Al lavoratore che non possa adempiere alla propria prestazione lavorativa a causa di un evento traumatico avvenuto durante lo svolgimento delle proprie mansioni o nel tragitto casa-lavoro (infortunio in itinere) è previsto il pagamento di una indennità di infortunio sul lavoro. Ma chi paga la retribuzione in caso di infortunio? Dopo quanto tempo arriva il risarcimento INAIL per infortuni?
Le aziende sono obbligate al pagamento di un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali cui possono essere esposti i propri dipendenti. L’ente interessato è l’INAIL, che in caso di infortunio (anche in itinere), malattia professionale o morte sul lavoro, eroga un’apposita indennità economica a copertura dei periodi di non lavoro degli infortunati.
L’infortunio provoca infatti al dipendente uno stato di temporanea e assoluta inabilità al lavoro tale per cui questi non è in grado di prestare la normale attività e nemmeno ricevere la retribuzione. Per tutelarsi contro questi eventi, i datori di lavoro pagano un premio assicurativo all’INAIL destinato a finanziare l’erogazione dell’indennità economica nei casi di infortunio. La prestazione, oltre ad avere particolari criteri di calcolo ha un importo che varia a seconda della durata dell’assenza. Più lungo è l’infortunio più cospicua è l’indennità INAIL.
Vediamo nel dettaglio durata e modalità di calcolo della prestazione.
Infortuni sul lavoro, chi paga?
Quanto spetta in busta paga di retribuzione in caso di infortunio? In caso di infortunio sul lavoro chi paga la retribuzione? Nei casi di infortunio la retribuzione dev’essere corrisposta:
- Dal datore di lavoro per il giorno in cui si verifica l’infortunio;
- Sempre dal datore di lavoro per i 3 giorni successivi all’evento (cosiddetto “periodo di carenza”);
- Dall’INAIL 4° giorno successivo quello dell’evento fino alla guarigione.
I giorni si intendono di calendario, compresi sabati, domeniche e festivi.
Leggi anche: Infortunio sul lavoro: cosa fare
Il trattamento economico spettante all’infortunio varia a seconda della durata dell’inabilità. Nel giorno dell’evento spetta la retribuzione (a carico del datore) che il dipendente avrebbe percepito se avesse regolarmente lavorato.
Per il periodo di carenza (sempre a carico azienda) spetta il 60% della normale retribuzione, a meno che il contratto collettivo applicato non preveda condizioni di miglior favore. Da segnalare che in generale i CCNL prevedono il 100% della retribuzione anche per il periodo di carenza.
Discorso diverso per i periodi a carico dell’INAIL, che meritano un apposito paragrafo.
Indennità INAIL infortunio
L’importo dell’indennità INAIL è pari:
- Al 60% della retribuzione media giornaliera (RMG) dal 4° al 90° di infortunio;
- Al 75% della RMG dal 91° giorno alla guarigione.
L’indennità spetta per tutti i giorni di durata dell’inabilità e viene anticipata dal datore in busta paga, salvo poi essere rimborsata dall’INAIL direttamente all’azienda (di norma a mezzo bonifico bancario sulle coordinate indicate nella denuncia d’infortunio).
A differenza delle somme a carico azienda (imponibili sia ai fini INPS che IRPEF) l’indennità è esente da contributi ma soggetta a tassazione.
Leggi anche: Infortunio in itinere
Risarcimento INAIL dopo quanto tempo
Una volta effettuate le dovute verifiche e ritenuto che sia tutto in regola, l’INAIL inizierà a pagare al lavoratore il dovuto risarcimento, ovvero l’indennità prevista dal quinto giorno successivo all’infortunio. In alcuni casi l’azienda potrà anticipare in busta paga l’indennità INAIL e poi recuperare le somme in F24.
Calcolo Retribuzione media giornaliera
La Retribuzione media giornaliera (RMG) si calcola in maniera diversa a seconda che il dipendente abbia una paga oraria o mensilizzata.
