmeccanici Industria.