Per lavoro minorile si intendono tutte le forme di lavoro svolte da minori al di sotto di un’età minima stabilita per legge. Dagli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione sull’età minima dell’ILO, 1973, viene richiesto di fissare l’età minima di assunzione all’impiego:
- L’età minima di assunzione è generalmente di 15 anni (14 per i paesi in via di sviluppo);
- Lavori leggeri possono essere consentiti dai 13 anni (12 per i paesi in via di sviluppo);
- Per tutti i lavori considerati pericolosi per la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, l’età minima è di 18 anni.
Ma vediamo cosa c’è da sapere in merito ai lavoratori minorenni partendo dalla normativa di riferimento.
Lavoro minorile: normativa
Nel nostro ordinamento si è sempre tutelata l’integrità psico-fisica del lavoratore minore, attraverso una normativa protettiva speciale, per lo più derogatoria alla disciplina ordinaria, proprio per la peculiare esigenze di tutela a tale categoria di lavoratori.
Già la nostra Costituzione, all’art. 37 prevede che :” La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme” e che “la legge stabilisce i limiti di età per il lavoro salariato”
La disciplina del lavoro minorile è data dalla Legge 977/1967, successivamente ridefinita dal D.Lgs 345/1999 che fissa un principio generale per il quale l’età minima di ammissione all’impiego deve coincidere con quella in cui cessano gli obblighi scolastici”.
Età minima per lavorare
I lavoratori minori di età di ambo i sessi si distinguono in:
- bambini cioè i minori che non hanno compiuto i 15 anni o che sono ancora soggetti all’obbligo di studio;
- adolescenti cioè i minori tra gli anni 15 e 18, non più soggetti all’obbligo scolastico.
Attualmente nel nostro ordinamento l’età per l’accesso al lavoro è elevato dai precedenti 15 anni ai 16 anni; infatti l’istruzione scolastica è obbligatoria per almeno dieci anni e deve essere finalizzata al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. (obbligo di istruzione e formazione).
E’ vietato adibire al lavoro i bambini, salvo che in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè siano attività che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psico-fisica e lo sviluppo o la frequenza scolastica del minore.
Per essere legittimi i rapporti di lavoro con i bambini occorre una doppia autorizzazione; quella dei genitori e quella del DPL competente.
Lavori vietati ai minori dalla legge a tutela dell’integrità psico-fisica
E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni e ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo psico fisico del minore; sono vietati, in generasle i lavori che comportano l’esposizone ad agenti chimici o biologici oppure specifici processi di lavorazione.
A tale divieto si può derogare per gli adolescenti per indispensabili motivi didattici o formazione professionale; alla formazione in aula e per il tempo strettamente necessario; oppure in ambienti di lavoro sotto diretta sorveglianza di formatori competenti.
Per essere ammessi al lavoro, i minori devono essere sottoposti a visita medica preassuntiva che, ne deve giudicare l’idoneità. Anche durante lo svolgimento del lavoro il minore deve essere sottoposto a visite mediche periodiche per accertare l’idoneità all’attività lavorativa cui è addetto.
Rapporto di lavoro con i lavoratori minorenni
Lo svolgimento del rapporto di lavoro del minore avviene secondo la disciplina vigente per la generalità dei lavoratori, salvo le deroghe e deccezione più favorevoli ai minori.
A tali lavoratori deve essere assicurata la parità di trattamento retributivo a parità di lavoro.
Particolari disposizioni vigono in merito all’orario di lavoro, al lavoro notturno, ai riposi settimanali e alle ferie.
- l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali se si tratta di bambini; le 8 ore giornaliere e le 40 settimanli se si tratta di adolescenti;
- il lavoro notturno è vietato;
- il riposo deve essere assicurato per almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica;
- le ferie annuali non possono essere inferiori ai 30 giorni per i minori di anni 16, mentre per coloro che hanno superato questa età valgono le regole previdte per tutti i lavoratori.
Il lavoro nello spettacolo dei minori di anni quattordici
Abbiamo detto che è consentito l’impiego dei bambini in lavori di carattere culturale, artistico, pubblicitario etc. Il regolamento interministeriale nr. 218/2006 regola il lavor di un minore in programmi radiotelevisivi.
Si afferma, in questo campo, il principio generale della tutela della dignità, immagine, privacy e salute del minore di anni 14. I divieti sono:
- sottoporre i minori ad azioni o situazioni pericolose per la loro salute, o eccessivamente gravose o violente;
- far assumere ai minori di anni 14, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive (tabacco, alcool etc);
- coinvolgere i minori in argomenti o immagini di contenuto volgare o violento;
- utilizzare i minori degli anni 14 in richieste di denaro abusando del normale sentimento degli adulti verso i bambini.