In vista del periodo dell’anno preferito dagli italiani per il riposo dal lavoro, abbiamo pensato di predisporre una utile guida alle ferie del lavoratore. Quante ferie mi spettano? Posso decidere io il periodo di ferie d’agosto o mi viene imposto dal datore di lavoro? Come si fa il calcolo ferie, come maturano i giorni e come si fa richiesta? Queste sono solo alcune delle domande più frequenti fatte da lavoratori e datori ai Consulenti del Lavoro. Cerchiamo di rispondere a queste e ad altre domande in merito.
Innanzitutto il diritto alle ferie è un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione che all’art. 36 lo sancisce; la Costituzione aggiunge altresì che è un diritto al quale il lavoratore non può rinunciare. Questo perché lo scopo delle ferie è quello di “fare una pausa” dal lavoro al fine di reintegrare le energie fisiche e psichiche usurate durante l’attività lavorativa.
Ferie del lavoratore, definizione
Le ferie, nel diritto del lavoro, così come previsto dalla Costituzione Italiana all’art. 36, sono giornate di astensione dal lavoro riconosciute come diritto irrinunciabile a un lavoratore dipendente. In parole povere le ferie sono quel periodo durante il quale il lavoratore si assenta dal lavoro e non presta l’attività lavorativa, ma viene in ogni caso retribuito dal datore di lavoro.
Affinché, però, il lavoratore possa assentarsi dal lavoro deve aver maturato un periodo di ferie necessario alla copertura dei giorni che intende non lavorare.
Maturazione ferie
Come detto sopra, affinchè si possa usufruire delle ferie, il lavoratore dovrà aver maturato il diritto. Vediamo come avviene questa maturazione.
La maturazione ferie è collegata all’effettiva prestazione di lavoro, avviene normalmente in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato; come abbiamo già avuto modo di imparare per “mese lavorato” si intende la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Questo vale in special modo in quelle situazioni in cui si verificano assunzioni e/o cessazioni in corso d’anno.
Vi sono alcuni casi, però, in cui la maturazione avviene anche in coincidenza di alcune assenze, mentre altre non danno diritto alla maturazione.
ASSENZA |
MATURAZIONE RATEO FERIE |
Maternità – astensione obbligatoria |
Si |
Paternità |
Si |
Congedo parentale |
No |
Congedo matrimoniale |
Si |
Malattia |
Si |
Infortunio |
Si |
Sciopero |
No |
Ferie e festività |
Si |
Permessi retribuiti |
Si |
Malattia dei figli |
No |
Aspettativa non retribuita |
No |
Assenze ingiustificate |
No |
Riposi giornalieri fino all’anno del bambino |
Si |
Sospensione per provvedimento disciplinare |
No |
Calcolo ferie maturate
Ma come avviene il calcolo ferie maturate? Nello specifico la quantità di maturazione dipende dal CCNL applicato in azienda. Perciò se si vuole scoprire quanti giorni di ferie si maturano in un mese è necessario consultare il contratto collettivo; anche perché il CCNL potrebbe disciplinare una maturazione differente a seconda dell’anzianità lavorativa del lavoratore stesso.
In linea generale, però, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane, come disciplinato dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003.
Godimento delle ferie
Le ferie vanno “godute” per almeno due settimane: consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione; e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Ricapitolando, possiamo individuare due periodi di ferie:
- il primo periodo, di almeno due settimane da fruire nel corso dell’anno di maturazione; questo, se richiesto da parte del lavoratore, deve essere goduto in maniera continuativa. E’ quindi indispensabile che il lavoratore faccia richiesta ferie per tempo, così da consentire al datore di organizzarsi.
- il secondo periodo, anch’esso di due settimane può essere fruito anche in modo frazionato; si potrà fruire di queste ferie del lavoratore entro un periodo di 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. È bene precisare che la contrattazione collettiva può anche spostare il termine per il godimento oltre i 18 mesi previsti dalla legge.
