Infortunio CCNL Commercio: dopo aver approfondito negli articoli precedenti temi come la malattia, la maternità, il diritto a ferie e permessi, oggi proseguiamo la nostra analisi del contratto del commercio e terziario soffermandoci sui diritti e doveri del lavoratore in caso di infortunio.
L’infortunio sul lavoro è l’evento accaduto al lavoratore per causa violenta da cui sia derivata un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni o la morte. I soggetti erogatori del trattamento di infortunio sono l’INAIL ed il datore di lavoro.
I datori di lavoro hanno l’obbligo di assicurare contro gli infortuni sia i dipendenti che i collaboratori, al fine di garantire ai lavoratori la necessaria tutela fisica, giuridica, sanitaria ed economica. L’assicurazione Inail è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico (DPR 1124/1965 e succ. mod.) ed anche da numerose disposizioni speciali dirette soprattutto ad estendere la tutela Inail a nuove categorie di lavoratori (parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghe).
Infortunio CCNL commercio: cosa fare
Il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al responsabile del personale.
N.B. L’omessa comunicazione al datore di lavoro comporta la perdita del diritto all’indennità di infortunio. Il ritardo nella comunicazione comporta la perdita dell’indennità per i giorni che intercorrono fra l’infortunio e la comunicazione.
Il lavoratore deve poi far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio.
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Qualora la prognosi superi i tre giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare l’infortunio sia all’Inail che all’autorità di pubblica sicurezza; la comunicazione va inviata entro due giorni dalla comunicazione dell’infortunio da parte del lavoratore.
In caso di infortunio sul lavoro con prognosi fino a 2 giorni, bisogna inviare la sola comunicazione d’infortunio all’INAIL (che ha valenza ai fini statistici).
In caso di infortunio mortale o che metta a rischio la vita del lavoratore, così come di inabilità assoluta superiore ai trenta giorni, l’autorità di pubblica sicurezza inoltrerà copia della denuncia al giudice del lavoro.
Indennità di infortunio nel CCNL commercio: calcolo della retribuzione
I primi quattro giorni di infortunio sono a carico del datore di lavoro. Il primo giorno è quello in cui si è verificato l’infortunio ed è retribuito totalmente. I successivi tre giorni sono indennizzati al 60%, compresi i sabati, le domeniche ed i giorni festivi.
A decorrere dal quarto giorno successivo all’infortunio, l’Inail indennizzerà le giornate nella misura del 60% fino al 90° giorno e del 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica; comprendendo i sabati, le domeniche e i giorni festivi.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di anticipare l’indennità erogata dall’Inail e di integrarla fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.
N.B. L’indennnità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.
Infortunio in itinere nel CCNL commercio
Sono indennizzati dall’INAIL gli infortuni che si verifichino durante il normale tragitto di andata e ritorno fra l’abitazione ed il luogo di lavoro; così come, in assenza di una mensa aziendale, durante il percorso dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto.
Le procedure da seguire sono le stesse indicate per le altre tipologie di infortunio.
Il periodo di comporto CCNL Commercio
Non esistono limiti alla durata dell’indennità erogata dall’INAIL. L’istituto assicura l’indennità fino alla stabilizzazione delle condizioni di salute del lavoratore.
N.B. E’ importante prestare attenzione alla limitazione del diritto alla conservazione del posto di lavoro stabilita dal CCNL e chiamata “periodo di comporto”: nel contratto del Commercio è di 180 giorni in un anno solare.
L’esenzione dal ticket
Gli infortunati sul lavoro sono esentati dal pagamento dei ticket sui farmaci e sulle visite specialistiche prescritti dall’INAIL e dal medico curante.