L’indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini della NASpI? A questa domanda ha dato una risposta la Cassazione civile, che con sentenza numero 17606 del 21 giugno 2021, ha stabilito che la somma riconosciuta al dipendente in virtù del preavviso non lavorato, soggetta a trattenute fiscali e soprattutto previdenziali, è utile anche ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per accedere all’indennità di disoccupazione.
La Suprema corte si è pronunciata sul ricorso di un dipendente contro la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento della prestazione per mancanza dei requisiti.
In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto non computabili, in aggiunta alle 47 settimane lavorate sino alla cessazione del rapporto, i periodi ulteriori (pari a 5 settimane) rappresentati dall’indennità sostitutiva del preavviso, escludendo pertanto il diritto al citato sussidio INPS.
Investita della controversia, la Cassazione ha accolto il ricorso del dipendente e rinviato la causa alla Corte d’appello, sottolineando che se l’indennità sostitutiva è sottoposta a contribuzione, si legge nella sentenza, logica vuole “che il tempo coperto dal preavviso sia considerato utile anche ai fini del raggiungimento del periodo minimo di lavoro necessario per beneficiare del trattamento di disoccupazione”.
Il riferimento degli Ermellini è al requisito dei 2 anni di iscrizione del dipendente nell’Assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Analizziamo nel dettaglio in quali casi dev’essere corrisposta l’indennità sostitutiva e quando, al contrario, il preavviso è lavorato dal dipendente.
Periodo di preavviso lavorato
Per sua stessa definizione, il preavviso è quel lasso di tempo (di norma computato in giorni di calendario a meno che il contratto collettivo o quello individuale non prevedano diversamente) tra:
- La comunicazione alla controparte dell’intenzione di interrompere il rapporto;
- E l’ultimo giorno di vigenza del contratto.
Durante questo periodo continuano ad operare tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, tanto in capo all’azienda quanto al lavoratore. Banalmente, nel corso del preavviso il dipendente è tenuto a:
- Garantire la prestazione lavorativa;
- Osservare gli obblighi di fedeltà, diligenza e subordinazione;
- Rispettare l’orario di lavoro.
Mentre il datore è obbligato a corrispondere:
- Retribuzione;
- Aumenti contrattuali;
- Maturazione di ferie, permessi, mensilità aggiuntive, anzianità di servizio e Trattamento di fine rapporto.
Assenze nel periodo di preavviso
La decorrenza del periodo di preavviso si interrompe a fronte delle seguenti assenze del lavoratore, individuate da leggi e giurisprudenza di Cassazione:
- Ferie (articolo 2109 Codice civile);
- Malattia (Cassazione sentenza n. 17334 del 30 agosto 2004);
- Per interpretazione estensiva si possono ricomprendere anche maternità e infortunio.
Pertanto, al verificarsi di uno degli eventi citati, il preavviso è sospeso e riprende a decorrere al rientro del dipendente.
Leggi anche: Ferie durante il periodo di preavviso: cosa c’è da sapere
Preavviso non lavorato: indennità sostitutiva del preavviso
Le conseguenze in caso di preavviso non lavorato variano a seconda della parte che interrompe il rapporto. Se questa coincide con il datore di lavoro (licenziamento):
- A fronte del consenso del dipendente all’interruzione immediata del rapporto, l’azienda è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva;
- In mancanza del consenso del lavoratore il contratto si risolve senza che trascorra il preavviso, con erogazione tuttavia dell’indennità sostitutiva.
Nelle ipotesi di dimissioni (recesso del dipendente):
- Se l’azienda è d’accordo a che il preavviso non sia lavorato (in tutto o in parte), il rapporto di norma cessa immediatamente senza alcuna trattenuta per il dipendente o richiesta di risarcimento danni;
- In alternativa, in mancanza dell’ok del datore di lavoro il dipendente è tenuto a garantire la prestazione per tutto il periodo del preavviso, in caso contrario è chiamato a corrispondere o subire la trattenuta in busta paga di un importo equivalente all’indennità sostitutiva (somma in questo caso netta, in quanto non soggetta a imposizione contributiva o fiscale).
Diritto assoluto all’indennità sostitutiva del preavviso
In una serie tassativa di ipotesi l’azienda è comunque tenuta a riconoscere l’indennità sostitutiva:
- Decesso del dipendente;
- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni del lavoratore o della lavoratrice nel periodo protetto di maternità;
- Recesso volontario del lavoratore per causa di matrimonio;
- Licenziamento per giusta causa (per cui non spetta il preavviso) successivamente convertito dal giudice in un’ipotesi di recesso nella quale al contrario l’indennità è dovuta;
- Risoluzione contrattuale per fallimento o liquidazione coatta amministrativa, laddove non sia possibile dare il preavviso.
Indennità sostitutiva del preavviso: come si calcola
L’indennità sostitutiva si determina partendo innanzitutto dalla retribuzione normalmente spettante al dipendente. In questa devono essere considerati anche:
- Ratei delle mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima);
- Provvigioni;
- Premi di produzione;
- Partecipazione agli utili o ai prodotti;
- Il valore equivalente del vitto e dell’alloggio;
- Ogni altro compenso riconosciuto con continuità.
Dal calcolo dell’indennità sono tuttavia esclusi i rimborsi spese.
Con specifico riferimento ai dipendenti retribuiti in tutto o in parte con partecipazioni o premi di produzione, si considera la media delle somme corrisposte negli ultimi tre anni di servizio (ovvero nel minor periodo di vigenza del contratto).
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Indennità sostitutiva del preavviso e contributi INPS
Dal punto di vista contributivo l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contributi INPS a carico del lavoratore e dell’azienda, al pari della normale retribuzione. Discorso diverso, come già anticipato, per le somme trattenute in busta paga a fronte del mancato preavviso riconosciuto dal lavoratore all’azienda: in questo caso la somma assume carattere risarcitorio, come tale detratta dalla retribuzione netta.
All’interno della denuncia Uniemens, utile per comunicare all’INPS i dati sui contributi mensili, l’indennità sostitutiva dev’essere:
- Sommata all’imponibile previdenziale del mese (la somma per intenderci su cui si applica l’aliquota contributiva);
- Esposta separatamente nel campo “Retribuzioni particolari”, indicando altresì il numero di settimane cui il preavviso si riferisce.
Tassazione IRPEF
Al pari dei contributi INPS, l’indennità erogata dall’azienda è soggetta a tassazione separata IRPEF, con la particolarità di subire la stessa aliquota utilizzata per il Trattamento di fine rapporto.
Come ormai noto, in caso di indennità trattenuta al dipendente, la somma è netta, non essendo imponibile fiscalmente.
Competenze di fine rapporto
L’indennità sostitutiva del preavviso rientra tra le “competenze di fine rapporto”, come tali da corrispondere in busta paga unitamente a:
- Ferie e permessi residui non goduti;
- Mensilità aggiuntive;
- Trattamento di fine rapporto.