Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre 2021: ecco una analisi della normativa di riferimento e breve guida pratica per aziende e lavoratori del settore pubblico e privato.
Il Dl 127/2021 contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” interviene in tema di possesso ed esibizione del Green Pass, introducendo i seguenti articoli all’interno del D.l. n. 52 del 22 aprile 2021 (convertito in Legge 17 giugno 2021 numero 87):
- Articolo 9-quinquies relativo all’impiego delle certificazioni verdi nel settore pubblico;
- Art. 9-sexies riguardante l’impiego delle certificazioni verdi da parte dei magistrati negli uffici giudiziari;
- Art. 9-septies sull’utilizzo delle certificazioni verdi nel settore privato.
Aggiornamento del 19/11/2021: il 17 novembre la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (già approvato dal Senato). La Legge passa con la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, quindi senza emendamenti e identico a quello approvato dal Senato.
Aggiornamento 12/10/2021: firmati i D.P.C.M. che regolano le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo, per i datori di lavoro sia pubblici sia privati. I decreti offrono gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. E’ arrivato inoltre il parere favorevole del Garante della Privacy.
Il Decreto numero 127, in vigore dal 22 settembre, estende di fatto a tutto il personale dipendente pubblico – privato l’obbligo di possedere la Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. Analizziamo la novità della certificazione verde obbligatoria a lavoro in dettaglio.
Lavoratore senza green pass assente ingiustificato
In mancanza del Green Pass il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, ma con la conservazione del posto di lavoro.
Sanzioni amministrative sono poi previste per le aziende che non adotteranno sistemi di verifica entro il 15 ottobre o che consentiranno l’accesso a dipendenti sprovvisti di Certificato. Non mancano poi conseguenze pecuniarie per i lavoratori oltre a possibili provvedimenti disciplinari.
Restano ferme le disposizioni sull’obbligo vaccinale previsto dal Decreto legge n. 44/2021 nei confronti del personale sanitario, oltre alle norme adottate nelle settimane precedenti sull’utilizzo del Green Pass per accedere a scuole ed università, contenute sempre nel D.l. n. 52/2021.
Green pass obbligatorio al lavoro: settore privato
Ai sensi dell’articolo 9-septies dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 chiunque presti attività lavorativa nel settore privato è tenuto a possedere ed esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 o Green Pass.
L’obbligo è altresì esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, formazione o volontariato in azienda, anche sulla base di contratti esterni. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, a:
- Tirocinanti;
- Lavoratori autonomi;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Interinali;
- Dipendenti di altra azienda in distacco.
Controlli del datore di lavoro
I datori di lavoro sono chiamati ad organizzare, entro il 15 ottobre, i controlli sul possesso del Green Pass. Questi ultimi:
- Potranno avvenire anche a campione;
- Saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Le verifiche dovranno essere condotte secondo i crismi indicati nel Dpcm del 17 giugno 2021, in cui si prevede:
- L’utilizzo dell’app “VerificaC19” per leggere il QR code presente sul Green Pass;
- Di esibire, su richiesta del soggetto verificatore, un documento di identità al fine di accertare la corrispondenza con i dati anagrafici presenti sul Certificato;
- Il divieto di raccogliere i dati dei soggetti controllati.
Soggetti incaricati ai controlli
L’articolo 9-septies impone ai datori di lavoro la verifica sul possesso del Green Pass nei confronti dei propri dipendenti, nonché di tutti coloro che, a vario titolo, prestano attività lavorativa, di formazione o volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Per questi ultimi, i controlli saranno altresì effettuati dai rispettivi datori di lavoro.
Eventuali soggetti delegati dall’azienda ad effettuare le verifiche, dovranno essere individuati con apposito atto formale.
Lavoratore senza Green Pass: cosa fare
I lavoratori che:
- Comunicano di non essere in possesso del Green Pass;
- Risultano privi del Certificato in sede di controllo;
saranno considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione della Certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
L’assenza ingiustificata, nella sua versione prevista dal Decreto n. 127, sarà:
- Non retribuita, ivi compreso qualsiasi altro compenso o emolumento;
- Senza conseguenze disciplinari;
- Con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Aziende con meno di quindici dipendenti
Limitatamente alle aziende con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il dipendente per la durata corrispondente a quella del contratto a termine stipulato per la sua sostituzione, per un arco di tempo non eccedente i dieci giorni, rinnovabili una sola volta, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Lavoratori esenti dal green pass
Gli obblighi in materia di possesso ed esibizione del Green Pass non si estendono ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri indicati nella circolare del Ministero della Salute numero 35309 del 4 agosto 2021.
Sanzioni per i lavoratori senza green pass
Il dipendente (o altro soggetto obbligato) il quale accede al luogo di lavoro in violazione delle disposizioni che prevedono il possesso e l’esibizione del Green Pass incorre in:
- Sanzione amministrativa da 600 a 1.500,00 euro;
- Possibili contestazioni e provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda, nel rispetto di quanto previsto da contratti collettivi e / o regolamenti interni applicati.
E’ prevista invece una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro che:
- Non effettuano le verifiche sul possesso del Green Pass;
- Non adottano entro il 15 ottobre le misure organizzative necessarie per verificare il possesso della Certificazione Verde;
- Permettono l’accesso al luogo di lavoro a dipendenti privi del Certificato.
Le sanzioni saranno adottate dai singoli prefetti, previa segnalazione ad opera degli organi incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
Green pass obbligatorio al lavoro: settore pubblico
In parallelo a quanto disposto per il settore privato, il nuovo articolo 9-quinquies prevede, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, dal 15 ottobre prossimo sino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde nei confronti di personale:
- delle amministrazioni pubbliche;
- in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del Dlgs. n. 165/2001);
- delle Autorità amministrative indipendenti, compresa Commissione nazionale per la società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia, enti pubblici economici ed organi di rilievo costituzionale.
Il vincolo si estende altresì a tutti coloro che, nelle amministrazioni citate, svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa, di formazione o volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Coloro che:
- Non sono in possesso della Certificazione verde;
- Risultino privi del Green Pass al momento di accedere al lavoro;
sono considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione del Certificato e, comunque, non oltre il 31 dicembre prossimo.
Infine al pari del settore privato, l’utilizzo del Green Pass non è esteso ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, in possesso di idonea certificazione medica.
Leggi anche: green pass dipendenti pubblici
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
Alleghiamo infine il testo completo del Decreto-Legge 127/2021 sull’obbligo di green pass lavoratori.
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 (67,9 KiB, 1.000 hits)