Nel primo caso la RMG è pari alla somma di:
- Retribuzione oraria lorda (applicata nei 15 giorni precedenti l’infortunio) moltiplicata per l’orario normale settimanale diviso 6 (ad esempio 40 ore settimanali / 6) per praticità chiamato importo a);
- Retribuzione straordinaria percepita nei 15 giorni precedenti l’infortunio da dividere per le ore che il dipendente avrebbe dovuto lavorare nello stesso arco temporale (il risultato ottenuto si moltiplica per l’orario normale settimanale e si divide poi per 6);
- La retribuzione spettante per le ferie che si ottiene aumentando l’importo a) della percentuale che si ottiene dal seguente rapporto:
(Giorni di ferie + giorni di riposo annui previsti dal contratto collettivo * 100) / 300
- Il compenso per le festività che si ottiene aumentando l’importo a) del 3,33%;
- Il compenso per le mensilità aggiuntive che si ottiene applicando la percentuale dell’8,33% all’importo a), se il dipendente ha diritto anche alla quattordicesima l’importo a) è incrementato del 16,66% (cioè 8,33% * 2).
Per i dipendenti retribuiti invece in misura fissa mensile la RMG è data dalla somma di:
- Retribuzione ordinaria mensile divisa per 25, cosiddetto importo a);
- L’importo spettante per lavoro straordinario o elementi aggiuntivi della retribuzione (ad esempio maggiorazioni per lavoro notturno, indennità di trasferta) relativo ai 15 giorni precedenti l’infortunio il tutto diviso 12,5;
- Compenso per ferie e riposi compensativi ottenuto incrementando l’importo a) della percentuale che si ottiene dal rapporto:
(Giorni di ferie + giorni di riposo annui previsti dal contratto collettivo) * 100 / 300
- Compenso per mensilità aggiuntive determinato aumentando l’importo a) dell’8,33% per ogni mensilità aggiuntiva.
Integrazione dell’indennità INAIL da parte del datore di lavoro
La quasi totalità dei contratti collettivi italiani prevede a carico dell’azienda un’integrazione dell’indennità INAIL, tale da garantire la stessa retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato. Ad esempio:
- Il CCNL Alimentari – Industria prevede ad esempio un’integrazione a carico azienda del 100% per tutto il periodo di erogazione dell’indennità INAIL fino alla guarigione.
- Il CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio prevede invece un’integrazione del 90% dal 5° al 20° giorno di infortunio, elevata al 100% dal 21° giorno fino a guarigione.
Da segnalare che l’integrazione a carico azienda è soggetta sia a contributi INPS che a tassazione IRPEF.
L’integrazione si calcola prendendo a riferimento la retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per i giorni di infortunio. A questo importo dev’essere sottratta l’indennità INAIL. In tal modo si ottiene l’integrazione a carico dell’azienda.
Tuttavia, dal momento che l’indennità non è soggetta a contributi INPS (mentre l’integrazione si) per calcolare correttamente l’integrazione, la somma a carico dell’INAIL dev’essere aumentata dei contributi INPS.
Infortunio sul lavoro retribuzione: esempio di calcolo
Ipotizziamo un’indennità INAIL pari ad euro 1.200,00. Per il periodo di infortunio al dipendente sarebbe spettata una retribuzione di euro 1.800,00 lordi. Il CCNL applicato stabilisce un’integrazione a carico azienda del 100%. Mentre i contributi a carico del dipendente sono pari al 9,19%. A questo punto per determinare l’integrazione il calcolo sarà il seguente:
[(Indennità INAIL euro 1.200,00 * 100) / 100 – 9,19 contributi a carico dipendente] = 1.321,44 euro.
A questo punto l’integrazione sarà pari alla differenza tra:
Retribuzione teorica per il periodo di infortunio euro 1.800,00 – Indennità INAIL aumentata dei contributi euro 1.321,44 = 478,56 euro.
Al dipendente verrà pertanto erogata in busta paga sia l’indennità INAIL pari ad euro 1.200,00 che l’integrazione a carico azienda di euro 478,56.
Se al contrario l’integrazione fosse stata del 90% (come prevede il CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio per i giorni di infortunio dal 5° al 20°) la somma in busta paga sarebbe stata pari a:
- 478,56 * 90% = 430,70 euro.