Nel diritto del lavoro, il licenziamento rappresenta uno degli argomenti più dibattuti e delicati, sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. L’atto di porre fine unilateralmente a un rapporto di lavoro solleva una serie di questioni legali, etiche ed economiche che richiedono un’approfondita analisi.
In questo articolo, esploreremo il tema del licenziamento ad nutum, esaminando questa particolare forma di cessazione del rapporto di lavoro prevista dall’ordinamento giuridico italiano, i diritti e le responsabilità delle parti coinvolte, nonché le implicazioni sociali ed economiche di tale pratica.
Attraverso una panoramica completa e approfondita, cercheremo di gettare luce su un argomento tanto complesso quanto cruciale nel mondo del lavoro contemporaneo.
Cosa significa “Ad nutum”
Il significato di ad nutum, secondo il vocabolario, deriva da una locuzione latina che significa «secondo la volontà, a volontà».
Nel linguaggio giuridico, formula che qualifica l’atto con cui un soggetto pone termine a un rapporto giuridico per sua libera determinazione, senza che l’altra parte possa opporsi: licenziamento ad nutum.
Fonte: Treccani.it
Cos’è il licenziamento ad nutum
Il licenziamento ad nutum nel diritto del lavoro è una ipotesi di licenziamento che non prevede alcuna motivazione né, tantomeno, alcuna formalità procedurale (non serve cioè la forma scritta); letteralmente infatti, il termine ad nutum significa “con un cenno”.
Per questo tipo di licenziamento non valgono le garanzie previste dalla L. 604/66 né dall’art.18 Statuto dei lavoratori.
L’art. 2118 c.c. (Recesso dal contratto a tempo indeterminato), dispone che:
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro
Pertanto, l’unico tipo di tutela è data dall’indennità di mancato preavviso, salvo il caso, ovviamente di giusta causa.
Quando è possibile fare il licenziamento ad nutum
Nell’ordinamento legale italiano, per quanto riguarda la terminazione unilaterale dell’impiego, sono previsti il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo. Tutte queste modalità di cessazione del rapporto lavorativo richiedono che il datore di lavoro fornisca una spiegazione riguardante le ragioni che lo hanno spinto a prendere tale decisione.
Tali ragioni possono derivare da violazioni disciplinari (come nel caso della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo) oppure essere influenzate da fattori legati alle performance economiche dell’azienda.
Ad oggi i licenziamenti ad nutum sono possibili solo per:
- i lavoratori assunti in prova (art. 10, legge n. 604/1966);
- i dirigenti ( artt. 10, 3L. n. 604/1966);
- lavoratori domestici (art. 4, c. 1, legge n. 108/1990);
- lavoratori ultrasessantacinquenni e le lavoratrici ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, (art. 4, c. 1, legge n. 108/1990). Il licenziamento ad nuntum non può avvenire fino a che non si è raggiunta la “finestra” per la effettiva decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 6 co 2 bis d.lg. 248/2007.
- gli atleti professionisti (legge 23.3.1981, n. 91 e D.M. 13.3.1985).
Recesso ad nutum e nullità del contratto di lavoro
Rimangono validi per il recesso ad nutum i principi generali in tema di nullità del contratto come l’art. 1354 c.c. (Condizioni illecite o impossibili).
È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.
In linea di massima diciamo che nel caso di contratto di lavoro, il motivo illecito è dato dal licenziamento discriminatorio per credo politico o fede religiosa, per l’appartenenza ad un sindacato nonchè, di lingua e sesso.
La tutela per l’illegittimità del licenziamento a nutum è la stessa prevista per il licenziamento in generale; vale a dire le norme previste dall’art. 8 L. 604/66 e dall’art 18 Statuto dei lavoratori, che, altro non sono che le due ipotesi di tutela obbligatoria e tutela reale del licenziamento di cui parleremo in un secondo momento.
Va ricordato infine che anche nel caso di licenziamento ad nutum vige l’obbligo del preavviso.