Pagamento ferie non godute
E’ possibile il pagamento delle ferie non godute? Ribadiamo che la fruizione è un diritto irrinunciabile, pertanto è vietato monetizzazione ferie non godute. Qualsiasi patto contrario è perciò nullo e la violazione delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa:
- da 100,00 € a 600,00 € nella generalità dei casi;
- da 400,00 € 1.500,00 € se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori;
- 800,00 € a 4.500,00 € se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
Tuttavia le ferie possono essere monetizzate al termine del rapporto di lavoro. Infatti vi saranno delle ferie non godute che possono essere pagate e sulle quali si dovranno altresì pagare i contributi. Sulla natura retributiva dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ossia sulla tassazione ferie non godute vi è stato un recente approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
Monetizzazione ferie
Come detto pocanzi una parte estremamente importante della normativa in materia di ferie del lavoratore è la possibilità di monetizzare le ferie residue non godute. In linea generale la monetizzazione delle ferie è esclusa, in quanto lo scopo delle ferie è quello di reintegrare le energie del lavoratore spese durante l’attività lavorativa, non quello di apportare maggiore retribuzione.
Considerando quindi che il lavoratore non dovrebbe trovarsi nella situazione di avere residui di ferie, la monetizzazione è possibile qualora avvenga la risoluzione del rapporto di lavoro: a questo punto essendo impossibile procedere con lo svolgimento di un periodo di ferie è possibile convertire i giorni di ferie in retribuzione.
Chi deve decidere quando devono essere godute le ferie?
In linea generale il potere di stabilire quando il dipendente può assentarsi spetta al datore di lavoro; allo stesso tempo, però, il datore di lavoro deve tenere in considerazione sia le esigenze della sua impresa sia quelle del prestatore subordinato.
Proprio per questo motivo il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento: classico esempio della chiusura aziendale.
Allo stesso tempo il lavoratore non può in assoluta autonomia decidere il periodo di godimento delle ferie, proprio perché la sua assenza può comportare disagi all’organizzazione aziendale.
La soluzione migliore è che vi sia una procedura idonea legata alla modalità di richiesta delle ferie; in modo che con congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze aziendali e del lavoratore le parti riescano a trovare un accordo e rimanere entrambe soddisfatte.
Modulo richiesta ferie
Non esiste una procedura univoca dettata dalla normativa per la modalità di richiesta ferie del lavoratore: questo significa che non è vincolante una procedura scritta e quindi la richiesta può avvenire anche in forma orale.
Dato che non esiste una normativa in materia sarà la stessa Azienda a disciplinare al suo interno; questo va fatto attraverso idoneo regolamento la procedura e le tempistiche da seguire in caso di richiesta di un periodo di ferie.
Alcune azienda quindi potranno avvalersi di fac simile da compilare ovvero di un modulo richiesta ferie; lo stesso andrà compilato e consegnato al responsabile del personale per accettazione. Altre aziende potranno ritenere sufficiente una semplice richiesta ricevuta via mail.
Interruzione ferie per malattia
Il periodo di ferie del lavoratore può essere interrotto per determinate cause o per sovrapporsi ad altri eventi come ad esempio la malattia; dobbiamo distinguere alcuni casi: malattia insorta prima dell’inizio delle ferie e malattia sopravvenuta.
Nel primo caso, quindi stato di malattia insorto prima dell’inizio delle ferie e protrattasi durante le stesse la malattia decorre normalmente senza incidere sulle ferie che saranno quindi godute in un momento successivo.
Nel secondo caso, invece, la malattia sopraggiunge in un momento successivo, quando il lavoratore si trova già in ferie. In questa situazione il godimento delle ferie viene sospeso, coprendo quindi il periodo con la malattia, a condizione che:
- la malattia sia tempestivamente comunicata;
- quando lo stato di malattia non possa consentire il recupero psico fisico caratteristico delle ferie.
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