Il lavoro ripartito o Job Sharing è uno speciale contratto di lavoro subordinato, introdotto con il D.Lgs 276/03, caratterizzato dal fatto che la controparte del datore di lavoro è rappresentata da due lavoratori i quali assumono in solido l’adempimento di un unica e identica obbligazione lavorativa.
Deve essere stipulato in forma scritta e, la sua disciplina è rimessa alla contrattazione collettiva. In mancanza di questa, si dovrà applicare la normale disciplina del lavoro subordinato.
Il lavoro ripartito o job sharing: come funziona
Il lavoro ripartito si caratterizza per l’elasticità della prestazione lavorativa e per il vincolo di solidarietà tra i due lavoratori.
Infatti:
- i lavoratori possono liberamente e in qualsiasi momento decidere di sostituirsi tra loro;
- possono decidere di modificare la collocazione temporale del loro lavoro, quindi dei turni da svolgere;
- ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa. Pertanto il datore di lavoro può esigere che l’esatto adempimento dalla prestazione da ciascun lavoratore.
La facoltà dei lavoratori di variare il proprio orario di lavoro o di sostituirsi fra loro deve però essere prevista nei contratti collettivi o individuali; diversamente ciascun lavoratore dovrà attenersi alla ripartizione dell’attività lavorativa così come previsto nel proprio contratto.
Dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori
Se uno dei due lavoratori non adempie alla sua attività lavorativa , il contratto di lavoro cessa se l’impossibilità è definitiva; se l’impossibilità è temporanea (ad es. una malattia), il datore di lavoro può comunque risolvere il contratto qualora non abbia più interesse all’attività lavorativa.
In caso di impossibilità di uno dei lavoratori, sono vietate dalla legge, sostituzioni da parte di terzi lavoratori; tuttavia vi si può procedere su consenso del datore di lavoro.
Le dimissioni o il licenziamento di uno solo dei lavoratori coobbligati comporta il licenziamento anche dell’altro lavoratore, a meno che, su richiesta del datore di lavoro, questi si renda disponibile a svolgere per intero l’intera attività lavorativa.
In questo caso il contratto di lavoro di job sharing si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato e la remunerazione deve essere equivalente a quella di altro lavoratore di pari livello.
Con lo job sharing, ciascun lavoratore svolge la propria attività per un orario ridotto rispetto al tempo pieno; tuttavia il lavoro ripartito non è un contratto di lavoro part-time.
In effetti ciascun lavoratore è responsabile nei confronti del capo di tutte le ore lavorative dovute; la riduzione dell’orario effettivamente svolto, riguarda solo il rapporto interno tra i due lavoratori. Il lavoro ripartito è assimilabile al part-time solo per quel che riguarda le prestazioni previdenziali e assistenziali.
Job Splitting
Lo job sharing non va confuso neanche con un’altra forma particolare di lavoro che è lo “job splitting” caratterizzato dalla divisione di un unico posto di lavoro a tempo pieno in due posti di lavoro a tempo parziale.
Con questa forma particolare di contratto, esistono due rapporti di lavoro, indipendenti tra di loro mentre, nello job sharing, l’obbligazione lavorativa è una sola e può essere svolta alternativamente da uno o l’altro dei lavoratori, secondo orari e turni dagli stessi concordati.