Il contratto di inserimento è un contratto di a tempo determinato, “diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro” (artt. da 54 a 59 del D.Lgs. n.276 del 2003).
Lo scopo di questo contratto quindi, è la valorizzazione e l’acquisizione di concrete competenze professionali calibrate alle necessità del datore di lavoro nella prospettiva di una eventuale stabilizzazione del lavoratore mediante una successiva trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato (come specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.31/2004).
Introdotto dal D.Lgs. 276/2003, il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato.
Destinatari di questa particolare tipologia di contratto sono:
- giovani tra i 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata di età compresa tra 29 e 32 anni;
- disoccupati con più di 50 anni di età, donne di qualsiasi età residenti in zone ad alto tasso di disoccupazione femminile;
- persone con grave handicap.
Datori di lavoro
- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive e fondazioni;
- enti di ricerca pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria
La durata può oscillare fra i 9 ed i 18 mesi, elevabili a 36 per portatori di handicap. Il contratto non è rinnovabile fra le stesse parti, ma può essere prorogato nel rispetto della durata massima complessiva (18 o 36 mesi).
Vige il divieto di stipulare tali contratti negli stessi casi nei quali è vietato il lavoro a termine, nonché qualora nei 18 mesi precedenti il datore di lavoro non abbia effettuato la trasformazione del 60% dei “contratti di inserimento” in contratti a tempo indeterminato.
Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l’indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La definizione del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all’interno di enti bilaterali. Nel progetto devono essere indicati:
- la qualifica da conseguire;
- durata e modalità di formazione.
La formazione teorica non può essere inferiore alle 16 ore e deve essere accompagnata da fasi di addestramento specifico. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto, il datore è tenuto a rimborsare i contributi agevolati maggiorati del 100%.
Trattamento economico e normativo
Al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le previsioni relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere “sotto inquadrato” ovvero essere inquadrato con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. Il sotto inquadramento non può essere applicato nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile oppure quello di disoccupazione superiore del 10%), salvo che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale.
Al datore di lavoro spettano inoltre degli sgravi economici e contributivi per l’assunzione di lavoratori con contratto di inserimento.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email