Per espressa previsione normativa (art. 210 DPR n. 1124/1965) l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro che possono colpire i lavoratori si estende anche al cosiddetto infortuno in itinere, ovvero agli “incidenti di percorso” che possono capitare al lavoratore nel tragitto che va da casa al lavoro.
Il significato quindi altro non è che l’evento accidentale occorso durante il normale percorso:
- Di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- Che collega due luoghi di lavoro qualora il soggetto abbia più rapporti;
- Di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, nei casi in cui manchi la mensa aziendale.
Questi si differenziano dagli infortuni ordinari che, al contrario, avvengono durante l’attività lavorativa vera e propria o in conseguenza della stessa. Vediamo nel dettaglio cosa rientra nella definizione di infortunio sul lavoro in itinere ovvero occorso durante il percorso e come ci si deve comportare per avere la copertura assicurativa dell’INAIL.
In itinere, significato
Partiamo dalla definizione, ovvero dal significato del termine in itinere. Secondo il vocabolario Treccani si tratta di una locuzione latina che indica in viaggio, in marcia, durante il cammino.
Nel gergo assicurativo viene usata con riferimento all’infortunio riportato durante il normale percorso per recarsi al lavoro.
Cosa prevede la Legge
Il testo di riferimento è il DPR 1124 del 30 giugno 1965 e S.M.I. – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’Art. 210 prevede testualmente che:
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. ((L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato)). Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
Cosa si intende per “normale percorso”
Per capire cosa si intende per “normale percorso” un aiuto arriva dalle sentenze della Cassazione. Tale si definisce l’itinerario più breve, ad esempio, dall’abitazione alla sede di lavoro. Eventuali interruzioni o deviazioni sono ammesse solo quando necessarie, cioè quelle dovute a:
- Cause di forza maggiore;
- Esigenze improrogabili ed essenziali (vi rientrano ad esempio le deviazioni effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola);
- Obblighi penalmente rilevanti (come può essere l’omissione di soccorso).
Da non trascurare che per “abitazione” la Cassazione intende la dimora effettiva, a nulla rilevando il luogo in cui il lavoratore ha posto la residenza.
Eventuali soste non necessarie durante il normale percorso o non giustificate da esigenze di riposo o fisiologiche:
- Se di breve durata sono coperte da assicurazione;
- Al contrario, è esclusa la copertura INAIL per le soste di apprezzabile durata.
Nel tempo la giurisprudenza è intervenuta per chiarire i casi di infortunio lavoro in itinere che possono essere coperti dall’assicurazione INAIL oltre alle caratteristiche e ai requisiti del percorso compiuto dal lavoratore.
Sebbene appartenga ad una categoria a sé stante, quello in itinere è un infortunio soggetto agli stessi obblighi imposti a lavoratore e datore per gli eventi ordinari.
Qual è la differenza fra uso di mezzo proprio o mezzo pubblico
Il mezzo di trasporto è fondamentale per verificare se l’evento occorso al dipendente può rientrare nella tutela INAIL. E’ ammesso l’utilizzo di un mezzo proprio se:
- Mancano i mezzi pubblici che coprono l’intero percorso abitazione – lavoro (ad ogni modo, la mancanza del mezzo pubblico non giustifica la copertura assicurativa se il tragitto è ragionevolmente percorribile a piedi);
- In alternativa, qualora esistono mezzi pubblici ma non consentono di arrivare puntuali sul luogo di lavoro oppure non sono agevoli in relazione alle esigenze familiari del lavoratore.
E’ escluso in ogni caso l’intervento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli infortuni direttamente causati da:
- Abuso di alcolici;
- Abuso di sostanze stupefacenti;
- Guida da parte di un soggetto senza patente.
L’infortunio durante il percorso è riconosciuto anche in caso di utilizzo di veicoli non a motore (come può essere la bicicletta), qualora ricorrano anche gli altri requisiti.
Pertinenze e aree comuni dell’azienda
L’INAIL ha affermato (Nota del 12 gennaio 2004) che l’incidente avvenuto all’interno delle pertinenze e aree comuni del luogo di lavoro è considerato infortunio sul lavoro ordinario e non in itinere.
Cosa fare in caso di infortunio in itinere
Al verificarsi dell’infortunio il lavoratore deve informare immediatamente il datore. In caso di mancata comunicazione viene meno il diritto alla copertura assicurativa INAIL per i giorni antecedenti quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.
L’infortunato dovrà poi sottoporsi a visita medica presso la struttura sanitaria competente (pronto soccorso o ambulatorio medico) oltre a fornire al datore il numero identificativo, la data di rilascio e il periodo di prognosi del certificato.
Qualora intervenga la copertura INAIL il dipendente dovrà:
- Sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche prescritte dall’Istituto nazionale assicurativo;
- Rendersi reperibile alle visite di controllo se previste dal contratto collettivo.
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Quali sono gli obblighi del datore di lavoro
In caso di infortunio in itinere il datore deve inoltrare all’INAIL in via telematica:
- La comunicazione di infortunio: entro 48 ore dalla ricezione del certificato in caso di assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a tre (in questo caso la comunicazione ha solo fini statistici dal momento che l’INAIL non eroga alcuna prestazione assicurativa per il giorno dell’evento e i tre successivi);
- La denuncia d’infortunio: per gli eventi con prognosi superiore a tre giorni (escluso quello dell’evento) entro due giorni da quando il datore ne ha avuto notizia o 24 ore in caso di morte o pericolo di morte.
La denuncia d’infortunio assolve anche all’obbligo di comunicazione degli eventi con prognosi superiore ai 30 giorni o mortali all’autorità locale di pubblica sicurezza del comune in cui l’evento stesso si è verificato.
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In sede di denuncia, il datore dovrà segnalare all’INAIL che l’evento occorso è qualificabile come infortunio in itinere rispondendo “sì” all’apposita domanda contenuta nel modello di comunicazione (cosiddetto modello 4 bis R.A.), oltre ad inserire (in caso di infortunio causato dalla circolazione di veicoli a motore) i dati relativi ai mezzi coinvolti (targa, compagnia assicurativa, autorità di pubblica sicurezza intervenuta, dati del conducente e del proprietario del mezzo se diverso).
Infortunio in itinere: chi paga il dipendente?
Come nel normale infortunio sul lavoro ordinario anche per quello intercorso per raggiungere il lavoro l’INAIL paga la cosiddetta rendita per inabilità temporanea assoluta se non si può svolgere la propria attività per un periodo di tempo pari alla diagnosi del medico.
Al verificarsi di eventi coperti dall’INAIL, l’assicurazione garantisce l’erogazione di:
- Prestazioni sanitarie (cure mediche e chirurgiche, accertamenti clinici e fornitura di protesi);
- Prestazioni economiche finalizzate a garantire un trattamento retributivo al dipendente altrimenti sprovvisto di stipendio perché assente dal lavoro in infortunio.