Al termine del rapporto di lavoro dipendente, al lavoratore vengono di norma corrisposte le cosiddette “spettanze di fine rapporto” tra cui: il T.F.R., i ratei maturati, le ferie ed i permessi residui, gli eventuali arretrati contrattuali e in alcuni casi l’indennità di preavviso o indennità sostitutiva del preavviso.
Nel lavoro a tempo indeterminato, come previsto dagli Art. 2118 e 2119 del c.c., le Parti possono concordare che il periodo di preavviso di licenziamento o dimissioni come previsto dal C.C.N.L. di riferimento, possa essere trattenuto, lavorato o invece sostituito dalla relativa indennità.
Natura dell’ indennità sostitutiva del preavviso
E’ importante chiarire quale natura venga ad assumere l’Istituto della indennità sostitutiva del preavviso che per anni, la giurisprudenza ha considerato come “Tutela reale”, considerando la vera fine del rapporto di lavoro, solo alla conclusione del periodo di preavviso previsto, sia in chiave effettiva che figurativa.
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Interruzione del periodo di preavviso e legge Fornero
Come noto, il periodo di preavviso viene automaticamente interrotto da assenze per infortunio, ferie e malattia. A causa del reiterato abuso soprattutto di quest’ultima, che di fatto costringe il Datore di Lavoro a mantenere in carico il Dipendente sino al termine di fine comporto, dovendo corrispondere poi l’indennità sostitutiva del Preavviso in caso di licenziamento, è intervenuta, anche se a dire il vero in modo poco incisivo, la norma Fornero attraverso l’Art. 41 introducendo la procedura di conciliazione – non applicabile a contratti a tutele crescenti.
Spartiacque invece è la Sentenza della Cassazione no. 17248 dell’agosto 2015. Con questa sentenza della Cassazione si consolida la natura “obbligatoria” del Preavviso che, in caso di cessazione immediata del rapporto di lavoro, non concorrerebbe alla formazione del T.F.R. ed altre spettanze.
Vi sono poi casi particolari in cui il lavoratore viene ad acquisire il diritto alla corresponsione:
- nel recesso per giusta causa (es in caso di mancato pagamento delle retribuzioni)
- licenziamento della madre lavoratrice sino ad un anno di vita del bambino;
- licenziamento durante il primo anno di coniugio.
L’indennità spetta anche in caso di recesso ad nutum, per licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, in caso di procedura fallimentare o chiusura attività del Datore di Lavoro ed infine per decesso del lavoratore agli aventi diritto.
Per contraltare l’indennità non viene corrisposta in caso di dimissioni consensuali, recesso durante il periodo di prova, contratto a termine, licenziamento e dimissioni per giusta causa (eccetto l’esempio riportato), dimissioni della madre lavoratrice nel primo anno di vita del bambino.
Calcolo indennità sostitutiva del preavviso
Il calcolo viene svolto a partire dal giorno di comunicazione della notifica di licenziamento o dimissioni, comprendendo tutto quanto il lavoratore avrebbe percepito in normale costanza di rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dall’Art. 2121 c.c.
Nel computo devono essere ricompresi:
- i premi di produzione;
- provvigioni (se la retribuzione è composta quasi in toto da queste voci, occorrerà fare la media degli ultimi 3 anni);
- indennità sostitutive di mensa;
- benefit;
- auto aziendale.
Sono esclusi i rimborsi spese anche se con carattere continuativi, ratei e maturazione ferie.
Indennità di preavviso e contribuzione
L’indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre dal punto di vista fiscale, il Tuir all’Art. 17 prevede la tassazione separata dell’Art. 19, applicata al T.F.R., al netto dei contributi previdenziali. Si ricorda che l’aliquota viene applicata in via provvisoria, poiché l’Agenzia delle Entrate potrà riliquidare l’imposta sulla base dei redditi dei tre anni precedenti.
In caso di dimissioni, poiché l’Istituto del Preavviso viene ad assumere natura risarcitoria, deve essere detratta dalla retribuzione netta, non riducendo l’imponibile fiscale, se trattenuta al lavoratore. La Circ. Agenzia delle Entrate no. 2/’86 ha precisato che lo scomputo dall’indennità di fine rapporto ne
comporta comunque il computo dal punto di vista fiscale.
Gli Assegni Nucleo Familiare devono essere corrisposti per tutta la durata del Preavviso sino ad un massimo di 3 mesi ed il Fondo TFR presso l’INPS non comprende l’indennità.
Indennità sostitutiva del preavviso in pratica
Considerata la durata del Preavviso prevista dal C.C.N.L. di riferimento, occorre calcolare quanti ratei di 13^ e 14^ mensilità maturino.
Se il Preavviso viene lavorato, il suo importo concorre alla formazione del T.F.R., altrimenti, come detto, ne rimane escluso.
Devono essere ricomprese tutte le voci correnti e continuative della busta paga, come l’indennità di mensa, il canone di affitto, l’alloggio. Non si conteggiano ratei di Ferie e Permessi retribuiti, né i rimborsi spese.
In caso di retribuzione mensilizzata su 26 giorni, occorre trovare la R.M.G. – retribuzione media giornaliera – dividendo la retribuzione ordinaria per le giornate di lavoro e moltiplicarla per il numero dei giorni di Preavviso. (es. € 2000/26= RMG € 76; GG. preavviso 45 gg.= € 3420.)
Calcolare poi le mensilità aggiuntive, date dalla retribuzione ordinaria, diviso i mesi di maturazione, moltiplicato per le mensilità previste di 13^ e 14^. (es. ha lavorato tutto l’anno: € 2000/12= € 166 x 2= € 332)
Calcolare ancora i premi di Produzione sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio (somma premi /i 36 mesi), moltiplicato per i mesi del Preavviso. (es. 2015: € 400; 2016:€450; 2017 € 500=1450/36mesi= 40,27 per ogni mese di Preavviso).
Dalla somma di queste voci, ottenere l’Indennità sostitutiva del Preavviso e sottoporla all’Aliquota contributiva INPS di riferimento. (3420+332+80,54= 3832,54 X 9,19%=352,210 INPS)
IMPONIBILE IRPEF= 3832,54 – 352,210= 3480,33
Calcolare l’Aliquota da applicare al T.F.R., es. 23% ed applicarla sull’imponibile dell’Indennità di Preavviso: 800,48 Tassazione separata: Indennità netta: 2.680,00 Euro.