L’indennità di malattia INPS è un sostegno economico fondamentale per i lavoratori dipendenti che si trovano impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a causa di una malattia. Con questa guida completa forniremo tutte le informazioni necessarie per comprendere come funziona la malattia in busta paga, quali sono i requisiti per ottenerla, come calcolare l’importo spettante e quale procedura seguire per fare richiesta.
Conoscere i propri diritti e le modalità per accedere ai benefici è essenziale per garantire una protezione adeguata durante i periodi di malattia. Segui questa guida passo dopo passo per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sull’indennità di malattia INPS e per assicurarti di poter affrontare serenamente eventuali assenze dal lavoro per motivi di salute.
Vediamo in dettaglio come si fa il calcolo e quanto dura l’indennità a carico dell’INPS e dell’azienda.
Cos’è l’indennità di malattia e come funziona?
L’indennità di malattia INPS è una prestazione previdenziale riconosciuta al lavoratore dipendente che a causa di un evento morboso è impossibilitato a prestare la propria attività lavorativa. Teoricamente il datore di lavoro non sarebbe tenuto a retribuire il dipendente assente, tuttavia, la Costituzione stabilisce (articolo 38) che durante la malattia il lavoratore ha comunque il diritto di beneficiare di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita.
Per questo la copertura retributiva dei periodi di malattia è principalmente a carico dell’INPS che eroga un’apposita indennità, integrata dal datore qualora lo preveda il contratto collettivo. Quando non interviene l’INPS il pagamento della malattia è per intero a carico dell’azienda. In questi casi al dipendente è riconosciuto il normale trattamento retributivo come se avesse lavorato. La malattia perciò oltre a non esser destinata a tutti i lavoratori è soggetta a precisi limiti temporali e di importo. Previste inoltre particolari modalità di calcolo.
Chi ha diritto all’indennità di malattia?
L’indennità di malattia spetta agli operai di tutti i settori contributivi (industria e artigianato, commercio, credito e assicurazioni, agricoltura). Esclusi quadri, dirigenti e impiegati di tutti i settori eccezion fatta per le aziende inquadrate nel commercio.
La prestazione si estende anche agli apprendisti e ai lavoratori a tempo indeterminato sospesi o cessati purché la malattia si verifichi entro 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
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Quanto dura l’indennità di malattia?
L’indennità viene erogata per un periodo non superiore a:
- 180 giorni nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato;
- Per i dipendenti con contratto a termine il limite è pari alla durata dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti la malattia (fermo restando il limite massimo di 180 giorni di cui sopra).
Se il lavoratore a tempo determinato non può far valere periodi superiori ai 30 giorni, l’indennità è concessa per una durata non eccedente i 30 giorni nell’anno solare.
La durata della malattia si calcola sommando tutte le giornate di assenza a prescindere dal fatto che siano coperte o meno dall’indennità.
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Quali sono le giornate coperte dal pagamento dell’indennità
L’indennità non viene erogata per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia. Sono esclusi infatti i primi 3 giorni (cosiddetto periodo di “carenza”). I contratti collettivi in generale prevedono a copertura del periodo di carenza l’erogazione del trattamento economico da parte dell’azienda, pari alla retribuzione spettante per i giorni di lavoro.
A seconda della categoria cui appartiene il malato non sono indennizzabili:
- Domeniche e festività nazionali e infrasettimanali, per gli operai;
- Festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica, per gli impiegati.
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Qual è l’importo dell’indennità di malattia?
Per calcolare l’importo dell’indennità di malattia si deve innanzitutto individuare la retribuzione lorda percepita nel mese (o 4 settimane) precedenti l’inizio dell’evento (la somma da prendere in considerazione è l’imponibile previdenziale su cui vengono calcolati i contributi dovuti all’INPS).
Se il soggetto non può far valere un mese di lavoro si assume la retribuzione spettante per il periodo prestato. Nel caso estremo in cui non risulti nemmeno una giornata, rileva il periodo più recente in cui esiste retribuzione.
A questo punti i criteri di calcolo differiscono a seconda che si tratti di impiegati o operai.
Malattia impiegati
Per gli impiegati si somma alla retribuzione del mese precedente quanto il dipendente matura mensilmente a titolo di tredicesima, eventuale quattordicesima ed altre voci a carattere ricorrente non comprese nella retribuzione corrente mensile, ad esempio i premi. Dividendo il risultato per 30 si ha la Retribuzione media giornaliera (RMG).
Se il mese precedente non risulta interamente lavorato si deve dividere:
- L’imponibile previdenziale di riferimento per i giorni lavorati o retribuiti;
- Il rateo mensile di tredicesima ed eventuale quattordicesima per 30.
La somma dei risultati rappresenta la RMG.
Malattia operai
Per gli operai pagati ad ore si divide la retribuzione del mese precedente per il numero di giornate lavorate o retribuite. Il risultato si somma al rateo mensile di tredicesima ed eventuale quattordicesima diviso per 25. I due importi danno la RMG.
In caso di operai retribuiti in misura fissa mensile la retribuzione del mese precedente dev’essere divisa per 26 e sommata al rateo mensile di tredicesima ed eventuale quattordicesima diviso per 25.
Ipotizziamo il caso di un impiegato con i seguenti dati:
- Retribuzione (imponibile previdenziale) mese precedente euro 2.050,00;
- Importo annuo tredicesima euro 1.300,00 il cui rateo mensile è pari ad euro 108,33 (1.300 / 12);
- Importo annuo quattordicesima euro 1.300,00 il cui rateo mensile è pari ad euro 108,33 (1.300 / 12).
La RMG si ottiene in questo modo:
- Retribuzione euro 2.050,00 / 30 = 78,85;
- Rateo mensile tredicesima euro 108,33 + Rateo mensile quattordicesima euro 108,33 / 30 = 7,22.
La RMG sarà pari a 78,85 + 7,22 = 86,07 euro.
Indennità di malattia: quota percentuale Retribuzione media giornaliera
Ultimo passaggio prima di ottenere l’indennità di malattia è moltiplicare la RMG per una serie di quote percentuali diverse a seconda della durata dell’assenza:
- 50% per le giornate indennizzabili comprese tra il 4° e il 20° giorno di malattia;
- 66,66% dal 21° al 180° giorno.
Le percentuali citate valgono per operai, impiegati del terziario ed apprendisti.
Per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non iscritti all’albo delle imprese artigiane la percentuale è dell’80% per tutte le giornate indennizzabili.
Riprendendo l’esempio precedente e posto che la RMG è pari a 86,07 euro, se la malattia ha una durata di 15 giorni di calendario e le giornate indennizzabili sono 10, l’indennità sarà pari a:
[(86,07 * 50%)*10] = 430,35 euro.
Chi paga l’indennità di malattia
L’indennità di malattia, eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro e da questi recuperata sui contributi da versare con modello F24.
Le somme erogate a titolo di indennità di malattia sono esenti da contributi ma soggette a tassazione IRPEF.
Integrazione da parte dell’azienda
In generale i contratti collettivi prevedono a carico dell’azienda un’integrazione dell’indennità INPS fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione o una quota inferiore.